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Coronavirus - giovedì 26 marzo 2020
Gentili colleghi,

facciamo seguito al comunicato del 18 marzo scorso per illustrarvi, relativamente alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby sitting nonché all’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, introdotti dal Decreto Legge “Cura Italia”, le prime indicazioni operative che sono state fornite dall’INPS, dapprima con il messaggio n. 1281 pubblicato in data 20 marzo e, da ultimo, con le circolari n. 44 e 45, rispettivamente del 24 e del 25 marzo.

1. CONGEDO COVID-19
Il Decreto Legge n. 18/2020 introduce in favore dei genitori un congedo, denominato dall’Istituto “Congedo COVID-19”, della durata massima di 15 giorni complessivi da fruire, a decorrere dal 5 marzo scorso (quindi anche retroattivamente), durante il periodo della sospensione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado.

A seconda dell’età dei figli il congedo COVID spetta:

- in forma indennizzata nella misura del 50%, nel caso in cui il lavoratore richiedente sia genitore di uno o più figli di età fino a 12 anni o di figli portatori di handicap grave a prescindere dalla loro età;

- non indennizzato, nel caso in cui il lavoratore sia genitore di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni di età.

La fruizione del congedo è riconosciuta, alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, nel limite complessivo di 15 giorni, indipendentemente dal numero dei figli.

La richiesta può essere formulata per periodi continuativi o frazionati; il calcolo delle giornate di congedo COVID-19 avviene con le stesse modalità previste per il congedo parentale “ordinario”/prolungamento del congedo parentale, con il conseguente computo delle giornate festive e di libertà lavorativa (ad esempio sabato e domenica per i lavoratori con prestazione settimanale su 5 giorni dal lunedì al venerdì) ricadenti nel periodo richiesto in assenza dell’attività lavorativa.

Il congedo spetta a condizione che l’altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure non sia disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, non si potrà fruire del congedo in questione se per il nucleo familiare è stata fatta richiesta del bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting.

La sussistenza di tali condizioni deve essere attestata dal genitore che fruisca del congedo COVID-19.

Tale congedo può essere richiesto anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 può essere cumulato con i giorni di permesso retribuito per legge 104 di cui al punto 3 che segue.

Anche ricorrendone i requisiti, non è possibile invece da parte dei genitori cumulare il congedo indennizzato al 50% con quello non indennizzato.

1.1 CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%
I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire di uno specifico congedo indennizzato al 50% della retribuzione. Analogo beneficio spetta ai genitori di figli portatori di handicap grave, a prescindere dalla relativa età, purché siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in un centro diurno a carattere assistenziale.

Il congedo indennizzato spetta anche ai genitori che abbiano esaurito la fruizione massima, individuale e di coppia, di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale prevista dalla normativa vigente.

COME FARE DOMANDA:

- I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, anche portatori di handicap grave, che - non avendo esaurito il limite massimo di spettanza - abbiano già fatto richiesta di congedo parentale ordinario o di prolungamento del congedo parentale per una o più giornate ricomprese nel periodo decorrente dal 5 marzo, non devono presentare una nuova domanda poiché i periodi di congedo parentale “ordinario”/prolungamento del congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi, entro il limite massimo spettante di 15 giorni. I lavoratori che si trovino in tale condizione devono tuttavia presentare alla propria funzione di Gestione del Personale l’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni previste, attraverso la consegna del modello allegato (“Modello autocertificazione requisiti Congedo COVID-19 indennizzato”).

- I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni che, avendo i requisiti di accesso alla misura, non hanno già fatto richiesta di periodi di congedo parentale o di periodi di prolungamento del congedo parentale in relazione alla sospensione dei servizi scolastici e non hanno esaurito i relativi limiti massimi di spettanza, possono fruire del Congedo COVID-19 presentando domanda di congedo parentale (o di prolungamento di congedo parentale) all’Azienda e all’INPS, secondo le procedure ordinarie già in uso. Anche i lavoratori che si trovino in tale condizione devono presentare alla propria funzione di Gestione del Personale, unitamente alla domanda di congedo, l’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni previste, attraverso la consegna del modello allegato (“Modello autocertificazione requisiti Congedo COVID-19 indennizzato”).

- I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni che hanno esaurito i limiti massimi di spettanza di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nonché i genitori di figli maggiori di 12 anni di età portatori di handicap grave potranno iniziare ad assentarsi a titolo di congedo COVID-19 presentando domanda alla propria funzione di Gestione del Personale attraverso il modello allegato, all’interno del quale è prevista l’autocertificazione della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla fruizione del congedo COVID-19 (“Modello richiesta congedo COVID-19 indennizzato in attesa procedura INPS”); non appena disponibile la procedura in corso di predisposizione da parte dell’INPS, tali lavoratori dovranno inviare la richiesta all’Istituto previdenziale, secondo le modalità che saranno definite dallo stesso, producendo successivamente copia della stessa alla propria funzione di Gestione.

1.2 CONGEDO NON INDENNIZZATO
Relativamente al congedo non retribuito previsto per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, l’INPS prevede che tale beneficio possa essere richiesto per un massimo di 15 giorni, fermo restando quanto indicato al precedente punto 1 in merito alla non cumulabilità con il congedo indennizzato al 50%.

COME FARE DOMANDA:
Per fruire di tale congedo i lavoratori devono presentare domanda unicamente alla propria funzione di Gestione del Personale, senza necessità di seguire alcuna procedura verso l’INPS.

A tal fine, i lavoratori interessati dovranno presentare il modello allegato (“Modello richiesta congedo COVID-19 non indennizzato”) contenente anche l’autocertificazione della sussistenza di tutti i requisiti per la legittima fruizione del beneficio.

2. BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING
In base alle precisazioni INPS (cfr. Circolare n. 44 del 24 marzo 2020), il bonus per i servizi di baby-sitting spetta:

- ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

- anche in caso di adozione e affido preadottivo;

- ai genitori di figli con handicap in situazione di gravità con età superiore ai 12 anni, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Tale bonus spetta fino ad un massimo di 600 euro per famiglia e può essere richiesto esclusivamente per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

COME FARE DOMANDA
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting può essere presentata:

- per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave) indicando un importo parziale per ciascun minore, fermo restando il limite complessivo di 600 euro;

- secondo le modalità indicate dall’INPS con la suindicata Circolare n. 44/2020.

REQUISITI e CUMULO CON ALTRI ISTITUTI
Il bonus non è fruibile:

- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

Il bonus per servizi di baby-sitting è cumulabile con i giorni aggiuntivi di permesso retribuito per legge 104 di cui al punto successivo.

3. PERMESSI EX LEGE 104/1992
Per quanto riguarda l’incremento dei permessi ex lege 104/92 l’INPS ha precisato che gli ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese, ovvero distribuiti tra i mesi di marzo e aprile a discrezione del beneficiario.

Con riferimento ai destinatari, l’Istituto previdenziale con la Circolare n. 45 del 25 marzo, modificando le indicazioni che aveva fornito con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo, ha chiarito che i permessi aggiuntivi spettano sia ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave che ai lavoratori in condizione di handicap grave che fruiscano dei benefici per se stessi.

Inoltre, l’Istituto ha precisato che è possibile la moltiplicazione dei permessi aggiuntivi in caso di assistenza a pluralità di soggetti in condizioni di handicap grave ovvero in caso di fruizione dei permessi handicap per se stessi e per l’assistenza ad altri soggetti in condizione di handicap grave.

Resta, invece, confermato che l’incremento delle 12 giornate di permesso si aggiunge ai giorni mensili “ordinari” già previsti dalla legge n. 104/92 (massimo 3 per il mese di marzo e massimo 3 per il mese di aprile).

Con riferimento al personale part time verticale o misto con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale o mensile, l’INPS ha specificato che anche i “12 giorni aggiuntivi” sono oggetto di riproporzionamento, secondo le regole definite dall’Istituto.

COME FARE DOMANDA
- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai 3 giorni di permesso mensile, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova
domanda all’INPS. Può fruire delle suddette ulteriori giornate in base ai provvedimenti di autorizzazione già emessi dall’Istituto facendo domanda alla propria funzione di Gestione del Personale mediante il modello allegato (“Modello richiesta permessi aggiuntivi 104”), che dovrà essere presentato per ogni soggetto per il quale si ha diritto alla fruizione dei permessi handicap.

- Il lavoratore privo di provvedimento in corso di validità di autorizzazione alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile deve presentare domanda all’INPS secondo le ordinarie modalità. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido ai fini della concessione dei permessi aggiuntivi. Anche in questo caso il lavoratore dovrà compilare il modello allegato (“Modello richiesta permessi aggiuntivi 104”).
Sarà cura dell’Azienda continuare ad aggiornare il personale in merito all’applicazione delle misure introdotte dalle disposizioni in materia.

Documenti allegati:
Comunicato al personale Decreto Cura Italia 26 marzo 2020

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