Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge .
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge .
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Titolo I
Norme per garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali
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Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla
vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà
di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed
alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui
al primo comma, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure
da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività,
nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei
seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'art. 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà
e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico
artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici
e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e
beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione
dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli
stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari
ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione;
i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari,
aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con
le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi
importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi
degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché
lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria,
con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
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Art. 2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le
finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, con un preavviso minimo
non inferiore a quello previsto nel quinto comma del presente articolo e
con l' indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici
di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero
debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello
indicato al quinto comma, nonché contenere l'indicazione preventiva
della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso
un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al secondo
comma dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto
del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal secondo comma
dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da
emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali
o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della
medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili
che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1,
le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette
a consentire gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo.
Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente
necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso,
le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero
possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici di servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli
utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari,
l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero
e i relativi orari come risultano definiti dagli accordi del presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici
essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi
sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché
al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle
altre misure di cui al secondo comma.
4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi del secondo comma. A tale scopo, le determinazioni
pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione
e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione
a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del
servizio di predisporre le misure di cui al secondo comma ed allo scopo,
altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione
del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi,
il preavviso di cui al primo comma non può essere inferiore a dieci
giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base
agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi
di cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati termini
superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art.
1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno
cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione
degli stessi; debbono, inoltre, garantire e render nota la pronta riattivazione
del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio
pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a
tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata,
le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti
i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenute a dare le medesime
informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive
che si avvalgono di finanziamenti, o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali previste dalle leggi dello stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro
in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Art. 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole,
le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con
le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al secondo
comma dell'art. 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle
persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie
per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità
delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente
alle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione
agli utenti con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 2.
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Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni
dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'art. 2 o che, richiesti dell'effettuazione
delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, non prestino
la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario,
il relativo importo è versato dal datore di lavoro all' Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria,
per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art.
2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un
periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti
dagli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché dalle norme di legge regolamentari o contrattuali, che disciplinano
le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione
dell'art. 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su
indicazione della Commissione di cui all'art. 12, per un periodo di due
mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente
delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'art.
1, comma uno, i quali non osservino le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con
decreto del ministro per la Funzione pubblica o, rispettivamente, del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'Ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma
di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore
a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata
violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico
per un periodo non superiore a 6 mesi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli, 6, comma terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo,
quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
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Art. 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'art.
1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura
delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
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Art. 6
1. All'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, infine,
i seguenti commi:
<
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo
comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi
delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con
le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide
con sentenza immediatamente esecutiva>>.
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Art. 7
1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti
e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano
il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
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Art. 8
1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente
ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato
funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente
all'astensione collettiva dal lavoro, il presidente del Consiglio dei ministri
o un ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o
interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni
a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle
stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo
possibile, invitando le parti in caso di esito negativo del medesimo, ad
attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla commissione
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al primo comma,
sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono
l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti
inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci competenti
per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza
motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone le misure
idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando
l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata,
ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti
di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere
subordinato.
3. L'ordinanza di cui al secondo comma deve altresì specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati
dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione,
tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti
altri servizi del medesimo settore.
4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione
da effettuarsi, a cura, dell'autorità che l'ha emanata ai soggetti
che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici
del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente
indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro,
da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza
viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione
sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso
la radio e la televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo e terzo comma il presidente
del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
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Art. 9
1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo
delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 è assoggettata
alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle
condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo
di lire 400. 000.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di
cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni,
degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione
amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma
primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore
a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del primo comma sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che
ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689.
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Art. 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese
ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne
abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista
dall'art. 8, secondo comma, nel termine di sette giorni dal giorno successivo
a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro davanti al Tribunale
amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende
l'immediata esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi, il Tribunale amministrativo regionale acquisite
le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento
impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze
di salvaguardia di cui all'art. 8, primo comma.
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Art. 11
1. Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del codice penale.
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TITOLO II
Istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici
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Art. 12
1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare
il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al primo
comma dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione
dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro
e di relazioni industriali e nominati con decreto del presidente della Repubblica;
essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione
dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto nonché
di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti.
Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che
rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici,
in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché
coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni
od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione
o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per
un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche
amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché
dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può
avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli Osservatori
del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico dello
stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei Ministri.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento <>. Il ministro del Tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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Art. 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo e 2 dell'art. 2, a garantire
il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al primo
comma dell'art. 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti
una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili.
In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle
loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o
di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito
negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi
sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su
richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre
emanare un lodo sul merito del conflitto;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative
dei contenuti degli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2, per la
parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione
istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione
ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta
dalle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto
con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula
alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti
di cui al comma 2 dell'art. 2, tenuto conto delle esigenze del servizio
nella sua globalità;
c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le
cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti
che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze
o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal terzo comma dell'art.
4;
d) formula la proposta di cui all'art. 14 e può indire le consultazioni
previste dal medesimo articolo;
e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali
e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità
della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni
e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare
rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti
che riguardano l'interesse degli utenti;
f) trasmette ai presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del
Parlamento e del governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi
di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.
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Art. 14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità
di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al secondo comma
dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12, di propria iniziativa ovvero
su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte
alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti
dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire,
sempre che valuti idonee al fine di cui al secondo comma dell'art. 1, le
clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e
particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno
richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole
cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento,
ferma restando la valutazione di cui all'art. 13, primo comma, lettera a).
La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione,
fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione
interessata. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio
sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga
svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano
la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La
Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in
cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni
sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate
nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
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TITOLO III
Modifiche alla legge 29 marzo 1983, n. 93
Art. 15
1. All'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è
sostituito dal seguente:
<>.
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Art. 16
1. Le clausole di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge
restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno
6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
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Art. 17
1. Gli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo
1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono
disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi
dei dipendenti di cui all' art. 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le
conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione
dei principi richiamati nel secondo comma dell'art. 23 della stessa legge.
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Art. 18
1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
sono sostituiti dai seguenti:
<
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del presidente
della Repubblica di cui al comma precedente la Corte di Conti controlla
la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma
e procede alla registrazione ai sensi del citato Testo unico, approvato
con Rd. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli
articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi 15 giorni senza
che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza
rilievi e il decreto diviene produttivo a tutti gli effetti>>.
2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma ottavo dell'art, 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così
come sostituito dal comma primo del presente articolo, non è previsto
il parere del Consiglio di stato.
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Art. 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere
gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di
astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto
dal primo comma dell'art. 2.
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Art. 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati,
quanto già previsto in materia dal Dpr 13 febbraio 1964, n. 185,
e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto
dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1deg. aprile 1981, n. 121.
Roma, addì 15 giugno 1990
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITA' MONTANE,
LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI. (ART. 4 D.P.R. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.
CONFEDERAZIONI SINDACALI:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/ENTI LOCALI
CISL/FUNZIONE PUBBLICA/FIDEL
UIL/UNDEL.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di regolamentare l'esercizio
del diritto di sciopero nel Comparto del Personale delle Regioni e degli
Enti Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province,
delle Comunità Montane,loro Consorzi o Associazioni, individuato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono,
ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988 n. 395, il presente codice di comportamento, tenute presenti anche
le norme contenute nella legge n. 93/1983.
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CAPO I
ART. 1
Il diritto di sciopero - sancito dall'art. 40 della Costituzione - costituisce
diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto
delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983,
salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e le modifiche legislative che
dovessero intervenire.
ART. 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.
ART. 3
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero
in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali,
della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
ART. 4
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art.
11, comma 5, lettera a), della legge n. 93/1983.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione
collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui
alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 13/1986 e da quelle definite dal contratto di comparto; in
ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata.
ART. 5
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi
in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
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CAPO II
ART. 6
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi
è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali,
e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali
secondo regole interne di ciascuna organizzazione.
ART. 7
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una
intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà
superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si
svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.
ART. 8
La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali
va comunicata:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- alle associazioni degli enti;
- ai rappresentanti degli enti;
- ai rappresentanti delle Regioni.
Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero
va comunicata alle rispettive controparti interessate.
ART. 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione
di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione
collettiva.
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CAPO III
ART. 10
La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo
alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi
a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività
che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente -
con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione
allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile,
senza grave giudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.
L'applicazione concreta di dette norme e demandata ad accordi tra le parti
a livello decentrato.
ART. 11
Il presente codice, vincola le strutture sindacali a tutti i livelli,
di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori
ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme, costituisce violazione degli statuti ed è
come tale, soggetto alle relative sanzioni.
CONFED. SINDACALI ------------- ORGANIZZAZ. SINDACALI
C.G.I.L. ___________________ CGIL-FUNZIONE PUBBLICA-ENTI LOCALI
C.I.S.L. ___________________ CISL-FUNZIONE PUBBLICA-FIDEL
U.I.L. _____________________ UIL-UNDEL
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
C.O.N.F.E.D.I.R.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
PARTE PUBBLICA - SINDACATI
Le parti si impegnano a concordare nel prosieguo della trattativa del comparti
"Regioni - Enti Locali" per il triennio 1988-90 un sistema di
"Relazioni Sindacali" da considerarsi parte necessaria e complementare
della disciplina relativa alle norme di "Garanzia del Funzionamento
dei Servizi Pubblici Essenziali" in ordine a:
a) Tempi, modalità, procedure di recepimento e applicazione dell'accordo
in tutti gli enti del comparto;
b) Tempi e procedura per la contrattazione decentrata;
c) Forme di verifica al fine di risolvere eventuali casi di inadempienza.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA
La Parte Pubblica - preso atto delle norme intese a garantire la continuità
delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e
diritti costituzionalmente tutelati e preso atto della presentazione da
parte delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali del codice unificato
di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto
del Personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non Economici da esse
dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, loro
Consorzi o Associazioni - si impegna all'osservanza delle seguenti norme
di comportamento:
1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei termini
prescritti, le norme risultanti dagli accordi di comparto e decentrati riguardanti
il personale del Comparto "Regioni-Enti Locali";
2) intrattenere corrette relazioni sindacali definite nell'accordo di Comparto,
anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più idonei per
comporre le controversie al fine di evitare agitazioni pregiudizievoli del
corretto funzionamento sei servizi demandati alle Amministrazioni ricomprese
nel Comparto "Regioni-Enti Locali";
3) demendare alle valutazioni della istituenda Commissione per le relazioni
sindacali nei servizi pubblici l'eventuale comportamento della Parte Pubblica
difforme dagli impegni di cui ai punti precedenti e convocare, entro 10
giorni dal giudizio di difformità, le Organizzazioni Sindacali firmatarie
dell'Accordo per valutare eventuali danni provocati dai comportamenti difformi
delle Amministrazioni;
4) escludere dai procedimenti contrattuali di comparto e decentrati le Confederazioni
e le Organizzazioni sindacali che adottino comportamenti in violazione dei
codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
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