Legge Biagi
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Ecco le novità
Il decreto uglio e pubblicato in
Gazzetta ufficiale il 9 ottobre. Entra in vigore
domani, ma per vedere tutte le nuove norme applicate ci vorrà
ancora del tempo. Solo alcune parti della legge, infatti, sono
immediatamente operative: quelle su part-time, "job on call", "job
sharing", "lavoro a progetto", tirocini estivi. Per altre, saranno
necessari ulteriori decreti e circolari interpretative e in
qualche caso si rimanda ad accordi interconfederali. Per il 30
ottobre è fissato un nuovo incontro tra governo e parti sociali.
Ecco le novità nel dettaglio.
Servizi per l'impiego. Arrivano gli uffici di collocamento
privati. Si ampliano le possibilità attualmente permesse dalla
legge per svolgere attività di intermediazione consentendola, tra
l'altro, anche alle società per la fornitura di lavoro interinale
(per queste ultime viene infatti abolito il vincolo del cosiddetto
oggetto sociale esclusivo). Accanto ai centri per l'impiego, altri
organismi privati o privato-sociali potranno svolgere, a
determinate condizioni e con una specifica autorizzazione, tutti i
servizi per il mercato del lavoro. A svolgere attività di
intermediazione potranno essere anche enti locali, camere di
commercio, università, istituti di scuola secondaria di secondo
grado, consulenti del lavoro, enti bilaterali, sindacati e
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali.
Borsa del lavoro. Servizi pubblici e privati di
collocamento saranno collegati tra loro, con il ministero del
Welfare e con gli enti previdenziali attraverso il Sil
(Sistema informativo del lavoro). Nasce così la borsa del lavoro:
una banca dati dei lavoratori attivi e in cerca di occupazione con
lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta.
Lavoro interinale. Diventa più elastico il ricorso al
lavoro interinale. Le aziende potranno affittare lavoratori, per
un determinato periodo di tempo, non solo nei casi previsti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche in situazioni
strutturali di carattere produttivo e organizzativo. Saranno i
contratti collettivi a porre dei "paletti", stabilendo limiti
quantitativi. Ai lavoratori in affitto spetterà un trattamento
economico e normativo non inferiore, a parità di mansioni, a
quello dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice. Ma l'interinale
non potrà essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero
o licenziati collettivamente nei sei mesi precedenti.
Staff leasing. D'ora in avanti i lavoratori potranno essere
affittati anche a tempo indeterminato. Con la riforma, infatti, si
introduce in Italia il cosiddetto "staff leasing" o leasing di
manodopera, finora vietato nel nostro ordinamento, ma già usato in
altri Paesi. Le aziende potranno quindi ricorrere alla
somministrazione di manodopera non solo a termine, ma unicamente
per particolari ragioni tecniche e organizzative. Sarà possibile
in una serie di casi, tassativamente indicati dal decreto:
consulenza e assistenza nel settore informatico; servizi di
pulizia, custodia e portineria; trasporto di persone e merci;
gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi e magazzini;
attività di marketing e analisi di mercato; call-center;
costruzioni edilizie all'interno di stabilimenti e installazione
impianti, per particolari attività produttive.
Ramo d'azienda. Le aziende potranno trasferire un ramo
della propria attività, purchè sia funzionalmente autonomo nel
momento in cui viene trasferito. I lavoratori adibiti all'attività
ceduta mantengono tutti i diritti acquisiti: il trasferimento,
infatti, non può comportare un peggioramento delle condizioni dei
dipendenti. Previsto inoltre un regime di particolare solidarietà
tra appaltante e appaltatore per le ipotesi in cui a una cessione
di ramo d'azienda sia connesso un contratto di appalto.
Lavoro a chiamata. E' il "job on call", detto anche "lavoro
intermittente". Il lavoratore si mette a disposizione del datore e
aspetta la sua chiamata. La prestazione viene quindi svolta in
maniera discontinua e l'attesa del prestatore ricompensata da una
sorta di "indennità di disponibilità" corrisposta dal datore oltre
alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate, la cui
misura è stabilita dai contratti collettivi. Questo vale solo per
il lavoratore che contrattualmente si obbliga a rispondere alla
chiamata del datore.
L'eventuale rifiuto potrà, infatti, in questo caso, comportare la
risoluzione del contratto, la restituzione della quota di
indennità e il risarcimento del danno.
Job sharing. E' il cosiddetto "lavoro ripartito": un
contratto atipico che introduce il principio della condivisione
del lavoro, secondo il quale due o più persone in accordo con il
datore assumono "in solido" un'unica obbligazione di lavoro. Ciò
significa che ciascuno sarà indifferentemente tenuto nei confronti
del datore all'esecuzione della stessa prestazione. Il contratto
di "job sharing" prevede quindi due intestatari, che possono
liberamente concordare come ripartirsi gli incarichi e come
suddividersi in due o più fasce orarie un lavoro a tempo pieno. Se
uno dei due si dimette o viene licenziato, si estingue l'intero
vincolo contrattuale a meno che, su richiesta del datore, l'altro
sia disponibile ad assumersi l'intera obbligazione e il contratto
si trasformi in rapporto subordinato.
Part time. Si prevedono fasce orarie più elastiche e la
possibilità di ricorrere al lavoro supplementare. La durata
dell'attività potrà essere modificata con il consenso del
lavoratore e dietro una maggiorazione retributiva. Una possibilità
prevista solo per il part-time "orizzontale", in cui le ore
supplementari sono svolte nell'arco della giornata lavorativa,
mentre per rendere più flessibile il part-time verticale e misto
basterà aumentare la durata della prestazione. Il datore dovrà in
ogni caso specificare nel contratto le ragioni di natura tecnica,
organizzativa o produttiva che rendono necessaria l'elasticità
della prestazione.
Apprendistato. Riordino in vista anche per i cosiddetti
contratti "a contenuto misto", che uniscono alla prestazione
lavorativa attività di formazione e di riqualificazione
professionale. Diverse le modalità di applicazione. Se utilizzato
per adempiere al diritto-dovere di istruzione, l'apprendistato
dura fino a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale. In tutti i settori, poi, può essere usato
l'apprendistato professionalizzante, per conseguire una qualifica
attraverso la formazione sul lavoro. In questo caso, è rivolto ai
giovani fino a 29 anni e può durare da due a sei anni. Un'altra
possibilità è prevista per conseguire titoli di studio
universitari, di livello secondario o di specializzazione tecnica
superiore. La regolamentazione è rimessa alle Regioni: forma
scritta, compenso, recessione, orario, tutor.
Contratto di inserimento. Il contratto di formazione lavoro
è sostituito dal contratto di inserimento, che ha l'obiettivo di
adattare le competenze professionali dei lavoratori alle esigenze
dell'impresa che lo assume. E' destinato a giovani tra i 18 e i 29
anni, a disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, a lavoratori
con più di 45 anni privi di occupazione, a chi non abbia lavorato
per due anni, alle donne residenti nelle aree più svantaggiate, ai
disabili. I contratti di inserimento durano da 9 a 18 mesi e
possono essere stipulati da enti pubblici, imprese e gruppi di
imprese, associazioni professionali, fondazioni, enti di ricerca.
Lavoro occasionale accessorio. Si potranno svolgere lavori
occasionali, ma solo se muniti di appositi "voucher", veri e
propri buoni che consentiranno poi di essere retribuiti. La
prestazione occasionale non potrà però durare più di 30 giorni in
un anno e il compenso non potrà superare i 3 mila euro.
Prestazione occasionale è anche il lavoro accessorio, come lavori
domestici (compresa la baby-sitter o badante), ripetizioni
private, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti, realizzazioni di manifestazioni sociali,
culturali o caritatevoli, collaborazioni con associazioni di
volontariato. Potranno svolgerli solo soggetti a rischio di
esclusione sociale: disoccupati da oltre un anno, casalinghe,
studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di
recupero, extracomunitari con permesso regolare che hanno perso il
lavoro da non più di sei mesi.
Lavoro a progetto. Scompaiono i Co.Co.Co. Al loro posto
arrivano i "lavoratori a progetto". Un tipo di prestazione in cui
il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione,
l'incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro o una
fase di esso, con lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio,
concordando direttamente con il committente le modalità di
esecuzione, la durata, i criteri e i tempi di corresponsione del
compenso. Quest'ultimo sarà proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, tenendo conto anche dei compensi normalmente
corrisposti per prestazioni analoghe. Il rapporto cessa nel
momento in cui la realizzazione del progetto è portata a termine.
Il nuovo contratto, però, non potrà essere applicato alle
professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi
albi, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società e ai membri di collegi e commissioni.
Certificazione. E' un meccanismo per
certificare il tipo di prestazione svolta e intende ridurre il
rischio di contenziosi nella qualificazione giuridica dei rapporti
di lavoro. Una specifica procedura permetterà di certificare le
tipologie contrattuali. Oltre ai rapporti di lavoro, è prevista la
certificazione del regolamento interno delle cooperative, dei
contratti di appalto e somministrazione. Sono abilitati alla
certificazione gli enti bilaterali, le direzioni provinciali del
lavoro e le università pubbliche e private. La procedura è
volontaria e si attiva con un'istanza scritta delle parti.
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