Anticipazione del TFR - (regolamento di attuazione) |
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In esecuzione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 CCNL 11.1.2001 viene definito il Regolamento per l'erogazione della anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui alla L. 297 del 29/5/1982. Art. 1 Introduzione Con il presente accordo le Parti stipulanti, nel comune intento di dare completa attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, definiscono i criteri applicativi in ordine alla anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. come modificato dall'art. 1 della L. 297 del 29/5/1982. Art. 2 Beneficiari Hanno titolo a richiedere l’anticipazione i lavoratori che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso la Società alla data di presentazione della domanda, con esclusione di qualsivoglia anzianità convenzionale comunque riconosciuta. Art. 3 Limiti numerici Per individuare il numero degli aventi titolo all’anticipazione entro i limiti previsti dalla legge “10% dei richiedenti, comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti” si farà riferimento alla situazione del personale in servizio presso la Società al 1° gennaio di ogni anno. La parte di aliquota (arrotondata all’unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo. Le domande presentate in eccedenza rispetto al limite annuale, vengono riportate nello stesso ordine al 1 ° gennaio dell'anno successivo e verranno soddisfatte - semprechè permangano i requisiti prescritti - nell'ambito del limite annuale stabi1ito per l'anno stesso. Art. 4 Misura dell'anticipazione La misura massima dell'anticipazione. che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. salvo quanto in appresso specificato, è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia parte del medesimo già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (es. atto emesso dall'Autorità giudiziaria). L'ammontare dell’anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 cod. civ., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta.
Art. 5 Motivi che giustificano l’anticipazione La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di: 1) Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore, coniuge, figli ed altri familiari conviventi fiscalmente a carico, nonché quelli nei confronti dei quali i1 richiedente abbia l'obbligo alimentare e per il/la convivente, escludendosi in tale ultima ipotesi l'anticipazione qualora il/la convivente possa esercitare presso terzi il diritto in questione e che ottenga, in virtù del diritto, un’anticipazione sufficiente a coprire la spesa; 2) acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per se e per i figli; 3) formazione, prevista dagli artt. 5 e 6 della L 53/2000 4) spese da sostenere durante la fruizione dei congedi, come previsto dall'art. 7 L. n. 53 del 2000. Art. 6 Requisiti per la concessione della anticipazione del TFR A) Spese sanitarie Per le terapie e gli interventi in questione si intendono quelle prestazioni che possiedono il requisito della straordinarietà. La necessità di terapie o interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Qualora la prestazione per cui è richiesta l'anticipazione riguardi un familiare tra quelli di cui al punto 1} che precede, il richiedente dovrà produrre la documentazione opportuna che provi lo stato di fatto e di diritto in essere. Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazIone, la richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dal presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento. A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla esibizione, entro tre mesi, dei rendiconto delle spese sostenute (notule, fatture, parcelle) effettivamente. Il dipendente è obbligato a chiedere agli organi competenti e a riversare alla Società qualsiasi rimborso che sia previsto in suo favore da parte di Enti pubblici e privati (ovviamente al lordo dell'imposta). Nel caso non ottemperi alla previsione del comma precedente l'anticipazione sarà comunque ridotta del corrispondente importo con obbligo di restituzione al lordo dell'Imposta. Nel caso che la spesa documentata risulti inferiore alla somma erogata il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la parte non utilizzata; nel caso in cui la terapia o l'intervento non abbiano avuto luogo per qualsiasi motivo, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la somma anticipatagli al lordo dell'imposta versata dalla Società. In caso di restituzione integrale, l'interessato sarà reintegrato nel diritto a reiterare la richiesta dl anticipazione. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie, considerata la finalità specifica della stessa, potrà essere eccezionalmente rinnovata durante il rapporto di lavoro purchè l'importo complessivamente erogato non ecceda il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto, calcolato con i criteri di cui all'art. 4, al momento dell'ulteriore domanda.
Disposizione transitoria Per il periodo dalla data di stipula del presente atto fino al 31 dicembre 2003 la misura massima dell’anticipazione del TFR per “spese sanitarie” viene elevata da170% al 95% del TFR maturato. B) Acquisto della prima casa di abitazione. Si definiscono i seguenti principi di carattere generale: 1) per prima casa di abitazione è da intendersi quella di cui al punto b, 8° comma art. 1 L. 297/82. Ai fini del presente accordo si intende per prima casa di abitazione quella stabile e ordinarla per il dipendente che - in funzione dello svolgimento del suo rapporto di lavoro - può anche non coincidere con la località di lavoro dello stesso, semprechè la località prescelta gli consenta.di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro medesimo; 2) è ammessa la richiesta di anticipazione del dipendente solo quando lo stesso, il coniuge ed i figli se conviventi non risultino proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito della provincia ove è situata la sede di lavoro e nell'ambito della provincia ove si è eletto domicilio. Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente e gli altri familiari come sopra specificati siano titolari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50% (escluso però il caso di comproprietà col proprio coniuge, non. effettivamente e legalmente separato, qualunque sia il regime patrimoniale in essere, che realizzi la disponibilItà totale del bene); 3) è ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio non convivente ovvero del figlio che si distacca dal nucleo familiare risultando altrove il proprio domicilio. Detto figlio non deve essere proprietario di alcuna proprietà immobiliare nell'ambito della provincia ove eventualmente lavori e ove risulti eletto il proprio domicilio; 4) si considera ricompreso nel concetto di acquisto, oltre l'acquisto da terzi e contestuale ristrutturazione, il consolidamento di proprietà in presenza di quota già posseduta, l’assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio, il riscatto, la ristrutturazione per dichiarata inagibilità ed in subordine temporale l'ampliamento della casa già proprietà alle condizioni appresso specificate.
B1) Acquisto da terzi con eventuale ristrutturazione, anche per consolidamento
di
proprietà, della prima casa di abitazione per il proprio nucleo familiare o
per il figlio. Documenti: 1) domanda;
2) atto notorio da cui
risulti che il richiedente ed i componenti del
proprio nucleo familiare di cui al punto 2 dei criteri di necessità generali
lett. B (indicati analiticamente) non sono proprietari di unità immobiliari
abitative nell'ambito delle località come sopra indicate con la eventuale
precisazione se gli stessi sono titolari di proprietà gravate come sopra o di
comproprietà pro indiviso; 4) stato di famiglia: 5) atto preliminare di compravendita; 6) atto pubblico successivamente alla stipula e atto notorio, dichiarazione sostitutiva di notorietà o certificato anagrafico da cui risulti che l’intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o la mancata elezione di nuova residenza sarà luogo alla restituzione della somma erogata, ovviamente al lordo l’imposta; 7) in caso di riscatto ogni documentazione utile a provare la legittimità dell’operazione da effettuare con certificazione dell’ente proprietario; 8) documentazione della spesa da sostenere e sostenuta per la ristrutturazione contestuale dell’acquisto.
B2)
Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo
familiare in presenza di unità abitativa
effettivamente insufficiente (cioè che non realizzi una capacità abitativa
pari ad un vano per ogni componente il nucleo più altro vano e servizi). Documenti 1) domanda in cui si specifica che si possiede immobile insufficiente confermato da apposita dichiarazione firmata che abbia letto che verrà alienato entro 6 mesi dalla data della domanda; 2) documentazione probante le dimensioni e l’ubicazione dell’immobile posseduto; 3) stato di famiglia 4) atto preliminare di compravendita relativo all’acquisto di abitazione adeguata; 5) atto notorio da produrre entro il semestre da cui risulti l’esistenza della sola proprietà di nuova acquisizione;
6) successivo atto pubblico
di acquisto, atto pubblico di vendita del
precedente immobile, certificato di residenza trasferita nel nuovo domicilio o
documento equipollente. N.B.: In questo caso il richiedente che possegga i requisiti di cui sopra è ammesso a presentare domanda con anticipo rispetto al perfezionamento dell’erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Decorso tale intervallo senza che il richiedente abbia prodotto l’atto notorio di cui al punto 5 e quindi la prova della vendita di cui al punto 6, la domanda perderà efficacia e si considererà come non prodotta.
Si precisa che l’erogazione
dell’anticipo è subordinata tassativamente alla
realizzazione completa di tutte le condizioni di cui sopra. B3)
Costruzione di prima abitazione per il nucleo familiare o per il figlio. Documenti: 1) domanda; 2) atto notorio da produrre come sopra (B1 punto 2); 3) atto di proprietà del terreno; 4) atto di concessione edilizia; 5) copia del versamento del contributo 6) copia denuncia inizio lavori; 7) preventivo di costo dell'intera opera; 8) stato di famiglia; 9) successiva denuncia fine lavori e certificato residenza. N.B. Se la costruzione riguarda il figlio per cui si richiede l'anticipazione occorre produrre i documenti di cui ai nn. 3, 6 del punto B1).
B4)
Acquisto in cooperativa Documenti: 1) domanda; 2) atto notorio come sopra (B1 punto 2 ); 3) estratto notarile iscrizione libro soci e contratto di appalto 4) atto di prenotazione o assegnazione (notarile); 5) copie de pagamenti effettuati ; 6) preventivo del costo dell’intera unità; 7) stato di famiglia. N.B. se l'acquisto in cooperativa riguarda il figlio per cui si richiede l'anticipazione; occorre produrre i documenti di cui ai nn. 3, 6 del punto B1). B5)
Ristrutturazione inderogabile Documenti: 1) domanda 2) atto notorio come sopra (B1 punto 2) ; 3) stato di famiglia; 4) dichiarazione d’inagibilità parziale e/o totale emessa dal sindaco e/o genio civile; 5) preventivo spesa;
6) concessione edilizia.
Qualora le aliquote annuali non
dovessero essere esaurite per effetto delle richieste motivate come ai punti
che precedono si potrà dare luogo all’accettazione di
ulteriori domande avanzate per le circostanze appresso specificate.
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B6)
Ampliamento 1° casa già di proprietà insufficiente perchè non realizza
una capacità abitativa pari ad un vano per ogni componente
il nucleo familiare più un altro vano e servizi tramite costruzione o acquisto
di porzione complementare. Documenti: 1) domanda; 2) atto notorio come sopra; 3) stato di famiglia; 4) certificato di residenza; 5) documentazione probante la dimensione della casa in proprietà; 6) documentazione probante la dimensione di quanto da acquistare o costruire; 7) concessione edilizia; 8) preventivo di costo; 9) atto preliminare di compra-vendita; 10) atto pubblico di acquisto entro sei mesi dalla ricezione dell'anticipazione.
C) Formazione, per la quale il lavoratore fruisce dei congedi di cui agli artt. 5 e 6 (della L. 53/2000, finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, nonché al proseguimento dei percorsi formativi - c.d.
Formazione continua" - per
accrescere le competenze/conoscenze personali.
Documenti:
D)
Spese da sostenere nel periodo di fruizione dei
congedi di cui all'art. 7, comma 1, L n. 1204 del 1971, come sostituito
dall'art. 3, comma 2, N. 53 del 2000.
Art.7 Disposizioni finali Nell'evasione delle domande si seguirà il criterio cronologico di presentazione e dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R corredata, a pena di inammissibilità di tutta la documentazione prevista al Servizio Amministrazione del Personale della DCRU. Nel caso in cui le domande presentate esauriscano la disponibilità annua dì cui all'art. 3 l'azienda darà priorità a quelle presentate per spese sanitarie ed alle altre connesse ad uno sfratto esecutivo, non per morosità, convalidato dall'Autorità Giudiziaria.. Le anticipazioni per ristrutturazione inderogabile, verranno riscontrate positivamente dall'azienda anche se in eccedenza rispetto alle aliquote previste per l'anno di riferimento e comporteranno, in tal caso, una correlata riduzione dell'aliquota disponibile per l'anno successivo. Roma 03/05/2001 |
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