Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
"Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006
(Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio 2006)
TITOLO
I
MISURE URGENTI
PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA
COMPETITIVITÀ,
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI
PRODUTTIVI
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente
titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e
secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di
competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto
degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della
Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e
delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del
cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e
dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali
e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
1. In conformità al principio
comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di
comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:
a) la fissazione di
tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche
parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di
fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte
di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che
il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso,
nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela
degli utenti.
3. Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure
a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1°
gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima
data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed
uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi
comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a
registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi
per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la
tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di
distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla
medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni
quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi
commerciali;
d) il rispetto di
limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle
vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di
divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano
prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di
autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno
degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le
disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine
stagione.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma
1.
4. Le regioni e gli enti
locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai
principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione
di pane
1. Al fine di favorire la
promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della
panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai
relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b),
del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo
panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono
soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune
competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione
della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal
titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.
3. I comuni e le autorità
competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni
di vigilanza.
4. Le violazioni delle
prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo
22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività
di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di
tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le
modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma
incompatibile.
2. La vendita di cui al comma
1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e
deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza
di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed
iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le
operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al
dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal
produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche' lo
sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato
a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono
abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni
altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia
all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in
commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del
servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che
gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti
parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera
a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6,
7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Le attività di
distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico
di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo
soggetto imprenditoriale.».
Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di assicurare agli
utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze
della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta
salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche'
concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze
eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni
esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui
all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere
separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti
dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in
misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i
titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio
personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso
all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il
servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori
temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili
registrati
1. L'autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi
può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli
sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella
stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio
comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e
86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e
ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di
distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti
massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali
che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro
distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile
auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai
medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai
consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto
dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della
data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione
esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore
finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilità civile auto.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al
fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema
della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei
comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I
dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione
sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2. All'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«c-bis)
effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di
durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i
tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo.
2. Qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente
comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di
recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
4. Le variazioni
contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del
presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni
dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare,
contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli
creditori.».
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le
commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le
relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi
procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n.
39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello
sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione
giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non
possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n.
204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di
commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici
istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi
interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi
di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di
trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente
concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno
esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono
prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico,
in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in
tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei
necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di
cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a
favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale
o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte
degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino
servito.
2. A tutela del diritto alla
salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della
strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti
locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori
economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e
leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di
traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì
essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie.
Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche
mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonche',
nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente
con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne'
con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette società sono ad
oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di
cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare
l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1
cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività
non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in
violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato
1. Al capo II della legge 10
ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis
(Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un
danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate
ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e,
se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'Autorità, quando le
imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del
fatturato.
«Art.14-ter
(Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta
la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE,
le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione.
L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione,
può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l'illecito.
2. L'Autorità in caso di
mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può
irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato.
3. L'Autorità può
d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la
situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese
interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione
si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte
o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis.
L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio
provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere
ridotta in misura non superiore alla metà.».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis
e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007».
TITOLO
II
MISURE PER LA
RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA E
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo
I
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di
quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.
58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e'
corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle
regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°
marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere
preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei
confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il
trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica
sono escluse dal patto di stabilità interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli
interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacita», per l'anno
2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di
1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società
del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per
le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo
II
INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI
E ALLE PARI OPPORTUNITÀ
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue
componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della
famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il
diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un
fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata
la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo
III
MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di
euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto
disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle
spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte
degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti
procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di
giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente
normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in
bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità
previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006,
di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i
ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per le istanze
cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge
21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo
dovuto e' di euro 250.
6-ter. Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis
e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
5. All'articolo 16 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso
di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la
sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del
pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All'articolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici
giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno
2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi
pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria,
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del
10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi
pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi
della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi,
sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui
al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di
spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le
previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali
dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione
dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di
approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori
non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere
ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi
di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di
professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla
loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164, e' abrogato.
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato,
anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante
agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto
del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica
inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche
se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D
si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione
della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23
dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione
le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono
indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a
legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti
effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili
registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione
2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per
effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro
competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla
Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può
modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il
mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto.
4. Su richiesta delle
Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle
riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al
comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto
del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5
e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto
comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di
detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti
interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni
2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti
conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare,
rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008,
comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto
1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle
missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto
previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni,
e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.
Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità
di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni
statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante
soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli
organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente.
I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione
delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del
numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al
funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del
numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei
compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3. Le amministrazioni non
statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti
dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni
di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1
entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque
soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai
commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e'
fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti
degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del
presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle
province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione
e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali
1. Il comma 204 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le
amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai
fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato
comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare
previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un
tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai
relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali,
con l'obiettivo di:
a) acquisire, per
il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da
parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di
revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare
specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare,
sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b)
e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione
ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare
analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa
di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le
risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma
204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini
del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di
cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in
ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un
organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico
o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre
componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale
addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo
strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il numero
massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato
agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento
della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter
sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto
della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
6-bis. Le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I
regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e
quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle
forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali
alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e
autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo
anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche
ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla
normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di età per il
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche
dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi
di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati
raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di
pubblicità e trasparenza.».
TITOLO
III
MISURE IN
MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA
BASE IMPONIBILE,
DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA,
DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle
discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma
dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di
cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle
operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma
precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma 1 dell'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
alla lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di
cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi».
4. L'articolo 15 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore.».
6. Il comma precedente si
applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva
77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter
(Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto
relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater
(Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo
10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10,
primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli
affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende
agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per
le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati;
8-bis) le
cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle
effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e)
della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
b) all'articolo 19-bis1,
comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita»
sono soppresse;
c) all'articolo 36,
terzo comma, e' soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata
Tabella A, parte III, il n. 127-ter e' soppresso.».
9. In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al
mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della
rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima
rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti
risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni
singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
10. Nell'articolo 5, secondo
comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del
testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti
ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le
seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11. Al fine di contrastare gli
abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime
proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle
imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma
sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio
dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle spese.
I compensi in denaro per
l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante
assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento
bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo
per importi unitari inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo
prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono
controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del
codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono
amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente
di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio
dello Stato.
5-ter. Ai fini
della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis,
rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per
le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di
cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al
precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della
legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del
presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova
contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma
degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore
dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento
al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai
quali, per la particolare attività svolta, e' fatto obbligo di costituirsi
sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo
periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi
di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le
società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il
reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma
degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b)
il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c)
il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in
locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello
minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli
enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al
rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente
riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.»;
d) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. In
presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso
impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei
proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo,
ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata
può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai
sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione
degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del
presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile
applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in
capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella
di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma
17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 e' inserito il seguente:
«121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.».
20. La disposizione del comma
precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare
nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le
parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per
cento»;
b) al comma 498, in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte,
il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di
quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione
dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di
rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante
l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con
le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si
e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di
dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero
di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di
registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai
sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si
applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a
decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
24. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53
e' inserito il seguente: «53-bis (Attribuzioni e poteri degli
uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini
dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'articolo 74,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per le violazioni
conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della
Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di
seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui
l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti
dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere
a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in
via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà
di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti
dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei
contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi
titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto
versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica
con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalità
ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e'
tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale
viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma
28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo
fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta
documentazione.
30. Gli importi dovuti per la
responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere
notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli
uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in
rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da
parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di
cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle
modalità di pagamento previste al comma precedente e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente
sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai
commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i
predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L'Agenzia delle dogane,
nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie
connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri
elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le
modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei
documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni
altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.
Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di
documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori,
agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di
navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di
movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci.
La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente
comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo
53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza
agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente
comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000
euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle
facoltà concesse agli operatori inadempienti.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono
soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies)
e la voce numero 122) e' sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso
domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
2. Ai fini dell'applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 102, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e
nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al
comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico,
acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle
quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve
essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e'
quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e
quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30
per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative
ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta
precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi
anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere
utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2,
del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo» sono aggiunte le
seguenti: «e del quarto». 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno
effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta
data.
12. All'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi
tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di
costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte
le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività
produttiva»;
b) al comma 3, la
lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei
primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84,
comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi
in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere
computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della
lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui
partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. Il periodo precedente ha
effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. All'articolo 116 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo
del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e'
aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli
utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito
imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma
2, e nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma
16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere
a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma
18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
21. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle
imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito
complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi
posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonche'
delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e
per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.»;
b) nell'articolo 24,
comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso.
24. All'articolo 25, comma 1,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le
seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,».
25. All'articolo 51, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis)
e' soppressa.
26. La disposizione di cui al
comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si
effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
27. L'articolo 8 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8
(Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo
si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.
Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi
non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle
società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5,
nonche' quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano
a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per
le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti
dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche
esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5,
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni
del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato
articolo 84.».
28. Le disposizioni del comma
27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione, se:
a) sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono
realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la
professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si
considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa,
tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato
ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del
bene e il costo non ammortizzato.
1-quater.
Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attività artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il
primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le predette spese sono
integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell'articolo 17,
comma 1, dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente: «g-ter)
corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti
in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10
dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al
comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in
cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non
concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche,
resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di
legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui
sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata già
effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore
della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in
conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo
13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge
18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto
ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati
insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di
carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni» sono
inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore».
2. Con effetto dal periodo
d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono
abrogati;
b) nel comma 3-bis
le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le
parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo
periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle
condizioni e con le modalità ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al sesto comma,
dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei
rapporti, nonche' la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo
comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì
utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo.».
5. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini
per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative
ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorche'
cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se
viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle
banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
«1-bis. La
sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, dopo le parole «individuazione del soggetto» e' aggiunta la seguente:
«ovvero».
8. In attesa dell'introduzione
della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Entro
sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco
dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo,
l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo
complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di
variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonche'
dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale:
a) sono
individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal
presente comma, nonche' le modalità per la presentazione, esclusivamente in
via telematica, degli stessi;
b) il termine di
cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di
natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie
di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da
trasmettere.»;
b) il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della
comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con
dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
9. Per il periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei
soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli
titolari di partita IVA.
10. Al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno
solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole:
«tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno
ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole :
«di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono
abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo
periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che
hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale
ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole:
«entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis
le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 marzo»;
2. al comma 4-bis
le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 marzo»;
3. al comma 6-quater
le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28
febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole:
«, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole:
«del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis
«, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8,
comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica,
entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in
via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13,
comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16,
comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17,
comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e
«20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno»
e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai
commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 e' inserito il
seguente:
«Art. 32-bis
(Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone
fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che,
nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di
attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000
euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al
comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno
diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche
intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime
della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di
determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o
prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di
terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima
comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma
15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che,
nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di
versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia
delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo
35.
7. I soggetti che
rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno
un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e' comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del
regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi
dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta.
In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per
effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in
tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale e' intervenuta la
modifica. La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può
essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di
eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
9. Nell'ultima
dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata nei modi ordinari si
tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora verificata
l'esigibilità.
10. Ferme restando le
ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile
emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di
cui al comma 1 e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al
comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le
quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si
applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle
operazioni effettuate.
13. I contribuenti in
regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari
dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione
con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al
presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente e'
assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere
dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti
di cui al comma 1;
b) a decorrere
dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal
contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1
del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare
in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure
di applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
16. All'articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono
aggiunte le seguenti «nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti
che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17. Le disposizioni di cui ai
commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis.
L'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato alla esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio
connessi al rilascio dello stesso nonche' all'eventuale preventiva
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi
dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche
informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di
attività;
b) tipologie di
contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA e'
subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;
c) modalità per
la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio,
utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
19. Le disposizioni di cui al
comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita
IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e
la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai
contribuenti ai quali e' attribuito il numero di partita IVA, anche in data
antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al
fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria,
senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione,
di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole
unità locali, nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.
22. Fino alla realizzazione
delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico
elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo
Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto
interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonche'
le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione e'
effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la
violazione.».
25. All'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la
violazione.».
26. Le disposizioni di cui ai
commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i
termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera
b) del primo comma e' aggiunta la seguente: «b-bis) se il
consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera
e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto
dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti:
«, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera
e) del primo comma e' inserita la seguente: «e-bis) e'
facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha
eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia
costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo
estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo
riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma
e' sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello
della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d)
ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e) al terzo comma le
parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo
giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo
comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.».
28. Nell'articolo 16 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo
le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul
plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso.»;
b) al comma 3, dopo
le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul
plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti
all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione
dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro
restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche'
l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi
poteri.
30. Per la constatazione e
l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole
«nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo
le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le
parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «,
rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i
termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle
regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto
legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui
obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma
precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su
richiesta del cliente.
35. E' soppresso l'obbligo di
certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696.
36. Salva l'applicazione delle
disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e
quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi
previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da
1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai
commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
38. All'articolo 67, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o
donazione» sono soppresse;
b) in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di
immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo,
e' aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b)
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a)
dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: «a) del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a
quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per
il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31
dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli
19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo
a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le
maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le
parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) e' abrogato il
comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine
rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonche' per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti
ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31
dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne'
all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a
credito e' inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle
di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7,
8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.
Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di
pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata
legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo,
le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per
cento del costo»;
b) nel secondo
periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento
relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In
riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente,
lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni
precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo
della lettera b) e' sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei
beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli
accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le
differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102,
comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti
imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori
civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e
dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma
47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute
a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre
2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche
tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei
contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed
alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per
il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi
dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonche' del comma
519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno
2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
54. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati
catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro
il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i
costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati
catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli
immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi ed e' versata con le modalità del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori
agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca
immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di
garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese
di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati
fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura delle
minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di
recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003,
recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale
comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari
a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di
euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a
tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello
Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della
predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e
per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a
distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori;
b) i giochi di
abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in
misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei
giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per
cento della somma giocata;
c) le caratteristiche
dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie
di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli
ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del
gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione,
tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato
su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di
raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli
operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo
se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio
della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a
7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione
del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli
abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione
dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600
metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione
dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800
metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei
concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione
dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a
tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro
venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione
della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi
di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non
inferiore a euro duecentomila;
j) definizione
delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse
a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1°
gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
i. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850
milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;
ii. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150
milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;
iii. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500
milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;
iv. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000
milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;
v. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500
milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di
distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i
giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa
sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di
ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilità di
raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la
raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e
anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di
affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della
raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a
10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del
numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei
punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e
nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800
metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del
concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei
punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti
gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro
trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della
possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di
abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non
inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle
modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse
ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169.
5. L'articolo 22, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere
installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione
sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione
previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di
giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni
stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in
ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari
affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio
2007»;
2. alla lettera c),
dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono
aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le
parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito
dal seguente:
«2-bis.
L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle
attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale.».
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal
presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006,
a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno
2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni
di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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