TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità e
campo di applicazione
1. Le disposizioni di
cui al presente decreto
legislativo, nel dare
attuazione ai princìpi e
criteri direttivi
contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si
collocano nell'ambito
degli orientamenti
comunitari in materia di
occupazione e di
apprendimento permanente e
sono finalizzate ad
aumentare i tassi di
occupazione e a promuovere
la qualità e la stabilità
del lavoro, anche
attraverso contratti a
contenuto formativo e
contratti a orario
modulato compatibili con
le esigenze delle aziende
e le aspirazioni dei
lavoratori.
2. Il presente decreto
non trova applicazione per
le pubbliche
amministrazioni e per il
loro personale.
Articolo
2
Definizioni
1. Ai fini e agli
effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto
legislativo si intende
per:
a) "somministrazione di
lavoro": la fornitura
professionale di
manodopera, a tempo
indeterminato o a termine,
ai sensi dell'articolo 20;
b) "intermediazione":
l'attività di mediazione
tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo
dei disabili e dei gruppi
di lavoratori
svantaggiati, comprensiva
tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei
potenziali lavoratori;
della preselezione e
costituzione di relativa
banca dati; della
promozione e gestione
dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro; della
effettuazione, su
richiesta del committente,
di tutte le comunicazioni
conseguenti alle
assunzioni avvenute a
seguito della attività di
intermediazione; della
progettazione ed
erogazione di attività
formative finalizzate
all'adeguamento delle
competenze o delle
capacità dei lavoratori;
c) "ricerca e selezione
del personale": l'attività
di consulenza di direzione
finalizzata alla
risoluzione di una
specifica esigenza
dell'organizzazione
committente, attraverso
l'individuazione di
candidature idonee a
ricoprire una o più
posizioni lavorative in
seno all'organizzazione
medesima, su specifico
incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi
del contesto organizzativo
dell'organizzazione
committente;
individuazione e
definizione delle esigenze
della stessa; definizione
del profilo di competenze
e di capacità della
candidatura ideale;
pianificazione e
realizzazione del
programma di ricerca delle
candidature attraverso una
pluralità di canali di
reclutamento; valutazione
delle candidature
individuate attraverso
appropriati strumenti
selettivi; formazione
della rosa di candidature
maggiormente idonee;
progettazione ed
erogazione di attività
formative finalizzate
all'adeguamento delle
competenze o delle
capacità dei candidati
alle esigenze delle
posizioni organizzative
oggetto della ricerca;
assistenza nella fase di
inserimento dei candidati;
verifica e valutazione
dell'inserimento e del
potenziale dei candidati;
d) "supporto alla
ricollocazione
professionale": l'attività
effettuata su specifico ed
esclusivo incarico
dell'organizzazione
committente, anche in base
ad accordi sindacali,
finalizzata alla
ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori
di lavoro, singolarmente o
collettivamente
considerati, attraverso la
preparazione, la
formazione,
l'accompagnamento della
persona e l'affiancamento
della stessa
nell'inserimento nella
nuova attività;
e) "autorizzazione":
provvedimento mediante il
quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e
privati, di seguito
denominati "agenzie per il
lavoro", allo svolgimento
delle attività di cui alle
lettere da a) a d) del
presente comma;
f) "accreditamento":
provvedimento mediante il
quale le Regioni
riconoscono a un
operatore, pubblico o
privato, l'idoneità a
erogare i servizi al
lavoro negli ambiti
regionali di riferimento,
anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche,
nonché la partecipazione
attiva alla rete dei
servizi per il mercato del
lavoro con particolare
riferimento ai servizi di
incontro fra domanda e
offerta;
g) "borsa continua del
lavoro": sistema aperto di
incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la
maggior efficienza e
trasparenza del mercato
del lavoro, all'interno
del quale cittadini,
lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un
lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati
e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i
servizi sono liberamente
scelti dall'utente;
h) "enti bilaterale":
organismi costituiti a
iniziativa di una o più
associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative, quali
sedi privilegiate per la
regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la
promozione di una
occupazione regolare e di
qualità; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro; la
programmazione di attività
formative e la
determinazione di modalità
di attuazione della
formazione professionale
in azienda; la promozione
di buone pratiche contro
la discriminazione e per
la inclusione dei soggetti
più svantaggiati; la
gestione mutualistica di
fondi per la formazione e
l'integrazione del
reddito; la certificazione
dei contratti di lavoro e
di regolarità o congruità
contributiva; lo sviluppo
di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul
lavoro;
i) "libretto
formativo": libretto
personale del lavoratore,
istituito di concerto tra
il Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali e
il MIUR, previa intesa con
la conferenza unificata
Stato-Regioni e sentite le
parti sociali, in cui
vengono registrate le
competenze acquisite
durante la formazione in
apprendistato, la
formazione in contratto di
inserimento, la formazione
specialistica e la
formazione continua svolta
durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata
da soggetti accreditati
dalle Regioni, nonché le
competenze acquisite in
modo non formale e
informale secondo gli
indirizzi della Unione
Europea in materia di
apprendimento permanente,
purché riconosciute e
certificate;
j) "lavoratore":
qualsiasi persona che
lavora o che è in cerca di
un lavoro;
k) "lavoratore
svantaggiato": qualsiasi
persona appartenente a una
categoria che abbia
difficoltà a entrare,
senza assistenza, nel
mercato del lavoro ai
sensi dell'articolo 2,
lett. f), del Regolamento
(CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12
dicembre 2002 relativo
alla applicazione degli
articolo 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di
Stato a favore della
occupazione.
TITOLO
II
Organizzazione e
disciplina del mercato del
lavoro
Articolo 3
Finalità
1. Le disposizioni
contenute nel presente
titolo hanno lo scopo di
realizzare un sistema
efficace e coerente di
strumenti intesi a
garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del
lavoro e migliorare le
capacità di inserimento
professionale dei
disoccupati e di quanti
sono in cerca di una prima
occupazione, con
particolare riferimento
alle fasce deboli del
mercato del lavoro.
2. Per realizzare
l'obiettivo di cui al
comma 1 e fermo restando
il mantenimento da parte
delle Province delle
funzioni amministrative
attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre
1997, n. 469:
a) viene identificato
un unico regime di
autorizzazione per i
soggetti che svolgono
attività di
somministrazione di
lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del
personale, supporto alla
ricollocazione
professionale;
b) vengono stabiliti i
princìpi generali per la
definizione dei regimi di
accreditamento regionali
degli operatori pubblici o
privati che forniscono
servizi al lavoro
nell'ambito dei sistemi
territoriali di
riferimento anche a
supporto delle attività di
cui alla lettera a);
c) vengono identificate
le forme di coordinamento
e raccordo tra gli
operatori, pubblici o
privati, al fine di un
migliore funzionamento del
mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i
principi e criteri
direttivi per la
realizzazione di una borsa
continua del lavoro;
e) vengono abrogate
tutte le disposizioni
incompatibili con la nuova
regolamentazione del
mercato del lavoro e viene
introdotto un nuovo regime
sanzionatorio.
CAPO I
Regime
autorizzatorio e
accreditamenti
Articolo 4
Agenzie per
il lavoro
1. Presso il Ministero
del lavoro e delle
Politiche sociali è
istituito un apposito albo
delle agenzie per il
lavoro ai fini dello
svolgimento delle attività
di somministrazione,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale,
supporto alla
ricollocazione
professionale. Il predetto
albo è articolato in
cinque sezioni:
a) agenzie di
somministrazione di lavoro
abilitate a svolgimento di
tutte le attività di cui
al successivo articolo 20;
b) agenzie di
somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato
abilitate a svolgere
esclusivamente una delle
attività specifiche di cui
all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a n);
c) agenzie di
intermediazione;
d) agenzie di ricerca e
selezione del personale;
e) agenzie di supporto
alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del
lavoro e delle Politiche
sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla
richiesta e previo
accertamento della
sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di
cui al successivo articolo
5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio
delle attività per le
quali viene fatta
richiesta di
autorizzazione,
provvedendo
contestualmente alla
iscrizione delle agenzie
nel predetto albo. Decorsi
due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato,
entro i sessanta giorni
successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo
indeterminato
subordinatamente alla
verifica del corretto
andamento della attività
svolta.
3. Nelle ipotesi di cui
al comma che precede,
decorso inutilmente il
termine dei sessanta
giorni la domanda di
autorizzazione provvisoria
o a tempo indeterminato si
intende respinta.
4. Le agenzie
autorizzate comunicano
alla autorità concedente
gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione
della attività ed hanno
inoltre l'obbligo di
fornire alla autorità
concedente tutte le
informazioni da questa
richieste.
5. Il Ministro del
lavoro e delle Politiche
sociali, con decreto da
emanare entro trenta
giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo, stabilisce le
modalità della
presentazione della
richiesta di
autorizzazione di cui al
comma 2, i criteri per la
verifica del corretto
andamento della attività
svolta cui è subordinato
il rilascio della
autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e
le modalità di revoca
della autorizzazione,
nonché ogni altro profilo
relativo alla
organizzazione e alle
modalità di funzionamento
dell'albo delle agenzie
per il lavoro.
6. L'iscrizione alla
sezione dell'albo di cui
alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle
lettere c), d) ed e) del
predetto albo.
L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui alla
lettera c), comma 1, del
presente articolo comporta
automaticamente
l'iscrizione della agenzie
alle sezioni di cui alle
lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di
cui al presente articolo
non può essere oggetto di
transazione commerciale.
Articolo
5
Requisiti giuridici e
finanziari
1. I requisiti
richiesti per l'iscrizione
all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione
della agenzia nella forma
di società di capitali
ovvero cooperativa,
italiana o di altro Stato
membro della Unione
europea. Per le agenzie di
cui alle lettere d) ed e)
è ammessa anche la forma
della società di persone;
b) la sede legale o una
sua dipendenza nel
territorio dello Stato o
di altro Stato membro
della Unione europea;
c) la disponibilità di
uffici in locali idonei
allo specifico uso e di
adeguate competenze
professionali,
dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze
nel settore delle risorse
umane o nelle relazioni
industriali, secondo
quanto precisato dal
Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali
con decreto da emanarsi
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli
amministratori, ai
direttori generali, ai
dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di
condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese
le sanzioni sostitutive di
cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, per delitti
contro il patrimonio, per
delitti contro la fede
pubblica o contro
l'economia pubblica, per
il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del
codice penale, o per
delitti non colposi per i
quali la legge commini la
pena della reclusione non
inferiore nel massimo a
tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla
prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in
ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro
o di previdenza sociale;
assenza, altresì, di
sottoposizione alle misure
di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o
della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non
caratterizzati da un
oggetto sociale esclusivo,
presenza di distinte
divisioni operative,
gestite con strumenti di
contabilità analitica,
tali da consentire di
conoscere tutti i dati
economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione
con la borsa continua
nazionale del lavoro di
cui al successivo articolo
15, attraverso il raccordo
con uno o più nodi
regionali, nonché l'invio
alla autorità concedente
di ogni informazione
strategica per un efficace
funzionamento del mercato
del lavoro;
g) il rispetto delle
disposizioni di cui
all'articolo 8 a tutela
del diritto del lavoratore
alla diffusione dei propri
dati nell'ambito da essi
stessi indicato.
2. Per l'esercizio
delle attività di cui
all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma
1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non
inferiore a 600.000 Euro;
b) la garanzia che
l'attività interessi un
ambito distribuito
sull'intero territorio
nazionale e comunque non
inferiore a quattro
regioni;
c) a garanzia dei
crediti dei lavoratori
impiegati e dei
corrispondenti crediti
contributivi degli enti
previdenziali, la
disposizione, per i primi
due anni, di un deposito
cauzionale di 350.000 Euro
presso un istituto di
credito avente sede o
dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato
membro della Unione
europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la
disposizione, in luogo
della cauzione, di una
fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore
al 5 per cento del
fatturato, al netto
dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e
comunque non inferiore a
350.000 Euro. Sono
esonerate dalla
prestazione delle garanzie
di cui alla presente
lettera le società che
abbiano assolto ad
obblighi analoghi previsti
per le stesse finalità
dalla legislazione di
altri Stato membro della
Unione Europea.
d) la regolare
contribuzione al fondo per
la formazione di cui
all'articolo 10;
e) nel caso di
cooperative di produzione
e lavoro la presenza di
almeno sessanta soci e tra
di essi, come socio
sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui
agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
3. Per l'esercizio di
una delle attività
specifiche di cui alle
lettere da a) a n)
dell'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma
1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non
inferiore a 350.000 Euro;
b) a garanzia dei
crediti dei lavoratori
impiegati e dei
corrispondenti crediti
contributivi degli enti
previdenziali, la
disposizione, per i primi
due anni, di un deposito
cauzionale di 200.000 Euro
presso un istituto di
credito avente sede o
dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato
membro della Unione
europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la
disposizione, in luogo
della cauzione, di una
fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore
al 5 per cento del
fatturato, al netto
dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e
comunque non inferiore a
200.000 Euro. Sono
esonerate dalla
prestazione delle garanzie
di cui alla presente
lettera le società che
abbiano assolto ad
obblighi analoghi previsti
per le stesse finalità
dalla legislazione di
altri Stato membro della
Unione Europea.
c) nel caso di
cooperative di produzione
e lavoro la presenza di
almeno venti soci e tra di
essi, come socio
sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui
agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
4. Per l'esercizio
della attività di
intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma
1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non
inferiore a 50.000 Euro;
b) la garanzia che
l'attività interessi un
ambito distribuito
sull'intero territorio
nazionale e comunque non
inferiore a quattro
regioni.
5. Per l'esercizio
della attività di ricerca
e selezione del personale,
oltre ai requisiti di cui
al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non
inferiore a 25.000 Euro;
b) l'indicazione della
ricerca e selezione del
personale come oggetto
sociale prevalente, anche
se non esclusivo;
6. Per l'esercizio
della attività di supporto
alla ricollocazione
professionale, oltre ai
requisiti di cui al comma
1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non
inferiore a 25.000 Euro;
b) l'indicazione della
attività di supporto alla
ricollocazione
professionale come oggetto
sociale prevalente, anche
se non esclusivo;
Articolo
6
Regimi
particolari di
autorizzazione
1. Sono altresì
autorizzati allo
svolgimento della attività
di intermediazione gli
enti locali, le università
pubbliche e private,
comprese le fondazioni
universitarie, e gli
istituti di scuola
secondaria di secondo
grado, pubblici e privati,
per i quali non trovano
applicazione le
disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 a
condizione che operino
senza finalità di lucro e
fermo restando l'obbligo
della interconnessione
alla borsa continua
nazionale del lavoro,
nonché l'invio di ogni
informazione relativa al
funzionamento del mercato
del lavoro ai sensi di
quanto disposto al
successivo articolo 17.
2. Sono altresì
autorizzate allo
svolgimento della attività
di intermediazione a
favore dei propri
associati, nonché, previa
convenzione con il
servizio per l'impiego,
allo svolgimento di tutti
gli adempimenti e le
certificazioni affidati ai
competenti servizi per
l'impiego, ivi compresa
l'attestazione del
ricevimento delle
comunicazioni previste
dall'articolo 9 bis del
decreto legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n.
608, le associazioni dei
datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative che siano
firmatarie di contratti
collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in
possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza
nazionale ed aventi come
oggetto sociale la tutela
e l'assistenza delle
attività imprenditoriali o
del lavoro e gli enti
bilaterali a condizione
che siano rispettati i
requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g)
di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. L'ordine nazionale
dei consulenti del lavoro
può chiedere l'iscrizione
all'albo di cui
all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di
altro soggetto giuridico
dotato di personalità
giuridica costituito
nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti
del lavoro per lo
svolgimento a livello
nazionale di attività di
intermediazione.
L'iscrizione è subordinata
al rispetto dei requisiti
di cui alle lettere c),
d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. È in ogni caso fatto
divieto ai consulenti del
lavoro di esercitare
individualmente o in altra
forma diversa da quella
indicata al comma 3, anche
attraverso ramificazioni a
livello territoriale,
l'attività di
intermediazione.
Articolo
7
Accreditamenti
1. Le Regioni
istituiscono appositi
elenchi per
l'accreditamento degli
operatori pubblici e
privati che operano nel
proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi
da esse definiti ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 e
dei seguenti principi e
criteri:
a) garanzia della
libera scelta dei
cittadini, nell'ambito di
una rete di operatori
qualificati, adeguata per
dimensione e distribuzione
alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di
standard omogenei a
livello nazionale
nell'affidamento di
funzioni relative
all'accertamento dello
stato di disoccupazione e
al monitoraggio dei flussi
del mercato del lavoro;
c) costituzione
negoziale di reti di
servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle
risorse;
d) obbligo della
interconnessione con la
borsa continua nazionale
del lavoro di cui
all'articolo 15, nonché
l'invio alla autorità
concedente di ogni
informazione strategica
per un efficace
funzionamento del mercato
del lavoro;
e) raccordo con il
sistema regionale di
accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti
regionali istitutivi
dell'elenco di cui al
comma 1 disciplinano
altresì:
a) le forme della
cooperazione tra i servizi
pubblici e operatori
privati, autorizzati ai
sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5
e 6 o accreditati ai sensi
del presente articolo, per
le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di
lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga
durata, promozione
dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno
alla mobilità geografica
del lavoro;
b) i requisiti minimi
richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in
termini di capacità
gestionali e logistiche,
competenze professionali,
situazione economica,
esperienze maturate nel
contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per
l'accreditamento;
d) le modalità di
misurazione
dell'efficienza e della
efficacia dei servizi
erogati;
e) le modalità di
tenuta dell'elenco e di
verifica del mantenimento
dei requisiti.
CAPO II
Tutele
sul mercato e disposizioni
speciali con riferimento
ai lavoratori svantaggiati
Articolo 8
Ambito di
diffusione dei dati
relativi all'incontro
domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le
disposizioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n.
675, le agenzie per il
lavoro e gli altri
operatori pubblici e
privati autorizzati o
accreditati assicurano ai
lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le
categorie di soggetti ai
quali i propri dati devono
essere comunicati, e
garantiscono l'ambito di
diffusione dei dati
medesimi indicato dai
lavoratori stessi, anche
ai fini del pieno
soddisfacimento del
diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della
Costituzione.
2. Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da
emanare entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo, sentite le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano nonché, ai sensi
dell'art. 31, comma 2,
della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il Garante
per la protezione dei dati
personali, definisce le
modalità di trattamento
dei dati personali di cui
al presente decreto,
disciplinando, fra gli
altri, i seguenti
elementi:
a) le informazioni che
possono essere comunicate
e diffuse tra gli
operatori che agiscono
nell'ambito del sistema
dell'incontro fra domanda
e offerta di lavoro;
b) le modalità
attraverso le quali deve
essere data al lavoratore
la possibilità di
esprimere le preferenze
relative alla
comunicazione e alla
diffusione dei dati di cui
al comma 1;
c) le ulteriori
prescrizioni al fine di
dare attuazione alle
disposizioni contenute
nell'articolo 10;
3. Per le informazioni
che facciano riferimento a
dati amministrativi in
possesso dei servizi per
l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza
in capo al lavoratore di
particolari benefici
contributivi e fiscali,
gli elementi contenuti
nella scheda
anagrafico-professionale
prevista dal decreto
legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle
stesse.
Articolo 9
Comunicazioni a mezzo
stampa, internet,
televisione o altri mezzi
di informazione
1. Sono vietate
comunicazioni, a mezzo
stampa, internet,
televisione o altri mezzi
di informazione, in
qualunque forma
effettuate, relative ad
attività di ricerca e
selezione del personale,
ricollocamento
professionale,
intermediazione o
somministrazione
effettuate in forma
anonima e comunque da
soggetti, pubblici o
privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro
tra domanda e offerta di
lavoro eccezion fatta per
quelle comunicazioni che
facciano esplicito
riferimento ai soggetti in
questione, o entità ad
essi collegati perché
facenti parte dello stesso
gruppo di imprese o in
quanto controllati o
controllanti, in quanto
potenziali datori di
lavoro.
2. In tutte le
comunicazioni verso terzi,
anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi
mezzo di comunicazione,
ivi compresa la
corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle
inserzioni o annunci per
la ricerca di personale,
le agenzie del lavoro e
gli altri soggetti
pubblici e privati
autorizzati o accreditati
devono indicare gli
estremi del provvedimento
di autorizzazione o di
accreditamento al fine di
consentire al lavoratore,
e a chiunque ne abbia
interesse, la corretta e
completa identificazione
del soggetto stesso.
Articolo 10
Divieto di
indagini sulle opinioni e
trattamenti discriminatori
1. È fatto divieto alle
agenzie per il lavoro e
agli altri soggetti
pubblici e privati
autorizzati o accreditati
di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque
trattamento di dati ovvero
di preselezione di
lavoratori, anche con il
loro consenso, in base
alle convinzioni
personali, alla
affiliazione sindacale o
politica, al credo
religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale,
allo stato matrimoniale o
di famiglia o di
gravidanza, alla età,
all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al
colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo
stato di salute nonché ad
eventuali controversie con
i precedenti datori di
lavoro, a meno che non si
tratti di caratteristiche
che incidono sulle
modalità di svolgimento
della attività lavorativa
o che costituiscono un
requisito essenziale e
determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività
lavorativa. È altresì
fatto divieto di trattare
dati personali dei
lavoratori che non siano
strettamente attinenti
alle loro attitudini
professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di
cui ai commi al comma 1
non possono in ogni caso
impedire ai soggetti di
cui al medesimo comma 1 di
fornire specifici servizi
o azioni mirate per
assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati
nella ricerca di una
occupazione.
Articolo 11
Divieto di
oneri in capo ai
lavoratori
1. È fatto divieto ai
soggetti autorizzati o
accreditati di esigere o
comunque di percepire,
direttamente o
indirettamente, compensi
dal lavoratore.
2. I contratti
collettivi stipulati da
associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative a
livello nazionale o
territoriale possono
stabilire che la
disposizione di cui al
comma 1 non trova
applicazione per
specifiche categorie di
lavoratori altamente
professionalizzati o per
specifici servizi offerti
dai soggetti autorizzati o
accreditati.
Articolo
12
Fondi
per la formazione e
l'integrazione del reddito
1. I soggetti
autorizzati alla
somministrazione di lavoro
sono tenuti a versare ai
fondi di cui al comma 4 un
contributo pari al 4 per
cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a
tempo determinato per
l'esercizio di attività di
somministrazione. Le
risorse sono destinate per
interventi a favore dei
lavoratori assunti con
contratto a tempo
determinato intesi, in
particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione
e riqualificazione anche
in funzione di continuità
di occasioni di impiego e
a prevedere specifiche
misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti
autorizzati alla
somministrazione di lavoro
sono altresì tenuti a
versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari
al 4 per cento della
retribuzione corrisposta
ai lavoratori assunti con
contratto a tempo
indeterminato. Le risorse
sono destinate a: a)
iniziative comuni
finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con
contratto a tempo
indeterminato in caso di
fine lavori; b) iniziative
comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo
della somministrazione di
lavoro e la sua efficacia
anche in termini di
promozione della emersione
del lavoro non regolare e
di contrasto agli appalti
illeciti; c) iniziative
per l'inserimento o il
reinserimento nel mercato
del lavoro di lavoratori
svantaggiati anche in
regime di accreditamento
con le Regioni; d) per la
promozione di percorsi di
qualificazione e
riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le
misure di cui ai commi 1 e
2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel
contratto collettivo
nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro
ovvero, in mancanza,
stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali,
sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui
ai commi 1 e 2 sono
rimessi a un fondo
bilaterale appositamente
costituito, anche
nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il
contratto collettivo
nazionale delle imprese di
somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto
giuridico di natura
associativa ai sensi
dell'articolo 36 del
codice civile;
b) come soggetto dotato
di personalità giuridica
ai sensi dell'articolo 12
del codice civile con
procedimento per il
riconoscimento rientrante
nelle competenze del
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali ai
sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al
comma 4 sono attivati a
seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali,
previa verifica della
congruità, rispetto alle
finalità istituzionali
previste ai commi 1 e 2,
dei criteri di gestione e
delle strutture di
funzionamento del fondo
stesso, con particolare
riferimento alla
sostenibilità finanziaria
complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali
esercita la vigilanza
sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale
adeguamento del contributo
di cui ai commi 1 e 2 si
provvede con decreto del
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali
previa verifica con le
parti sociali da
effettuare decorsi due
anni dalla entrata in
vigore del presente
decreto.
7. In caso di
omissione, anche parziale,
dei contributi di cui ai
commi 1 e 2, il datore di
lavoro è tenuto a
corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle
relative sanzioni, una
somma, a titolo di
sanzione amministrativa,
di importo pari a quella
del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni
amministrative sono
versati ai fondi di cui al
comma 4.
Articolo
13
Misure
di incentivazione del
raccordo pubblico e
privato e agenzie sociali
per il lavoro
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il
reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, alle agenzie
autorizzate alla
somministrazione di lavoro
per la realizzazione di
politiche attive e di
workfare è consentito:
a) operare in deroga al
regime generale della
somministrazione di
lavoro, ai sensi del comma
2 dell'articolo 23, ma
solo in presenza di un
piano individuale di
inserimento o
reinserimento nel mercato
del lavoro, con interventi
formativi idonei e il
coinvolgimento di un
tutore con adeguate
competenze e
professionalità, e a
fronte della assunzione
del lavoratore, da parte
delle agenzie autorizzate
alla somministrazione, con
contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
b) determinare il
trattamento retributivo
del lavoratore detraendo
dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito
dal lavoratore medesimo a
titolo di indennità di
mobilità, indennità di
disoccupazione o altra
indennità o sussidio
percepito dal lavoratore
stesso;
c) disporre la
sospensione del
trattamento percepito dal
lavoratore in caso di
rifiuto reiterato a
svolgere una prestazione
di lavoro congrua rispetto
alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore
stesso, in un ambito
territoriale non superiore
a 50 Km dal luogo della
sua residenza.
2. Fino alla entrata in
vigore di norme regionali
che disciplinino la
materia, le disposizioni
di cui al comma 1 si
applicano solo in presenza
di una convenzione tra una
o più agenzie autorizzate
alla somministrazione del
lavoro ed enti locali,
centri per l'impiego o le
Regioni stesse.
3. Le Regioni, i centri
per l'impiego e gli enti
locali possono costituire,
anche mediante l'ausilio
delle agenzie tecniche
strumentali del Ministero
del lavoro e delle
Politiche sociali e per le
finalità di cui comma 1,
appositi soggetti
giuridici, denominati
agenzie sociali per il
lavoro, in convenzione con
le agenzie autorizzate
alla somministrazione di
lavoro, previo
accreditamento da parte
delle Regioni ai sensi
dell'articolo 7.
4. Nella ipotesi di cui
al comma 3, le agenzie
autorizzate alla
somministrazione di lavoro
si assumono gli oneri
delle spese per la
costituzione e il
funzionamento della
agenzia stessa. Le
Regioni, i centri per
l'impiego e gli enti
locali possono concorrere
alle spese di costituzione
e funzionamento nei limiti
delle proprie
disponibilità finanziarie.
Articolo
14
Cooperative sociali e
inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo
dei lavoratori
svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i
servizi di cui
all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sentito l'organismo
di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, così come
modificato dall'articolo 6
della legge 12 marzo 1999,
n. 68, stipulano con le
associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale e con le
cooperative sociali di cui
all'articolo 1 comma 1,
lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e
con i consorzi di cui
all'articolo 8 della
stessa legge, convenzioni
quadro su base
territoriale, che devono
essere validate da parte
della Commissione
Provinciale del Lavoro,
aventi ad oggetto il
conferimento di commesse
di lavoro alle cooperative
sociali medesime da parte
delle imprese associate o
aderenti.
2. La convenzione
quadro disciplina i
seguenti aspetti:
a) le modalità di
adesione da parte delle
imprese interessate;
b) i criteri di
individuazione dei
lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in
cooperativa.
L'individuazione dei
disabili sarà curata dal
Comitato Tecnico previsto
dall'articolo 6 della
legge 12 marzo 1999, n.
68;
c) le modalità di
attestazione del valore
complessivo del lavoro
annualmente conferito da
ciascuna impresa e la
correlazione con il numero
dei lavoratori
svantaggiati inseriti al
lavoro in cooperativa;
d) la determinazione
del coefficiente di
calcolo del valore
unitario delle commesse,
ai fini del computo di cui
al comma 3, secondo
criteri di congruità con i
costi del lavoro derivati
dai contratti collettivi
di categoria applicati
dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo
sviluppo delle commesse di
lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale
costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia
sociale di cui
all'articolo che precede,
di una struttura
tecnico-operativa senza
scopo di lucro a supporto
delle attività previste
dalla convenzione;
g) i limiti di
percentuali massime di
copertura della quota
d'obbligo da realizzare
con lo strumento della
convenzione
3. Allorché
l'inserimento lavorativo
nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei
precedenti commi, riguardi
i lavoratori disabili, che
presentino particolari
caratteristiche e
difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla
esclusiva valutazione del
comitato tecnico di cui
all'articolo 6 della legge
12 marzo 1999, n. 68, lo
stesso si considera utile
ai fini della copertura
della quota di riserva, di
cui all'articolo 3 della
stessa legge cui sono
tenute le imprese
conferenti. Il numero
delle coperture per
ciascuna impresa è dato
dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa
conferite diviso per il
coefficiente di cui al
precedente comma 2,
lettera d) e nei limiti di
percentuali massime
stabilite con le
convenzioni quadro di cui
al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno
effetto nei confronti
delle imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti. La
congruità della
computabilità dei
lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sarà
verificata dalla
Commissione Provinciale
del Lavoro o da una
società di certificazione
da questa promossa o dalla
stessa struttura
tecnico-operativa, di cui
al comma 2, lettera f).
CAPO III
Borsa
continua nazionale del
lavoro e monitoraggio
statistico
Articolo 15
Principi e
criteri generali
1. A garanzia
dell'effettivo godimento
del diritto al lavoro di
cui all'articolo 4 della
Costituzione, e nel pieno
rispetto dell'articolo 120
della Costituzione stesa,
viene costituita la borsa
continua nazionale del
lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di
incontro tra domanda e
offerta di lavoro
imperniato su una rete di
nodi regionali. Tale
sistema è alimentato da
tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse
liberamente nel sistema
stesso sia dagli operatori
pubblici e privati,
autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai
lavoratori e dalle
imprese.
2. La Borsa continua
nazionale del lavoro è
liberamente accessibile da
parte dei lavoratori e
delle imprese e deve
essere consultabile da un
qualunque punto della
rete. I lavoratori e le
imprese hanno facoltà di
inserire nuove candidature
o richieste di personale
direttamente e senza
rivolgersi ad alcun
intermediario da qualunque
punto di rete attraverso
gli accessi appositamente
dedicati da tutti i
soggetti pubblici e
privati, autorizzati o
accreditati.
3. Gli operatori
pubblici e privati,
accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di
conferire alla borsa
continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti,
in base alle indicazioni
rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a
quelle rese dalle imprese
riguardo l'ambito
temporale e territoriale
prescelto.
4. Gli ambiti in cui si
articolano i servizi della
borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un livello nazionale
finalizzato: 1) alla
definizione degli standard
tecnici nazionali e dei
flussi informativi di
scambio; 2)
all'integrazione dei
sistemi regionali; 3) alla
definizione dell'insieme
delle informazioni che
permettano la massima
efficacia e trasparenza
del processo di incontro
tra domanda e offerta di
lavoro;
b) un livello regionale
che concorre, nel quadro
delle competenze proprie
delle Regioni di
programmazione e gestione
delle politiche regionali
del lavoro: 1) alla
realizzazione
dell'integrazione dei
sistemi pubblici e privati
presenti sul territorio;
2) alla definizione e
nella realizzazione del
modello di servizi al
lavoro; 3) alla
cooperazione alla
definizione degli standard
nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra
il livello nazionale e il
livello regionale deve in
ogni caso garantire, nel
rispetto degli articoli 4
e 120 della Costituzione,
la piena operatività della
borsa continua nazionale
del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A
tal fine il Ministero del
lavoro e delle Politiche
sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti
tecnici alle Regioni e
alle Province che ne
facciano richiesta
nell'ambito dell'esercizio
delle loro competenze.
Articolo
16
Standard
tecnici e flussi
informativi di scambio
1. Il Ministro del
lavoro e delle Politiche
sociali, con decreto da
emanare entro trenta
giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo, stabilisce,
di concerto con il
Ministro della innovazione
e della tecnologia, e
d'intesa con le Regioni e
le Province Autonome, gli
standard tecnici e i
flussi informativi di
scambio tra i sistemi,
nonché le sedi tecniche
finalizzate ad assicurare
il raccordo e il
coordinamento del sistema
a livello nazionale.
2. La definizione degli
standard tecnici e dei
flussi informativi di
scambio tra i sistemi
avviene nel rispetto delle
competenze definite
nell'Accordo
Stato-Regioni-Autonomie
Locali dell'11 luglio 2002
e delle disposizioni di
cui all'articolo 31, comma
2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Articolo 17
Monitoraggio statistico
1. Le basi informative
costituite nell'ambito
della borsa continua
nazionale del lavoro,
nonché le registrazioni
delle comunicazioni dovute
dai datori di lavoro ai
servizi competenti e la
registrazione delle
attività poste in essere
da questi nei confronti
degli utenti per come
riportate nella scheda
anagrafico-professionale
dei lavoratori
costituiscono la base
statistica omogenea e
condivisa per le azioni di
monitoraggio dei servizi
svolte ai sensi del
presente decreto
legislativo e poste in
essere da Ministero del
lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni e le
Province per i rispettivi
ambiti territoriali di
riferimento.
2. A tal fine, la
definizione e la
manutenzione applicativa
delle basi informative in
questione tiene conto
delle esigenze conoscitive
generali, incluse di
quelle di ordine
statistico complessivo
rappresentate nell'ambito
del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonché di
quesiti specifici di
valutazione di singole
politiche ed interventi
formulati dal Ministero
del lavoro e delle
Politiche sociali, le
Regioni e le Province, per
i rispettivi ambiti
territoriali di
riferimento.
3. I decreti
ministeriali di cui agli
articoli 1-bis e 4-bis
comma 7 del decreto
legislativo 181/2000, come
modificati dagli articoli
2 e 6 del decreto
legislativo 297/2002, così
come la definizione di
tutti i flussi informativi
che rientrano nell'ambito
della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi
inclusi quelli di
pertinenza degli Enti
previdenziali, sono
adottati dal Ministero del
lavoro e delle Politiche
sociali, tenuto conto
delle esigenze definite
nei commi 1 e 2, previo
parere dell'Istat e dell'Isfol.
4. In attesa
dell'entrata a regime
della borsa continua
nazionale del lavoro il
Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali
predispone, d'intesa con
la conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, uno o
più modelli di rilevazione
da somministrare alle
agenzie autorizzate o
accreditate, nonché agli
enti di cui all'articolo
6. La mancata risposta al
questionario di cui al
comma precedente è
valutata ai fini del
ritiro dell'autorizzazione
o accreditamento.
5. Sulla base di tali
strumenti di informazione,
e tenuto conto della
formulazione di specifici
quesiti di valutazione di
singole politiche ed
interventi formulati
annualmente dalla
Conferenza Unificata o
derivanti
dall'implementazione di
obblighi e programmi
comunitari, il Ministero
del lavoro e delle
Politiche sociali,
avvalendosi di proprie
strutture tecniche e col
supporto dell'Isfol,
predispone un Rapporto
Annuale, al Parlamento e
alla Conferenza Unificata,
che presenti una
rendicontazione
dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti,
e al loro interno
dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente
decreto legislativo, sulla
base di schemi
statistico-contabili
oggettivi e
internazionalmente
comparabili e in grado di
fornire elementi
conoscitivi di supporto
alla valutazione delle
singole politiche che lo
stesso Ministero, le
Regioni, le Province o
altri attori responsabili
della conduzione, del
disegno o del
coordinamento delle
singole politiche
intendano esperire.
6. Le attività di
monitoraggio devono
consentire di valutare
l'efficacia delle
politiche attive per il
lavoro, nonché delle
misure contenute nel
presente decreto, anche
nella prospettiva delle
parità opportunità e, in
particolare, della
integrazione nel mercato
del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
CAPO IV
Regime
sanzionatorio
Articolo 18
Sanzioni
penali
1. L'esercizio delle
attività di cui
all'articolo 4, comma 1,
in assenza di apposita
autorizzazione è punita
con la sanzione
dell'ammenda da 500 a
2.500 euro e con il
sequestro del mezzo di
trasporto eventualmente
adoperato a questo fine.
Se vi è scopo di lucro, la
pena è dell'arresto fino a
dodici mesi e l'ammenda è
aumentata fino al triplo.
Se vi è sfruttamento dei
minori, la pena è
dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda
è aumentata fino al
sestuplo.
2. L'esercizio della
attività di
somministrazione di lavoro
in assenza di apposita
autorizzazione è inoltre
punita con la sanzione
dell'ammenda di 5 euro per
ogni lavoratore occupato e
per ogni giornata di
occupazione.
3. Nei confronti
dell'utilizzatore che
ricorra alla
somministrazione di
prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi
da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero che
violi le disposizioni di
cui all'articolo 20, commi
1, 3, 4 e 5, e 21, commi
1, 2 e 3, si applica la
pena prevista al comma 1.
Resta ferma
l'applicabilità delle
sanzioni amministrative
pecuniarie di cui
all'articolo 19, commi 3 e
4.
4. Fatte salve le
ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 2,
chi esiga o comunque
percepisca compensi da
parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di
lavoro oggetto di
somministrazione è punito
con la pena alternativa
dell'arresto non superiore
ad un anno e dell'ammenda
da 2.500 euro a 6.000
euro. In aggiunta alla
sanzione penale è disposta
la cancellazione
dell'albo.
5. In caso di
violazione dell'articolo
10 trovano applicazione le
disposizioni di cui
all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n.
300, nonché nei casi più
gravi, l'autorità
competente procede alla
sospensione della
autorizzazione di cui
all'articolo 4. In ipotesi
di recidiva viene revocata
l'autorizzazione.
Articolo
19
Sanzioni
amministrative
1. Gli editori, i
direttori responsabili e i
gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci
in violazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 9 sono puniti
con una sanzione
amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione
dell'obbligo di cui
all'articolo 4-bis, comma
2, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181,
così come modificato
dall'articolo 6, comma 1
del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, è
punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria
da 250 a 1500 euro per
ogni lavoratore
interessato.
3. La violazione degli
obblighi di cui
all'articolo 4-bis, commi
5 e 7, del decreto
legislativo 21 aprile
2000, n. 181, così come
modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, di cui
all'articolo 9- bis, comma
2, del decreto legge 1^
ottobre 1996, n. 510,
convertito , con
modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608,
così come sostituito
dall'articolo 6, comma 2,
del citato decreto
legislativo n. 297 del
2002, e di cui
all'articolo 21, comma 1,
della legge 24 aprile
1949, n. 264, così come
sostituito dall'articolo
6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del
2002, è punita con la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500
euro per ogni lavoratore
interessato.
4. La violazione degli
obblighi di cui
all'articolo 4-bis, comma
4, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181,
così come modificato
dall'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, è
punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria
250 a 1500 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa
comunicazione contestuale,
omessa comunicazione di
cessazione e omessa
comunicazione di
trasformazione, i datori
di lavoro comprese le
pubbliche amministrazioni
sono ammessi al pagamento
della sanzione minima
ridotta della metà qualora
l'adempimento della
comunicazione venga
effettuato spontaneamente
entro il termine di dieci
giorni decorrenti dalla
data di inizio
dell'omissione.
TITOLO
III
Somministrazione di
lavoro, appalto di
servizi, distacco
CAPO I
Somministrazione di lavoro
Articolo 20
Condizioni di liceità
1. Il contratto di
somministrazione di lavoro
può essere concluso da
ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore,
che si rivolga ad altro
soggetto, di seguito
denominato
somministratore, a ciò
autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata
della somministrazione i
lavoratori svolgono la
propria attività
nell'interesse nonché
sotto la direzione e il
controllo
dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i
lavoratori vengano assunti
con contratto di lavoro a
tempo indeterminato essi
rimangono a disposizione
del somministratore per i
periodi in cui non
svolgono la prestazione
lavorativa presso un
utilizzatore, salvo che
esista una giusta causa o
un giustificato motivo di
risoluzione del contratto
di lavoro.
3. Il contratto di
somministrazione di lavoro
può essere concluso a
termine o a tempo
indeterminato. La
somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato è
ammessa esclusivamente a
fronte delle seguenti
ragioni di carattere
tecnico, produttivo,
organizzativo:
a) per lavori di
facchinaggio e pulizia;
b) per servizi di
vigilanza e custodia;
c) per servizi di
consulenza e assistenza
nel settore informatico,
compresa la progettazione
e manutenzione di reti
intranet e extranet, siti
internet, sistemi
informatici, sviluppo di
software applicativo,
caricamento dati;
d) per servizi di
assistenza e cura alla
persona;
e) per servizi di
ristorazione e portineria;
f) per servizi di
trasporto di persone,
macchinari, merci;
g) per la gestione di
biblioteche, archivi,
magazzini, nonché servizi
di economato;
h) per attività di
consulenza direzionale,
assistenza alla
certificazione,
programmazione delle
risorse, sviluppo
organizzativo e
cambiamento, gestione del
personale, ricerca e
selezione del personale;
i) per attività di
marketing, analisi di
mercato, organizzazione
della funzione
commerciale;
j) per la gestione di
call-center;
k) per costruzioni
edilizie all'interno degli
stabilimenti;
l) per installazioni o
smontaggio di impianti e
macchinari;
m) per tutte le
attività connesse alla
fase di avvio di una nuova
attività nelle aree
Obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999,
recante disposizioni
generali sui Fondi
strutturali;
n) per particolari
attività produttive, con
specifico riferimento
all'edilizia e alla
cantieristica navale, le
quali richiedano più fasi
successive di lavorazione,
l'impiego di manodopera
diversa per
specializzazione da quella
normalmente impiegata
nell'impresa;
o) in tutti gli altri
casi previsti dai
contratti collettivi di
lavoro nazionali o
territoriali stipulati da
associazioni dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative.
4. La somministrazione
di lavoro a tempo
determinato è ammessa a
fronte di ragioni di
carattere tecnico,
produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria
attività
dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in
misura non uniforme, di
limiti quantitativi di
utilizzazione della
somministrazione a tempo
determinato è affidata ai
contratti collettivi
nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati
comparativamente più
rappresentativi in
conformità alla disciplina
di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di
somministrazione di lavoro
è vietato:
a) per la sostituzione
di lavoratori che
esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa
disposizione degli accordi
sindacali, presso unità
produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori
adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce
il contratto di
somministrazione ovvero
presso unità produttive
nelle quali sia operante
una sospensione dei
rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto
al trattamento di
integrazione salariale,
che interessino lavoratori
adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce
il contratto di
somministrazione
c) da parte delle
imprese che non abbiano
effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche.
Articolo
21
Forma
del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di
somministrazione di
manodopera è stipulato in
forma scritta e contiene i
seguenti elementi:
a) gli estremi
dell'autorizzazione
rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei
lavoratori da
somministrare;
c) le ragioni di
carattere tecnico,
produttivo, organizzativo
o sostitutivo di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo
20;
d) l'indicazione della
presenza di eventuali
rischi per l'integrità e
la salute del lavoratore e
delle misure di
prevenzione adottate;
e) la data di inizio e
la durata prevista del
contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle
quali saranno adibiti i
lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e
il trattamento economico e
normativo delle
prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte
del somministratore della
obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del
trattamento economico,
nonché del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione
dell'obbligo
dell'utilizzatore di
rimborsare al
somministratore gli oneri
retributivi e
previdenziali da questa
effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori
di lavoro;
j) assunzione
dell'obbligo
dell'utilizzatore di
comunicare al
somministratore i
trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori
comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso
di inadempimento del
somministratore,
dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del
trattamento economico
nonché del versamento dei
contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di
rivalsa verso il
somministratore.
2. Nell'indicare gli
elementi di cui al comma
1, le parti devono
recepire le indicazioni
contenute nei contratti
collettivi.
3. Le informazioni di
cui al comma 1, nonché la
data di inizio e la durata
prevedibile dell'attività
lavorativa presso
l'utilizzatore, devono
essere comunicate per
iscritto al prestatore di
lavoro da parte del
somministratore all'atto
della stipulazione del
contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso
l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma
scritta, con indicazione
degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1, il
contratto di
somministrazione è nullo e
i lavoratori sono
considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Articolo
22
Disciplina dei rapporti di
lavoro
1. In caso di
somministrazione a tempo
indeterminato i rapporti
di lavoro tra
somministratore e
prestatori di lavoro sono
soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di
lavoro di cui al codice
civile e alle leggi
speciali.
2. In caso di
somministrazione a tempo
determinato il rapporto di
lavoro tra somministratore
e prestatore di lavoro è
soggetto alla disciplina
di cui al decreto
legislativo 6 settembre
2001, n. 368, per quanto
compatibile. Il termine
inizialmente posto al
contratto di lavoro può in
ogni caso essere
prorogato, con il consenso
del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la
durata prevista dai
contratti collettivi
applicati dal
somministratore.
3. Nelle ipotesi di cui
al comma 2 nel caso in cui
il prestatore di lavoro
sia assunto con contratto
stipulato a tempo
indeterminato, nel
medesimo è stabilita la
misura della indennità
mensile di disponibilità,
divisibile in quote
orarie, corrisposta dal
somministratore al
lavoratore per i periodi
nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di
tale indennità è stabilita
dal contratto collettivo
applicabile al
somministratore e comunque
non è inferiore alla
misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente,
con decreto del Ministro
del lavoro e delle
Politiche sociali. La
predetta misura è
proporzionalmente ridotta
in caso di assegnazione ad
attività lavorativa a
tempo parziale anche
presso il somministratore.
L'indennità di
disponibilità è esclusa
dal computo di ogni
istituto di legge o di
contratto collettivo.
4. Le disposizioni di
cui all'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n.
223, non trovano
applicazione nel caso di
fine dei lavori connessi
alla somministrazione. In
questo caso trovano
applicazione l'articolo 3
della legge 15 luglio
1966, n. 604 e le tutele
del lavoratore di cui
all'articolo 12.
5. In caso di contratto
di somministrazione a
tempo determinato, il
prestatore di lavoro non è
computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini
della applicazione di
normative di legge o di
contratto collettivo,
fatta eccezione per quelle
relative alla materia
dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in
materia di assunzioni
obbligatorie e la riserva
di cui all'articolo 4 bis,
comma 3, del decreto
legislativo n. 181 del
2000, non si applicano in
caso di somministrazione a
tempo determinato.
Articolo 23
Tutela del
prestatore di lavoro,
esercizio del potere
disciplinare e regime
della solidarietà
1. I lavoratori
dipendenti dal
somministratore hanno
diritto a un trattamento
economico e normativo
complessivamente non
inferiore a quello dei
dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a
parità di mansioni svolte.
2. La disposizione di
cui al comma 1 non trova
applicazione con
riferimento ai contratti
di somministrazione
conclusi da soggetti
privati autorizzati
nell'ambito di specifici
programmi di formazione,
inserimento e
riqualificazione
professionale erogati, a
favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso
con Regioni, centri per
l'impiego ed enti locali
ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore è
obbligato in solido con il
somministratore a
corrispondere ai
lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti
collettivi applicati
dall'utilizzatore
stabiliscono modalità e
criteri per la
determinazione e
corresponsione delle
erogazioni economiche
correlate ai risultati
conseguiti nella
realizzazione di programmi
concordati tra le parti o
collegati all'andamento
economico dell'impresa. I
lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno
altresì diritto a fruire
di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui
godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti
alla stessa unità
produttiva, esclusi quelli
il cui godimento sia
condizionato alla
iscrizione ad associazioni
o società cooperative o al
conseguimento di una
determinata anzianità di
servizio.
5. Il somministratore
informa i lavoratori sui
rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle
attività produttive in
generale e li forma e
addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro
necessarie allo
svolgimento della attività
lavorativa per la quale
essi vengono assunti in
conformità alle
disposizioni recate dal
decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni
ed integrazioni. Il
contratto di
somministrazione può
prevedere che tale obbligo
sia adempiuto
dall'utilizzatore; in tale
caso ne va fatta
indicazione nel contratto
con il lavoratore. Nel
caso in cui le mansioni
cui è adibito il
prestatore di lavoro
richiedano una
sorveglianza medica
speciale o comportino
rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa
il lavoratore
conformemente a quanto
previsto dal decreto
legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive
modificazioni ed
integrazioni.
L'utilizzatore osserva
altresì, nei confronti del
medesimo prestatore, tutti
gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei
propri dipendenti ed è
responsabile per la
violazione degli obblighi
di sicurezza individuati
dalla legge e dai
contratti collettivi
6. Nel caso in cui
adibisca il lavoratore a
mansioni superiori o
comunque a mansioni non
equivalenti a quelle
dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne
immediata comunicazione
scritta al somministratore
consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove
non abbia adempiuto
all'obbligo di
informazione,
l'utilizzatore risponde in
via esclusiva per le
differenze retributive
spettanti al lavoratore
occupato in mansioni
superiori e per
l'eventuale risarcimento
del danno derivante dalla
assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini
dell'esercizio del potere
disciplinare, che è
riservato al
somministratore,
l'utilizzatore comunica al
somministratore gli
elementi che formeranno
oggetto della
contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n.
300.
8. In caso di
somministrazione di lavoro
a tempo determinato è
nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al
termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di
cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in
cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata
indennità, secondo quando
stabilito dal contratto
collettivo applicabile al
somministratore.
Articolo
24
Diritti
sindacali e garanzie
collettive
1. Fermo restando le
disposizioni specifiche
per il lavoro in
cooperativa, i lavoratori
delle società o imprese di
somministrazione e degli
appaltatori si applicano i
diritti sindacali previsti
dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di
lavoro ha diritto a
esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta
la durata della
somministrazione, i
diritti di libertà e di
attività sindacale nonché
a partecipare alle
assemblee del personale
dipendente delle imprese
utilizzatrici.
3. Ai prestatori di
lavoro che dipendono da
uno stesso somministratore
e che operano presso
diversi utilizzatori
compete uno specifico
diritto di riunione
secondo la normativa
vigente e con le modalità
specifiche determinate
dalla contrattazione
collettiva.
4. L'utilizzatore
comunica alla
rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali
e, in mancanza, alle
associazioni territoriali
di categoria aderenti alle
confederazioni dei
lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale il numero ed i
motivi dei contratti di
somministrazione conclusi,
la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Articolo
25
Norme
previdenziali
1. Gli oneri
contributivi,
previdenziali ed
assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni
legislative, sono a carico
del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 49
della legge 9 marzo 1989,
n. 88, è inquadrato nel
settore terziario. Sulla
indennità di disponibilità
di cui all'articolo 22,
comma 3, i contributi sono
versati per il loro
effettivo ammontare, anche
in deroga alla vigente
normativa in materia di
minimale contributivo.
2. Gli obblighi per
l'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie
professionali previsti dal
decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e
successive modificazioni,
sono a carico del
somministratore. I premi e
i contributi sono
determinati in relazione
al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per
la posizione assicurativa,
già in atto presso
l'impresa utilizzatrice,
nella quale sono
inquadrabili le
lavorazioni svolte dai
lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in
base al tasso medio, o
medio ponderato, della
voce di tariffa
corrispondente alla
lavorazione effettivamente
prestata dal lavoratore
temporaneo, ove presso
l'impresa utilizzatrice la
stessa non sia già
assicurata.
3. Nel settore agricolo
e in caso di
somministrazione di
lavoratori domestici
trovano applicazione gli
oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai
relativi settori e
comparti.
ARTICOLO
26
Responsabilità civile
1. Nel caso di
somministrazione di lavoro
l'utilizzatore risponde
nei confronti dei terzi
dei danni a essi arrecati
dal prestatore di lavoro
nell'esercizio delle sue
mansioni.
Articolo
27
Somministrazione
irregolare
1. Quando la
somministrazione di lavoro
avvenga al di fuori dei
limiti e delle condizioni
di cui agli articoli 20 e
21, lettere a), b), c), d)
ed e), il lavoratore può
chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma
dell'articolo 414 Codice
procedura Civile,
notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione,
la costituzione di un
rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo,
con effetto dall'inizio
della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui
al comma 1 tutti i
pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo
retributivo o di
contribuzione
previdenziale, valgono a
liberare il soggetto che
ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione
dal debito corrispondente
fino a concorrenza della
somma effettivamente
pagata. Tutti gli atti
compiuti dal
somministratore per la
costituzione o la gestione
del rapporto, per il
periodo durante il quale
la somministrazione ha
avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto
che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della
valutazione delle ragioni
di cui all'articolo 20,
commi 3 e 4, che
consentono la
somministrazione di lavoro
il controllo giudiziale è
limitato esclusivamente
all'accertamento della
esistenza delle ragioni
che la giustificano e non
può essere esteso fino al
punto di sindacare nel
merito valutazioni e
scelte tecniche,
organizzative o produttive
che spettano
all'utilizzatore.
Articolo
28
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando le
sanzioni di cui
all'articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro
è posta in essere con la
specifica finalità di
eludere norme inderogabili
di legge o di contratto
collettivo applicato al
lavoratore,
somministratore e
utilizzatore sono puniti
con una ammenda di 20 Euro
per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno
di somministrazione.
CAPO II
Appalto
e distacco
ARTICOLO 29
Appalto
di servizi
1. Ai fini della
applicazione delle norme
contenute nel presente
Titolo, il contratto di
appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del
Codice Civile, si
distingue dalla
somministrazione di lavoro
per l'esercizio pieno da
parte dell'appaltatore del
potere organizzativo e
direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati
nell'appalto e il possesso
da parte sua, o di suo
personale utilizzato
nell'appalto, della
professionalità specifica
corrispondente alle
esigenze tecniche del
servizio dedotto in
contratto.
2. In caso di appalto
di servizi il committente
imprenditore è obbligato
in solido con il
l'appaltatore a
corrispondere ai
lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi
previdenziali.
Articolo
30
Distacco
1. L'ipotesi del distacco
si configura quando un
datore di lavoro, per
soddisfare un proprio
interesse, pone
temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione
di altro soggetto per
l'esecuzione di una
determinata attività
lavorativa.
2. In caso distacco il
datore di lavoro rimane
responsabile del
trattamento economico e
normativo a favore del
lavoratore.
3. Il distacco che
comporti un mutamento di
mansioni deve avvenire con
il consenso del lavoratore
interessato. Quando
comporti un trasferimento
a una unità produttiva
sita a più di 50 Km da
quella in cui il
lavoratore è adibito, il
distacco può avvenire
soltanto per comprovate
ragioni tecniche,
organizzative, produttive
o sostitutive.
4. Resta ferma la
disciplina prevista
dall'articolo 8, terzo
comma, della legge 19
luglio 1993, n. 236 di
conversione del decreto
legge 20 maggio 1993, n.
148.
TITOLO
IV
Disposizioni in materia di
gruppi di impresa e
trasferimento d'azienda
Articolo 31
Gruppi
di impresa
1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del
Codice Civile e del
decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74,
possono delegare lo
svolgimento degli
adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12,
alla società capogruppo
per tutte le società
controllate e collegate.
2. La disposizione di
cui al comma 1 non rileva
ai fini della
individuazione del
soggetto titolare delle
obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle
singole società datrici di
lavoro.
Articolo
32
Modifica
all'articolo 2112, comma
quinto, del Codice Civile
1. Il comma quinto
dell'articolo 2112 del
Codice Civile è sostituito
dal seguente: "Ai fini e
per gli effetti di cui al
presente articolo si
intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito
a cessione contrattuale o
fusione, comporti il
mutamento nella titolarità
di un'attività economica
organizzata, con o senza
scopo di lucro,
preesistente al
trasferimento e che
conserva nel trasferimento
la propria identità. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano
altresì al trasferimento
di parte dell'azienda,
intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di
un'attività economica
organizzata, anche se
priva di beni materiali,
identificata come tale dal
cedente e dal cessionario
al momento del suo
trasferimento".
2. All'articolo 2112
del Codice Civile è
aggiunto in fine il
seguente comma: "Nel caso
in cui l'alienante stipuli
con l'acquirente un
contratto di appalto la
cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di
cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un
regime di solidarietà di
cui all'articolo 1676".
TITOLO V
Tipologie contrattuali a
orario ridotto, modulato o
flessibile
CAPO I
Lavoro
intermittente
Articolo 33
Definizione
e tipologie
1. Il contratto di
lavoro intermittente è il
contratto mediante il
quale un lavoratore si
pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne
può utilizzare la
prestazione lavorativa nei
limiti di cui al
successivo articolo 34.
2. Il contratto di
lavoro intermittente può
essere stipulato anche a
tempo determinato.
Articolo
34
Casi di
ricorso al lavoro
intermittente
1. Il contratto di
lavoro intermittente può
essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni
di carattere discontinuo o
intermittente secondo le
esigenze individuate dai
contratti collettivi
stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale o
territoriale o, in via
provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, con
apposito decreto da
emanarsi trascorsi sei
mesi dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto legislativo.
2. In via sperimentale
il contratto di lavoro
intermittente può essere
altresì concluso anche per
prestazioni rese da
soggetti in stato di
disoccupazione con meno di
25 anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45
anni di età che siano
stati espulsi dal ciclo
produttivo e siano
iscritti alle liste di
mobilità e di
collocamento.
3. È vietato il ricorso
al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione
di lavoratori che
esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa
disposizione degli accordi
sindacali, presso unità
produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori
adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro a
chiamata ovvero presso
unità produttive nelle
quali sia operante una
sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento
di integrazione salariale,
che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui
si riferisce il contratto
a chiamata;
c) da parte delle
imprese che non abbiano
effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
Articolo
35
Forma e
comunicazioni
1. Il contratto di
lavoro intermittente è
stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) indicazione della
durata e delle ipotesi,
oggettive o soggettive,
previste dall'articolo 34
che consentono la
stipulazione del
contratto;
b) luogo e la modalità
della disponibilità,
eventualmente garantita
dal lavoratore, e del
relativo preavviso di
chiamata del lavoratore
che in ogni caso non può
essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c) il trattamento
economico e normativo
spettante al lavoratore
per la prestazione
eseguita e la relativa
indennità di
disponibilità, ove
prevista, nei limiti di
cui al successivo articolo
36;
d) indicazione delle
forme e modalità, con cui
il datore di lavoro è
legittimato a richiedere
l'esecuzione della
prestazione di lavoro,
nonché delle modalità di
rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le
modalità di pagamento
della retribuzione e della
indennità di
disponibilità;
f) le eventuali misure
di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al
tipo di attività dedotta
in contratto.
2. Nell'indicare gli
elementi di cui al comma
1, le parti devono
recepire le indicazioni
contenute nei contratti
collettivi ove previste.
3. Fatte salve
previsioni più favorevoli
dei contratti collettivi,
il datore di lavoro è
altresì tenuto a informare
con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso
al contratto di lavoro
intermittente.
Articolo
36
Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di
lavoro intermittente è
stabilita la misura della
indennità mensile di
disponibilità, divisibile
in quote orarie,
corrisposta al lavoratore
per i periodi nei quali il
lavoratore stesso
garantisce la
disponibilità al datore di
lavoro in attesa di
utilizzazione. La misura
di detta indennità è
stabilita dai contratti
collettivi e comunque non
è inferiore alla misura
prevista, ovvero
aggiornata periodicamente,
con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, sentite
le associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale.
2. Sulla indennità di
disponibilità di cui al
comma 1 i contributi sono
versati per il loro
effettivo ammontare, anche
in deroga alla vigente
normativa in materia di
minimale contributivo.
3. L'indennità di
disponibilità è esclusa
dal computo di ogni
istituto di legge o di
contratto collettivo.
4. In caso di malattia
o di altro evento che
renda temporaneamente
impossibile rispondere
alla chiamata, il
lavoratore è tenuto a
informare tempestivamente
il datore di lavoro,
specificando la durata
dell'impedimento. Nel
periodo di temporanea
indisponibilità non matura
il diritto alla indennità
di disponibilità.
5. Ove il lavoratore
non provveda
all'adempimento di cui al
comma che precede, perde
il diritto alla indennità
di disponibilità per un
periodo di quindici
giorni, salva diversa
previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 6 si
applicano soltanto nei
casi in cui il lavoratore
si obbliga
contrattualmente a
rispondere alla chiamata
del datore di lavoro. In
tal caso, il rifiuto
ingiustificato di
rispondere alla chiamata
può comportare la
risoluzione del contratto,
la restituzione della
quota di indennità di
disponibilità riferita al
periodo successivo
all'ingiustificato
rifiuto, nonché un congruo
risarcimento del danno
nella misura fissata dai
contratti collettivi o, in
mancanza, dal contratto di
lavoro.
Articolo
37
Lavoro
intermittente per periodi
predeterminati nell'arco
della settimana, del mese
o dell'anno
1. Nel caso di lavoro
intermittente per
prestazioni da rendersi il
fine settimana, nonché nei
periodi delle ferie estive
o delle vacanze natalizie
e pasquali l'indennità di
disponibilità di cui
all'articolo 36 è
corrisposta al prestatore
di lavoro solo in caso di
effettiva chiamata da
parte del datore di
lavoro.
2. Ulteriori periodi
predeterminati possono
esser previsti dai
contratti collettivi
stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale o
territoriale
Articolo
38
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i
divieti di discriminazione
diretta e indiretta
previsti dalla
legislazione vigente, il
lavoratore intermittente
non deve ricevere, per i
periodi lavorati, un
trattamento economico e
normativo complessivamente
meno favorevole rispetto
al lavoratore di pari
livello, a parità di
mansioni svolte.
2. Il trattamento
economico e normativo del
lavoratore intermittente è
riproporzionato, in
ragione della prestazione
lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare
per quanto riguarda
l'importo della
retribuzione globale e
delle singole componenti
di essa, nonché delle
ferie e dei trattamenti
per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia
professionale, congedi
parentali.
3. Per tutto il periodo
durante il quale il
lavoratore resta
disponibile a rispondere
alla chiamata del datore
di lavoro non è titolare
di alcun diritto
riconosciuto ai lavoratori
subordinati né matura
alcun trattamento
economico e normativo,
salvo l'indennità di
disponibilità di cui
all'articolo 36.
Articolo
39
Computo
del lavoratore
intermittente
1. Il prestatore di
lavoro intermittente non è
computato nell'organico
dell'impresa ai fini della
applicazione di normative
di legge o di contratto
collettivo, fatta
eccezione per quelle
relative alla materia
dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
Articolo
40
Intervento sostitutivo del
Ministro
1. Qualora, entro
cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1,
e dell'articolo 37, comma
2, la determinazione da
parte dei contratti
collettivi nazionali dei
casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro
del lavoro e delle
Politiche sociali, su
richiesta delle
organizzazioni sindacali
nazionali di categoria
comparativamente più
rappresentative o delle
associazioni nazionali di
categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei
contratti collettivi
nazionali di lavoro,
individua in via
provvisoria e con proprio
decreto i casi in cui è
ammissibile in ricorso al
lavoro intermittente ai
sensi della disposizione
di cui all'articolo 34,
comma 1, e dell'articolo
37, comma 2,
CAPO II
Lavoro
ripartito
Articolo 41
Definizione
e vincolo di solidarietà
1. Il contratto di
lavoro ripartito è uno
speciale contratto di
lavoro mediante il quale
due o più lavoratori
assumono in solido
l'adempimento di una unica
e identica obbligazione
lavorativa.
2. Fermo restando il
vincolo di solidarietà di
cui al comma 1 e fatta
salva una diversa intesa
tra le parti contraenti,
ogni lavoratore resta
personalmente e
direttamente responsabile
dell'adempimento della
intera obbligazione
lavorativa nei limiti di
cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse
intese tra le parti
contraenti o previsioni
dei contratti o accordi
collettivi, i lavoratori
hanno la facoltà di
determinare
discrezionalmente e in
qualsiasi momento
sostituzioni tra di loro,
nonché di modificare
consensualmente la
collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel
qual caso il rischio della
impossibilità della
prestazione per fatti
attinenti a uno dei
coobbligati o posta in
capo all'altro obbligato.
4. Eventuali
sostituzioni da parte di
terzi, nel caso di
impossibilità di uno o
entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate
e possono essere ammesse
solo previo consenso del
datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa
tra le parti, le
dimissioni o il
licenziamento di uno dei
lavoratori coobbligati
comportano l'estinzione
dell'intero vincolo
contrattuale. Tale
disposizione non trova
applicazione se, su
richiesta del datore di
lavoro, l'altro prestatore
di lavoro si renda
disponibile ad adempiere
l'obbligazione lavorativa,
integralmente o
parzialmente, nel qual
caso il contratto di
lavoro ripartito si
trasforma in un normale
contratto di lavoro
subordinato di cui
all'articolo 2094 del
Codice Civile.
6. Salvo diversa intesa
tra le parti,
l'impedimento di entrambi
i lavoratori coobbligati è
disciplinato ai sensi
dell'articolo 1256 del
Codice Civile.
Articolo
42
Forma e
comunicazioni
1. Il contratto di
lavoro ripartito è
stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) la misura
percentuale e la
collocazione temporale del
lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o
annuale che si prevede
venga svolto da ciascuno
dei lavoratori
coobbligati, secondo le
intese tra loro
intercorse, ferma restando
la possibilità per gli
stessi lavoratori di
determinare
discrezionalmente, in
qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro
ovvero la modificazione
consensuale della
distribuzione dell'orario
di lavoro;
b) il luogo di lavoro,
nonché il trattamento
economico e normativo
spettante a ciascun
lavoratore;
c) le eventuali misure
di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al
tipo di attività dedotta
in contratto.
2. Ai fini della
possibilità di certificare
le assenze, i lavoratori
sono tenuti a informare
preventivamente il datore
di lavoro, con cadenza
almeno settimanale, in
merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei
soggetti coobbligati.
Articolo
43
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione
del lavoro ripartito è
demandata alla
contrattazione collettiva
nel rispetto delle
previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di
contratti collettivi, e
fatto salvo quanto
stabilito nel presente
capo, trova applicazione,
nel caso di prestazioni
rese a favore di un datore
di lavoro, la normativa
generale del lavoro
subordinato in quanto
compatibile con la
particolare natura del
rapporto di lavoro
ripartito.
Articolo
44
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i
divieti di discriminazione
diretta e indiretta
previsti dalla
legislazione vigente, il
lavoratore ripartito non
deve ricevere, per i
periodi lavorati, un
trattamento economico e
normativo complessivamente
meno favorevole rispetto
al lavoratore di pari
livello, a parità di
mansioni svolte.
2. Il trattamento
economico e normativo dei
lavoratori coobbligati è
riproporzionato, in
ragione della prestazione
lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare
per quanto riguarda
l'importo della
retribuzione globale e
delle singole componenti
di essa, nonché delle
ferie e dei trattamenti
per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia
professionale, congedi
parentali.
3. Ciascuno dei
lavoratori coobbligati ha
diritto di partecipare
alle riunioni assembleari
di cui all'articolo 20,
legge 20 maggio 1970, n.
300, entro il previsto
limite complessivo di
dieci ore annue, il cui
trattamento economico
verrà ripartito fra i
coobbligati
proporzionalmente alla
prestazione lavorativa
effettivamente eseguita. I
coobbligati hanno altresì
il diritto di partecipare,
con facoltà di esprimere
un solo voto, al
referendum di cui
all'articolo 21, legge 20
maggio 1970, n. 300.
Articolo
45
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle
prestazioni della
assicurazione generale e
obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, della
indennità di malattia e di
ogni altra prestazione
previdenziale e
assistenziale e delle
relative contribuzioni
connesse alla durata
giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della
prestazione lavorativa i
lavoratori contitolari del
contratto di lavoro
ripartito sono assimilati
ai lavoratori a tempo
parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei
contributi è tuttavia
effettuato non
preventivamente ma mese
per mese, salvo conguaglio
a fine anno a seguito
dell'effettivo svolgimento
della prestazione
lavorativa.
CAPO III
Lavoro a
tempo parziale
Articolo 46
Norme di
modifica al decreto
legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1. Al decreto
legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, così come
modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio
2001, n. 100, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1, comma
2, lettera a) è sostituito
dal seguente: "a) Per
"tempo pieno" l'orario
normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o
l'eventuale minor orario
normale fissato dai
contratti collettivi
applicati";
b) l'articolo 1, comma
3, è sostituito dal
seguente: "3. I contratti
collettivi nazionali o
territoriali stipulati da
associazioni dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale e i contratti
collettivi aziendali
stipulati dalle
rappresentanze sindacali
aziendali di cui
all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive
modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono
determinare condizioni e
modalità della prestazione
lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2.
I contratti collettivi
nazionali possono,
altresì, prevedere per
specifiche figure o
livelli professionali
modalità particolari di
attuazione delle
discipline rimesse alla
contrattazione collettiva
ai sensi del presente
decreto";
c) l'articolo 1, comma
4, è sostituito dal
seguente: "Le assunzioni a
termine, di cui al decreto
legislativo 9 ottobre
2001, 368, e successive
modificazioni, di cui
all'articolo 8 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e
di cui all'art.icolo 10
della legge 8 marzo 2000,
n. 53, possono essere
effettuate anche con
rapporto a tempo parziale,
ai sensi dei commi 2 e 3";
d) l'articolo 3, comma
1, è sostituito dal
seguente: "1. Nelle
ipotesi di lavoro a tempo
parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi
dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9
ottobre 2001, 368, il
datore di lavoro ha
facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a
quelle concordate con il
lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2,
nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3, 4
e 6";
e) l'articolo 3, comma
2, è sostituito dal
seguente: "2. I contratti
collettivi stipulati dai
soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero
massimo delle ore di
lavoro supplementare
effettuabili e le relative
causali in relazione alle
quali si consente di
richiedere ad un
lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare,
nonché le conseguenze del
superamento delle ore di
lavoro supplementare
consentite dai contratti
collettivi stessi";
f) l'articolo 3, comma
3, è sostituito dal
seguente: "3.
L'effettuazione di
prestazioni di lavoro
supplementare richiede il
consenso del lavoratore
interessato ove non
prevista e regolamentata
dal contratto collettivo.
Il rifiuto da parte del
lavoratore non può
integrare in nessun caso
gli estremi del
giustificato motivo di
licenziamento";
g) l'articolo 3, comma
5, è sostituito dal
seguente: "5. Nel rapporto
di lavoro a tempo parziale
verticale o misto è
consentito lo svolgimento
di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali
prestazioni si applica la
disciplina legale e
contrattuale vigente ed
eventuali successive
modifiche ed integrazioni
in materia di lavoro
straordinario nei rapporti
a tempo pieno";
h) l'articolo 3, comma
6, è abrogato;
i) l'articolo 3, comma
7, è sostituito dal
seguente: "7. Fermo
restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2,
le parti del contratto di
lavoro a tempo parziale
possono, nel rispetto di
quanto previsto dal
presente comma e dai commi
8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla
variazione della
collocazione temporale
della prestazione stessa.
Nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo
verticale o misto possono
essere stabilite anche
clausole elastiche
relative alla variazione
in aumento della durata
della prestazione
lavorativa. I contratti
collettivi, stipulati dai
soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono:
1) condizioni e
modalità in relazione alle
quali il datore di lavoro
può modificare la
collocazione temporale
della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e
modalità in relazioni alle
quali il datore di lavoro
può variare in aumento la
durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di
variabilità in aumento
della durata della
prestazione lavorativa";
j) L'articolo 3, comma
8, è sostituito dal
seguente: "8. L'esercizio
da parte del datore di
lavoro del potere di
variare in aumento la
durata della prestazione
lavorativa, nonché di
modificare la collocazione
temporale della stessa
comporta in favore del
prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di
almeno due giorni
lavorativi, nonché il
diritto a specifiche
compensazioni, nella
misura ovvero nelle forme
fissate dai contratti
collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3";
k) l'articolo 3, comma
9, è sostituito dal
seguente: "9. La
disponibilità allo
svolgimento del rapporto
di lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 7
richiede il consenso del
lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico
patto scritto, anche
contestuale al contratto
di lavoro. L'eventuale
rifiuto dello stesso non
integra gli estremi del
giustificato motivo di
licenziamento";
l) l'articolo 3, comma
10, è sostituito dal
seguente: "10.
L'inserzione nel contratto
di lavoro a tempo parziale
di clausole flessibili o
elastiche ai sensi del
comma 7 è possibile anche
nelle ipotesi di contratto
di lavoro a termine";
m) i commi 11, 12, 13 e
15 dell'articolo 3 sono
soppressi;
n) l'articolo 5 è
sostituito dal seguente:
"1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare
il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale,
o il proprio rapporto di
lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno,
non costituisce
giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo
delle parti risultante da
atto scritto, convalidato
dalla direzione
provinciale del lavoro
competente per territorio,
è ammessa la
trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo
parziale. Al rapporto di
lavoro a tempo parziale
risultante dalla
trasformazione si applica
la disciplina di cui al
presente decreto
legislativo. 2. Il
contratto individuale può
prevedere, in caso di
assunzione di personale a
tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo
parziale in attività
presso unità produttive
site nello stesso ambito
comunale, adibiti alle
stesse mansioni od a
mansioni equivalenti
rispetto a quelle con
riguardo alle quali è
prevista l'assunzione. 3.
In caso di assunzione di
personale a tempo parziale
il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva
informazione al personale
già dipendente con
rapporto a tempo pieno
occupato in unità
produttive site nello
stesso ambito comunale,
anche mediante
comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti
nei locali dell'impresa,
ed a prendere in
considerazione le
eventuali domande di
trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno.
I contratti collettivi di
cui all'articolo 1, comma
3, possono provvedere ad
individuare criteri
applicativi con riguardo a
tale disposizione. 4. Gli
incentivi economici
all'utilizzo del lavoro a
tempo parziale, anche a
tempo determinato, saranno
definiti, compatibilmente
con la disciplina
comunitaria in materia di
aiuti di Stato,
nell'ambito della riforma
del sistema degli
incentivi
all'occupazione";
o) il comma 2
dell'articolo 6 è
soppresso;
p) l'articolo 7 è
soppresso;
q) l'articolo 8, comma
2, è sostituito dal
seguente: "L'eventuale
mancanza o
indeterminatezza nel
contratto scritto delle
indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2,
non comporta la nullità
del contratto di lavoro a
tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la
durata della prestazione
lavorativa, su richiesta
del lavoratore può essere
dichiarata la sussistenza
fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo
pieno a partire dalla data
del relativo accertamento
giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la
sola collocazione
temporale dell'orario, il
giudice provvede a
determinare le modalità
temporali di svolgimento
della prestazione
lavorativa a tempo
parziale con riferimento
alle previsioni dei
contratti collettivi di
cui all'articolo 3, comma
7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa,
tenendo conto in
particolare delle
responsabilità familiari
del lavoratore
interessato, della sua
necessità di integrazione
del reddito derivante dal
rapporto a tempo parziale
mediante lo svolgimento di
altra attività lavorativa,
nonché delle esigenze del
datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la
data della pronuncia della
sentenza, il lavoratore ha
in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un
ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del
danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa.
Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto,
è fatta salva la
possibilità di concordare
per iscritto clausola
elastiche o flessibili ai
sensi dell'articolo 3,
comma 3. In luogo del
ricorso all'autorità
giudiziaria, le
controversie di cui al
presente comma ed al comma
1 possono essere risolte
mediante le procedure di
conciliazione ed
eventualmente di arbitrato
previste dai contratti
collettivi nazionali di
lavoro di cui all'articolo
1, comma 3";
r) all'articolo 8, dopo
il comma 2, sono aggiunti
i seguenti icommi: "
2-bis. Lo svolgimento di
prestazioni elastiche o
flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7,
senza il rispetto di
quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7,
8, 9 comporta a favore del
prestatore di lavoro il
diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un
ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del
danno. 2-ter. In assenza
di contratti collettivi
datore di lavoro e
prestatore di lavoro
possono concordare
direttamente l'adozione di
clausole elastiche o
flessibili ai sensi delle
disposizioni che
precedono".
TITOLO
VI
Apprendistato e contratto
di inserimento
CAPO I
Apprendistato
Articolo 47
Definizione e tipologie
1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in
materia di diritto-dovere
di istruzione e di
formazione, il contratto
di apprendistato è
definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di
apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di
apprendistato
professionalizzante per il
conseguimento di una
qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro
e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di
apprendistato per
l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di
alta formazione.
Articolo
48
Apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e formazione
1. Possono essere
assunti, in tutti i
settori di attività, con
contratto di apprendistato
per l'espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e formazione i
giovani e gli adolescenti
che abbiano compiuto
quindici anni.
2. Il contratto di
apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e di formazione
ha durata non superiore a
tre anni ed è finalizzato
al conseguimento di una
qualifica professionale.
La durata del contratto è
determinata in
considerazione della
qualifica da conseguire,
del titolo di studio, dei
crediti professionali e
formativi acquisiti,
nonché del bilancio delle
competenze realizzato dai
servizi pubblici per
l'impiego o dai soggetti
privati accreditati.
3. La regolamentazione
del contratto di
apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e formazione è
rimessa alle Regioni e
alle Province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa
con il Ministero del
lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero
dell'Istruzione, della
Università e della
Ricerca, sentite le
associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale, nel
rispetto dei seguenti
criteri e principi
direttivi:
a) forma scritta del
contratto, contenente
indicazione della
prestazione lavorativa
oggetto del contratto, del
piano formativo
individuale, nonché della
qualifica che potrà essere
acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della
formazione aziendale ed
extra-aziendale;
b) definizione della
qualifica professionale ai
sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
c) divieto di stabilire
il compenso
dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
d) possibilità per il
datore di lavoro di
recedere dal rapporto di
lavoro al termine del
periodo di apprendistato
ai sensi di quanto
disposto dall'articolo
2118 Codice Civile;
e) divieto per il
datore di lavoro di
recedere dal contratto di
apprendistato in assenza
di una giusta causa o di
un giustificato motivo;
f) previsione di un
monte ore di formazione,
esterna ed interna
all'azienda, congruo al
conseguimento della
qualifica professionale in
funzione di quanto
stabilito al comma 2 e
secondo standard minimi
formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
g) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro
stipulati a livello
nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative per la
determinazione, anche
all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità
di erogazione della
formazione aziendale nel
rispetto degli standard
generali fissati dalla
Regioni competenti;
h) riconoscimento sulla
base dei risultati
conseguiti all'interno del
percorso di formazione,
esterna e interna
all'impresa, della
qualifica professionale ai
fini contrattuali;
i) registrazione della
formazione effettuata nel
libretto formativo;
j) presenza di un
tutore aziendale con
formazione e competenze
adeguate.
Articolo
49
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono essere
assunti, in tutti i
settori di attività, con
contratto di apprendistato
professionalizzante, per
il conseguimento di una
qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro
e la acquisizione di
competenze di base,
trasversali e
tecnico-professionali, i
soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in
possesso di una qualifica
professionale conseguita
ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato
professionalizzante può
essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno
di età.
3. I contratti
collettivi stipulati da
associazioni dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale o regionale
stabilisco, in ragione del
tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del
contratto di apprendistato
professionalizzante che,
in ogni caso, non può
comunque essere inferiore
a due anni e superiore a
sei.
4. La regolamentazione
dell'apprendistato
professionalizzante è
rimessa alle Regioni e
alle Province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa
con le associazioni dei
datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano regionale, nel
rispetto dei seguenti
criteri e principi
direttivi:
a) forma scritta del
contratto, contenente
indicazione della
prestazione oggetto del
contratto, del piano
formativo individuale,
nonché della eventuale
qualifica che potrà essere
acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della
formazione aziendale ed
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire
il compenso
dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilità per il
datore di lavoro di
recedere dal rapporto di
lavoro al termine del
periodo di apprendistato
ai sensi di quanto
disposto dall'articolo
2118 Codice Civile;
d) divieto per il
datore di lavoro di
recedere dal contratto di
apprendistato in assenza
di una giusta causa o di
un giustificato motivo;
e) previsione di un
monte ore di formazione di
almeno 120 ore per anno,
effettuabili anche in
azienda o con modalità di
formazione a distanza;
f) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro
stipulati a livello
nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative per la
determinazione, anche
all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità
di erogazione e della
articolazione della
formazione, esterna e
interna alle singole
aziende, anche in
relazione alla capacità
formativa interna rispetto
a quella offerta dai
soggetti esterni;
g) riconoscimento sulla
base dei risultati
conseguiti all'interno del
percorso di formazione,
esterna e interna
all'impresa, della
qualifica professionale ai
fini contrattuali;
h) registrazione della
formazione effettuata nel
libretto formativo;
i) presenza di un
tutore aziendale con
formazione e competenze
adeguate;
5. Salvo diversa
previsione dei contratti
collettivi, il numero di
apprendisti che un datore
di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato
di qualificazione non può
superare il 100 per cento
delle maestranze
specializzate e
qualificate in servizio
presso il datore di lavoro
stesso. Salvo diversa
previsione dei contratti
collettivi, il datore di
lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze
lavoratori qualificati o
specializzati, o che
comunque ne abbia in
numero inferiore a tre,
può assumere apprendisti
in numero non superiore a
tre. La presente norma non
si applica alle imprese
artigiane per le quali
trovano applicazione le
disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge
8 agosto 1985, n. 443.
Articolo
50
Apprendistato per
l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di
alta formazione
1. Possono essere
assunti, in tutti i
settori di attività, con
contratto di apprendistato
per il conseguimento di un
titolo di studio di
livello secondario, per il
conseguimento di titoli di
studio universitari e
della alta formazione,
nonché per la
specializzazione tecnica
superiore di cui
all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n.
144, i soggetti di età
compresa tra i 18 anni e i
29 anni.
2. Per soggetti in
possesso di una qualifica
professionale conseguita
ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato
di cui al comma che
precede può essere
stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di
età.
3. Ferme restando le
intese vigenti, la
disciplina e la durata
dell'apprendistato per
l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di
alta è rimessa alle
Regioni, in accordo con le
associazioni territoriali
dei datori di lavoro, le
Università e le altre
istituzioni formative.
Articolo
51
Crediti
formativi
1. La qualifica
professionale conseguita
attraverso il contratto di
apprendistato costituisce
credito formativo per il
proseguimento nei percorsi
di istruzione e di
istruzione e formazione
professionale.
2. Entro dodici mesi
dalla entrata in vigore
del presente decreto, il
Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali,
di concerto con il
Ministero dell'Istruzione,
della Università e della
Ricerca, e previa intesa
con le Regioni e le
Province Autonome di
Trento e Bolzano definisce
le modalità di
riconoscimento dei crediti
di cui al comma che
precede.
Articolo
52
Accreditamento
1. Entro tre mesi dalla
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo il Ministero
del lavoro e delle
Politiche Sociali
definisce con decreto,
emanato d'intesa con le
Regioni e le associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale, i criteri
di accreditamento delle
imprese formatrici.
2. I criteri di cui al
comma 1 devono essere
riferiti, in particolare,
ai risultati ottenuti
nella gestione aziendale,
alla propensione al
miglioramento continuo e
alla valorizzazione delle
risorse umane, alla
disponibilità di personale
con funzioni specifiche di
supporto
all'apprendimento, alla
dotazione di sistemi
tecnologici e di
metodologie organizzative
avanzate. Le imprese
formative concorrono,
anche sulla base delle
intese con le istituzioni
formative, alla formazione
degli studenti, degli
apprendisti, degli
occupati e delle persone
in cerca di occupazione.
Il ruolo formativo delle
imprese si esplica
nell'ambito di percorsi di
istruzione, di formazione
professionale, anche
integrati, nella
transizione al lavoro e
nell'esercizio
dell'apprendistato.
Articolo
53
Repertorio delle
professioni
1. Allo scopo di
armonizzare le diverse
qualifiche professionali è
istituito presso il
Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali il
repertorio delle
professioni predisposto da
un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte
il Ministero
dell'Istruzione, della
Università e della
Ricerca, le associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale, e i
rappresentanti della
conferenza Stato-Regioni.
Articolo
54
Incentivi economici e
normativi
1. Durante il rapporto
di apprendistato, la
categoria di inquadramento
del lavoratore non potrà
essere inferiore, per più
di due livelli, alla
categoria spettante, in
applicazione del contratto
collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o
funzioni che richiedono
qualificazioni
corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali
è finalizzato il
contratto.
2. Fatte salve
specifiche previsioni di
legge o di contratto
collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi
dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi
e contratti collettivi per
l'applicazione di
particolari normative e
istituti.
3. In attesa della
riforma del sistema degli
incentivi alla
occupazione, restano fermi
gli attuali sistemi di
incentivazione economica
la cui erogazione sarà
tuttavia soggetta alla
effettiva verifica della
formazione svolta secondo
le modalità definite con
decreto del Ministro del
lavoro e delle Politiche
sociali, d'intesa con la
conferenza Stato-Regioni.
CAPO II
Contratto di inserimento
Articolo 55
Definizione
e campo di applicazione
1. Il contratto di
inserimento è un contratto
di lavoro diretto a
realizzare, mediante un
progetto individuale di
adattamento delle
competenze professionali
del lavoratore a un
determinato contesto
lavorativo, l'inserimento
ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro
delle seguenti categorie
di persone:
a) soggetti di età
compresa tra i diciotto e
i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga
durata fino a trentadue
anni;
c) lavoratori con più
di quarantacinque di età
che siano privi di un
posto di lavoro o in
procinto di perderlo;
d) lavoratori che
desiderino intraprendere o
riprendere una attività
lavorativa e che non
abbiano lavorato per
almeno due anni;
e) donne di qualsiasi
età residenti in una area
geografia in cui il tasso
di occupazione femminile
sia inferiore almeno del
20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso
di disoccupazione
femminile superi del 10
per cento quello maschile;
f) persone riconosciute
affette, ai sensi della
normativa vigente, da un
grave handicap fisico,
mentale o psichico.
2. I contratti di
inserimento possono essere
stipulati da:
a) enti pubblici
economici, imprese e loro
consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni
professionali,
socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca,
pubblici e privati.
3. Per poter assumere
mediante contratti di
inserimento i soggetti di
cui al comma 2 devono
avere mantenuto in
servizio almeno il
sessanta per cento dei
lavoratori il cui
contratto di inserimento
sia venuto a scadere nei
diciotto mesi precedenti.
A tal fine non si
computano i lavoratori che
si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta
causa e quelli che, al
termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato
la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato, i contratti
risolti nel corso o al
termine del periodo di
prova, nonché i contratti
non trasformati in
rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura
pari a quattro contratti.
Agli effetti della
presente disposizione si
considerano mantenuti in
servizio i giovani per i
quali il rapporto di
lavoro, nel corso del suo
svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato.
4. La disposizione di
cui al comma 3 non trova
applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti
alla assunzione del
lavoratore, sia venuto a
scadere un solo contratto
di inserimento.
5. Restano in ogni caso
applicabili, se più
favorevoli, le
disposizioni di cui
all'articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n.
223, in materia di
contratto di reinserimento
dei lavoratori
disoccupati.
Articolo
56
Progetto
individuale di inserimento
1. Condizione per
l'assunzione con contratto
di inserimento è la
definizione, con il
consenso del lavoratore,
di un progetto individuale
di inserimento,
finalizzato a garantire
l'adeguamento delle
competenze professionali
del lavoratore stesso al
contesto lavorativo.
2. I contratti
collettivi di lavoro
stipulati a livello
nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative
determinano, anche
all'interno degli enti
bilaterali, le modalità di
definizione dei piani
individuali di inserimento
con particolare
riferimento alla
realizzazione del
progetto, anche attraverso
il ricorso ai fondi
interprofessionali per la
formazione continua, in
funzione dell'adeguamento
delle capacità
professionali del
lavoratore, nonché le
modalità di definizione e
sperimentazione di
orientamenti, linee-guida
e codici di comportamento
diretti ad agevolare il
conseguimento
dell'obiettivo di cui al
comma 1.
3. In difetto dei
contratti collettivi,
decorsi cinque mesi dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto, le
modalità di realizzazione
delle attività di cui al
comma 2 sono stabilite, in
via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, con
apposito decreto da
emanarsi d'intesa con la
conferenza Stato-Regioni.
4. La formazione
eventualmente effettuata
durante l'esecuzione del
rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel
libretto formativo;
5. Il caso di gravi
inadempienze nella
realizzazione del progetto
individuale di inserimento
il datore di lavoro è
tenuto a versare la quota
dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per
cento.
Articolo
57
Forma
1. Il contratto di
inserimento è stipulato in
forma scritta e in esso
deve essere specificamente
indicato il progetto
individuale di inserimento
di cui all'articolo 56.
2. In mancanza di forma
scritta il contratto è
nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo
indeterminato
Articolo
58
Durata
1. Il contratto di
inserimento ha una durata
non inferiore a nove mesi
e non può essere superiore
ai diciotto mesi. In caso
di assunzione di
lavoratori di cui
all'articolo 55, comma 1,
lettera e), la durata
massima può essere estesa
fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del
limite massimo di durata
non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati
allo svolgimento del
servizio militare o di
quello civile, nonché dei
periodi di astensione per
maternità.
3. Il contratto di
inserimento non è
rinnovabile tra le stesse
parti. Eventuali proroghe
del contratto sono ammesse
entro il limite massimo di
durata indicato al comma
1.
Articolo
59
Disciplina del rapporto di
lavoro
1. Salvo diversa
previsione dei contratti
collettivi stipulati d
associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale,
territoriale o aziendale,
ai contratti di
inserimento si applicano,
per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
2. I contratti
collettivi di cui al comma
1 possono stabilire le
percentuali massime dei
lavoratori assunti con
contratto di inserimento.
Articolo
60
Incentivi economici e
normativi
1. Durante il rapporto
di inserimento, la
categoria di inquadramento
del lavoratore non può
essere inferiore, per più
di due livelli, alla
categoria spettante, in
applicazione del contratto
collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o
funzioni che richiedono
qualificazioni
corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali
è preordinato il progetto
di inserimento lavoratori
oggetto del contratto
2. Fatte salve
specifiche previsioni di
contratto collettivo, i
lavoratori assunti con
contratto di inserimento
sono esclusi dal computo
dei limiti numerici
previsti da leggi e
contratti collettivi per
l'applicazione di
particolari normative e
istituti.
3. In attesa della
riforma del sistema degli
incentivi alla
occupazione, gli incentivi
economici previsti dalla
disciplina previgente in
materia di contratto di
formazione e lavoro
trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai
lavoratori svantaggiati
assunti con contratto di
inserimento.
TITOLO
VII
Tipologie contrattuali a
progetto e occasionali
CAPO I
Lavoro a
progetto e lavoro
occasionale
Articolo 61
Definizione
e campo di applicazione
1. Ferma restando la
disciplina per gli agenti
e i rappresentanti di
commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata
e continuativa,
prevalentemente personale
e senza vincolo di
subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3,
del Codice di Procedura
Civile devono essere
riconducibili a uno o più
progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi
di esso determinati dal
committente e gestiti
autonomamente dal
collaboratore in funzione
del risultato, nel
rispetto del coordinamento
con la organizzazione del
committente e
indipendentemente dal
tempo impiegato per
l'esecuzione della
attività lavorativa.
2. Dalla disposizione
di cui al comma 2 sono
escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di
durata complessiva non
superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare
con lo stesso committente,
salvo che il compenso
complessivo per lo
svolgimento della
prestazione sia superiore
a 5 mila Euro, nel qual
caso trovano applicazione
le disposizioni contenute
nel presente capo.
3. Sono escluse dal
campo di applicazione del
presente capo le
professioni intellettuali
per l'esercizio delle
quali è necessaria
l'iscrizione in appositi
albi.
4. Le disposizioni
contenute nel presente
capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole
di contratto individuale o
di accordo collettivo più
favorevoli per il
collaboratore a progetto.
Articolo
62
Forma
1. Il contratto di
lavoro a progetto è
stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini
della prova, i seguenti
elementi:
a) indicazione della
durata, determinata o
determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) indicazione del
progetto o programma di
lavoro, o fasi di esso,
individuato nel suo
contenuto caratterizzante,
che viene dedotto in
contratto;
c) il corrispettivo e i
criteri per la sua
determinazione, nonché i
tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina
dei rimborsi spese;
d) le forme di
coordinamento del
lavoratore a progetto al
committente
sull'esecuzione della
prestazione lavorativa,
che in ogni caso non
possono essere tali da
pregiudicarne l'autonomia
nella esecuzione
dell'obbligazione
lavorativa;
e) le eventuali misure
per la tutela della salute
e sicurezza del
collaboratore a progetto,
fermo restando quanto
disposto dall'articolo 66,
comma 4.
Articolo
63
Corrispettivo
1. Il compenso
corrisposto ai
collaboratori a progetto
deve essere proporzionato
alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, e
deve tenere conto dei
compensi normalmente
corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
Articolo
64
Obbligo
di riservatezza
1. Salvo diverso
accordo tra le parti il
collaboratore a progetto
può svolgere la sua
attività a favore di più
committenti.
2. Il collaboratore a
progetto non deve svolgere
attività in concorrenza
con i committenti né, in
ogni caso, diffondere
notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e
alla organizzazione di
essi, né compiere, in
qualsiasi modo, atti in
pregiudizio della attività
dei committenti medesimi.
Articolo
65
Invenzioni del
collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a
progetto ha diritto di
essere riconosciuto autore
della invenzione fatta
nello svolgimento del
rapporto.
2. I diritti e gli
obblighi delle parti sono
regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto
previsto dall'articolo 12
bis della legge 22 aprile
1941, n. 633.
Articolo
66
Altri
diritti del collaboratore
a progetto
1. La gravidanza, la
malattia e l'infortunio
del collaboratore a
progetto non comportano
l'estinzione del rapporto
contrattuale, che rimane
sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa
previsione del contratto
individuale, in caso di
malattia e infortunio la
sospensione del rapporto
non comporta una proroga
della durata del
contratto, che si estingue
alla scadenza. Il
contratto si intende
comunque risolto se la
sospensione si protrae per
un periodo superiore a un
sesto della durata
stabilita nel contratto,
quando essa sia
determinata, ovvero
superiore a trenta giorni
per i contratti di durata
determinabile.
3. In caso di
gravidanza, la durata del
rapporto è prorogata per
un periodo di 180 giorni,
salva più favorevole
disposizione del contratto
individuale.
4. Oltre alle
disposizioni di cui alla
legge n. 533 del 1973 sul
processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ai
rapporti che rientrano nel
campo di applicazione del
presente capo si applicano
le norme sulla sicurezza e
igiene del lavoro di cui
al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni,
quando la prestazione
lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del
committente, nonché le
norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le
norme di cui all'art. 51,
comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e
del Decreto del Ministero
del Lavoro e della
Previdenza sociale 12
gennaio 2001.
Articolo
67
Estinzione del contratto e
preavviso
1. I contratti di
lavoro di cui al presente
capo si risolvono al
momento della
realizzazione del progetto
o del programma o della
fase di esso che ne
costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono
recedere prima della
scadenza del termine per
giusta causa ovvero
secondo le diverse causali
e modalità stabilite dalle
parti nel contratto di
lavoro individuale.
Articolo
68
Rinunzie
e transazioni
1. I diritti derivanti
dalle disposizioni
contenute nel presente
capo possono essere
oggetto di rinunzie o
transazioni tra le parti
in sede di certificazione
del rapporto di lavoro di
cui al Titolo V del
presente decreto
legislativo, anche in
deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 2113
Codice Civile.
Articolo
69
Divieto
di rapporti di
collaborazione coordinata
e continuativa atipici e
conversione del contratto
1. I rapporti di
collaborazione coordinata
e continuativa instaurati
senza l'individuazione di
uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase
di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1,
sono considerati rapporti
di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione
del rapporto.
2. Qualora venga
accertato dal giudice che
il rapporto instaurato ai
sensi dell'articolo 14 del
presente decreto
legislativo configuri o
sia venuto a configurare
un rapporto di lavoro
subordinato, esso si
converte in un rapporto di
lavoro subordinato.
CAPO II
Prestazioni occasionali di
tipo accessorio rese da
particolari soggetti
Articolo 70
Definizione
e campo di applicazione
1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si
intendono attività
lavorative di natura
meramente occasionale rese
da soggetti a rischio di
esclusione sociale o
comunque non ancora
entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto
di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori
domestici a carattere
straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone
anziane, ammalate o con
handicap;
b) dell'insegnamento
privato supplementare;
c) dei piccoli lavori
di giardinaggio, nonché di
pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione
di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione
con associazioni di
volontariato per lo
svolgimento di lavori di
emergenza, come quelli
dovuti a calamità o eventi
naturali improvvisi, o di
solidarietà.
2. Le attività
lavorative di cui al comma
1, anche se svolte a
favore di più beneficiari,
configurano rapporti di
natura meramente
occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le
attività che coinvolgono
il lavoratore per una
durata complessiva non
superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare
e che, in ogni caso, non
danno complessivamente
luogo a compensi superiori
a 5 mila Euro sempre nel
corso di un anno solare.
Articolo
71
Prestatori di lavoro
accessorio
1. Possono svolgere
attività di lavoro
accessorio:
a) disoccupati da oltre
un anno;
b) casalinghe, studenti
e pensionati;
c) disabili e soggetti
in comunità di recupero;
d) lavoratori
extracomunitari,
regolarmente soggiornanti
in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita
del lavoro.
2. I soggetti di cui al
comma 1 sono tenuti a
iscriversi in apposite
liste tenute presso i
centri per l'impiego, i
soggetti pubblici
autorizzati alla
intermediazione e i
soggetti accreditati di
cui all'articolo 7. A
seguito della loro
iscrizione i soggetti
interessati allo
svolgimento di prestazioni
di lavoro accessorio
ricevono, a proprie spese,
una tessera magnetica
dalla quale risulti la
loro condizione.
Articolo
72
Disciplina del lavoro
accessorio
1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari
acquistano presso le
rivendite autorizzate uno
o più carnet di buoni per
prestazioni di lavoro
accessorio del valore
nominale di 7,5 Euro per
ogni ora di lavoro.
2. Il prestatore di
prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il
proprio compenso presso
uno o più enti o società
concessionari di cui al
comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni
ricevuti dal beneficiario
della prestazione di
lavoro accessorio, in
misura pari a 5,8 Euro per
ogni ora di lavoro. Tale
compenso è esente da
qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio.
3. L'ente o società
concessionaria provvede al
pagamento delle spettanze
alla persona che presenta
i buoni per prestazioni di
lavoro accessorio,
registrandone il
nominativo e provvedendo
per suo conto al
versamento dei contributi
per fini previdenziali
all'INPS, in misura di 1
Euro per ora di lavoro e
per fini assicurativi
contro gli infortuni
all'INAIL, in misura di
0,5 Euro per ora di
lavoro.
4. L'ente o società
concessionaria trattiene
l'importo di 0,2 Euro per
ogni ora di lavoro, a
titolo di rimborso spese.
5. Entro 60 giorni
dalla entrata in vigore
delle disposizioni
contenute nel presente
decreto legislativo il
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali
individua gli enti e le
società concessionarie
alla riscossione dei
buoni, nonché i soggetti
autorizzati alla vendita
dei buoni e regolamenta,
con apposito decreto, le
modalità di costituzione
dei fondi finalizzati alle
coperture assicurative e
previdenziali di cui al
comma 4.
Articolo
73
Coordinamento informativo
a fini previdenziali
1. Al fine di
verificare, mediante
apposita banca dati
informativa, l'andamento
delle prestazioni di
carattere previdenziale e
delle relative entrate
contributive, conseguenti
allo sviluppo delle
attività di lavoro
accessorio disciplinate
dalla presente legge,
anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti
normativi delle
disposizioni di contenuto
economico di cui
all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano
apposita convenzione con
il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali.
2. Decorsi 18 mesi
dalla entrata in vigore
del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali
predispone, d'intesa con
INPS e INAIL, una
relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di
tipo accessorio e ne
riferisce al Parlamento.
Articolo
74
Prestazioni che esulano
dal mercato del lavoro
1. Con specifico
riguardo alle attività
agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di
lavoro autonomo o
subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini
sino al terzo grado in
modo meramente occasionale
o ricorrente di breve
periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza
corresponsione di
compensi, salvo le spese
di mantenimento e di
esecuzione dei lavori.
TITOLO
VIII
Procedure di
certificazione
CAPO I
Certificazione dei
contratti di lavoro
Articolo 75
Finalità
1. Al fine di ridurre
il contenzioso in materia
di qualificazione dei
contratti di lavoro
intermittente, ripartito,
a tempo parziale e a
progetto di cui al
presente decreto, nonché
dei contratti di
associazione in
partecipazione di cui agli
articoli 2549-2554 del
Codice Civile, le parti
possono ottenere la
certificazione del
contratto secondo la
procedura volontaria
stabilita nel presente
Titolo.
Articolo
76
Organi
di certificazione
1. Sono organi
abilitati alla
certificazione dei
contratti di lavoro le
Commissioni di
certificazione istituite
presso:
a) gli enti bilaterali
costituiti nell'ambito
territoriale di
riferimento ovvero a
livello nazionale quando
la commissione di
certificazione sia
costituita nell'ambito di
organismi bilaterali a
competenza nazionale;
b) le Direzioni
provinciali del lavoro
secondo quanto stabilito
da apposito decreto del
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali
entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore
della presente legge;
c) le Università
pubbliche e private,
comprese le Fondazioni
universitarie, registrate
nell'albo di cui al comma
2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di
collaborazione e
consulenza attivati con
docenti di diritto del
lavoro di ruolo ai sensi
dell'articolo 66 del
d.P.R. n. 382 del 1980.
2. Per essere abilitate
alla certificazione ai
sensi del comma 1, le
Università sono tenute a
registrarsi presso un
apposito albo istituito
presso il Ministero del
lavoro e delle Politiche
sociali con apposito
decreto del Ministro del
lavoro e delle Politiche
sociali di concerto con il
Ministro dell'Istruzione,
della Università e della
Ricerca. Per ottenere la
registrazione le
Università sono tenute a
inviare, all'atto della
registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e
criteri giurisprudenziali
di qualificazione dei
contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di
lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali.
3. Gli enti bilaterali
e le Università abilitate
ai sensi del comma 2
possono concludere
convenzioni con cui le
quali prevedano la
costituzione di una
commissione unitaria di
certificazione.
Articolo
77
Competenza
1. Nel caso in cui le
parti intendano presentare
l'istanza di avvio della
procedura di
certificazione presso le
Direzioni provinciali del
lavoro le parti stesse
devono rivolgersi alla
commissione nella cui
circoscrizione si trova
l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sarà
addetto il lavoratore. Nel
caso in cui le parti
intendano presentare
l'istanza di avvio della
procedura di
certificazione alle
commissioni istituite a
iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono
rivolgersi alle
commissioni costituite
dalle rispettive
associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro.
Articolo
78
Procedimento di
certificazione e codici di
buone pratiche
1. La procedura di
certificazione è
volontaria e consegue
obbligatoriamente a una
istanza scritta comune
delle parti del contratto
di lavoro.
2. Le procedure di
certificazione sono
determinate all'atto di
costituzione delle
commissioni di
certificazione dalle
Direzioni provinciali del
lavoro, dagli enti
bilaterali e dalle
Università e si svolgono
nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al
comma 4, nonché dei
seguenti principi:
a) l'inizio del
procedimento deve essere
comunicato alla Direzione
provinciali del lavoro che
provvede a inoltrare la
comunicazione alle
autorità pubbliche nei
confronti delle quali
l'atto di certificazione è
destinato a produrre
effetti. Le autorità
pubbliche possono
presentare osservazioni
alle commissioni di
certificazione;
b) il procedimento di
certificazione deve
concludersi entro il
termine di trenta giorni
dal ricevimento della
istanza;
c) l'atto di
certificazione deve essere
motivato e contenere il
termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere;
d) l'atto di
certificazione deve
contenere esplicita
menzione degli effetti,
civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali,
in relazioni ai quali le
parti richiedono la
certificazione.
3. I contratti di
lavoro certificati, e la
relativa pratica di
documentazione, devono
essere conservati presso
le sedi di certificazione,
per un periodo di almeno
cinque anni a far data
dalla loro scadenza. Copia
della contratto
certificato può essere
richiesta dal servizio
competente di cui
all'articolo 4-bis, comma
5, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181
oppure dalle altre
autorità pubbliche nei
confronti delle quali
l'atto di certificazione è
destinato a produrre
effetti.
4. Entro sei mesi dalla
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo, il Ministro
del lavoro e delle
Politiche sociali adotta
con proprio decreto codici
di buone pratiche per
l'individuazione delle
clausole indisponibili in
sede di certificazione dei
rapporti di lavoro, con
specifico riferimento ai
diritti e ai trattamenti
economici e normativi.
Tali codici recepiscono,
ove esistano, le
indicazioni contenute
negli accordi
interconfederali stipulati
da associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale.
5. Con decreto del
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali
vengono altresì definiti
appositi moduli e
formulari per la
certificazione del
contratto o del relativo
programma negoziale, che
tengano conto degli
orientamenti
giurisprudenziali
prevalenti in materia di
qualificazione del
contratto di lavoro, come
autonomo o subordinato, in
relazione alle diverse
tipologie di lavoro.
Articolo
79
Efficacia giuridica della
certificazione
1. Gli effetti
dell'accertamento
dell'organo preposto alla
certificazione del
contratto di lavoro
permangono, anche verso i
terzi, fino al momento in
cui sia stato accolto, con
sentenza di merito, uno
dei ricorsi
giurisdizionali esperibili
ai sensi dell'articolo 80.
Articolo
80
Rimedi
esperibili nei confronti
della certificazione
1. Nei confronti
dell'atto di
certificazione, le parti e
i terzi nella cui sfera
giuridica l'atto stesso è
destinato a produrre
effetti, possono proporre
ricorso, presso l'autorità
giudiziaria di cui
all'articolo 413 del
Codice di Procedura
Civile, per erronea
qualificazione del
contratto oppure
difformità tra il
programma negoziale
certificato e la sua
successiva attuazione.
Sempre presso la medesima
autorità giudiziaria, le
parti del contratto
certificato potranno
impugnare l'atto di
certificazione anche per
vizi del consenso.
2. L'accertamento
giurisdizionale
dell'erroneità della
qualificazione ha effetto
fin dal momento della
conclusione dell'accordo
contrattuale.
L'accertamento
giurisdizionale della
difformità tra il
programma negoziale e
quello effettivamente
realizzato ha effetto a
partire dal momento in cui
la sentenza accerta che ha
avuto inizio la difformità
stessa.
3. Il comportamento
complessivo tenuto dalle
parti in sede di
certificazione del
rapporto di lavoro e di
definizione della
controversia davanti alla
Commissione di
certificazione potrà
essere valutato dal
giudice del lavoro, ai
sensi degli articoli 9, 92
e 96 del Codice di
Procedura Civile.
4. Chiunque presenti
ricorso giurisdizionale
contro la certificazione
ai sensi dei precedenti
commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla
commissione di
certificazione che ha
adottato l'atto di
certificazione per
espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del
Codice di Procedura Civile
Articolo
81
Attività
di consulenza e assistenza
alle parti
1. Le sedi di
certificazione di cui
all'articolo 75 svolgono
anche funzioni di
consulenza e assistenza
effettiva alle parti
contrattuali, sia in
relazione alla
stipulazione del contratto
di lavoro e del relativo
programma negoziale sia in
relazione alle modifiche
del programma negoziale
medesimo concordate in
sede di attuazione del
rapporto di lavoro, con
particolare riferimento
alla disponibilità dei
diritti e alla esatta
qualificazione dei
contratti di lavoro.
CAPO II
Altre
ipotesi di certificazione
Articolo 82
Rinunzie e
transazioni
1. Le sedi di
certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1,
lettera a), del presente
decreto legislativo sono
competenti altresì a
certificare le rinunzie e
transazioni di cui
all'articolo 2113 del
Codice Civile a conferma
della volontà abdicativa o
transattiva delle parti
stesse.
Articolo
83
Deposito
del regolamento interno
delle cooperative
1. La procedura di
certificazione di cui al
capo I è estesa all'atto
di deposito del
regolamento interno delle
cooperative riguardante la
tipologia dei rapporti di
lavoro attuati o che si
intendono attuare, in
forma alternativa, con i
soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n.
142, e successive
modificazioni.
2. Nell'ipotesi di cui
al comma 1, la procedura
di certificazione deve
essere espletata nella
sede di certificazione di
cui all'articolo 76, comma
1, lettera b).
Articolo
84
Interposizione illecita e
appalto genuino
1. Le procedure di
certificazione di cui al
capo primo possono essere
utilizzate, sia in sede di
stipulazione del contratto
di somministrazione di
lavoro di cui all'articolo
20 sia nelle fasi di
attuazione del relativo
programma negoziale, anche
ai fini della distinzione
concreta tra
somministrazione di lavoro
e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al
Titolo IV del presente
decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla
entrata in vigore del
presente decreto, il
Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali
adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche e
indici presuntivi in
materia di interposizione
illecita e appalto
genuino, che tengano conto
della rigorosa verifica
della reale organizzazione
dei mezzi e della
assunzione effettiva del
rischio tipico di impresa
da parte dell'appaltatore.
Tali codici e indici
presuntivi recepiscono,
ove esistano, le
indicazioni contenute
negli accordi
interconfederali o di
categoria stipulati da
associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale.
TITOLO
IX
Disposizioni transitorie e
finali
Articolo 85
Abrogazioni
1. Dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto
legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della
legge 23 ottobre 1949, n.
264;
b) l' articolo 2, comma
2, e l'articolo 3 della
legge 19 gennaio 1955, n.
25;
c) la legge 23 ottobre
1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma
3 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis,
comma 3 e 9-quarter, commi
4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla
violazione degli obblighi
di comunicazione, del
decreto legge 1^ ottobre
1996, n. 510, convertito
con modificazioni nella
legge 28 novembre 1996, n.
608;
f) gli articoli 1-11
della legge 24 giugno
1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma
3, del 25 febbraio 2000,
n. 72;
h) l'articolo 3 del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 422
del 2000.
2. All'articolo 2,
comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, le parole da
"Il datore di lavoro" fino
a "dello stesso" sono
soppresse.
3. All'articolo 116,
comma 12, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole "nonché a
violazioni di norme sul
collocamento di carattere
formale" sono soppresse.
Articolo
86
Norme
transitorie e finali
1. Le collaborazioni
coordinate e continuative
stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che
non possono essere
ricondotte a un progetto o
a una fase di esso,
mantengono efficacia fino
alla loro scadenza e, in
ogni caso, non oltre un
anno dalla data di entrata
in vigore del presente
provvedimento.
2. Al fine di evitare
fenomeni elusivi della
disciplina di legge e
contratto collettivo, in
caso di rapporti di
associazione in
partecipazione resi senza
una effettiva
partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora,
il lavoratore ha diritto
ai trattamenti
contributivi, economici e
normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti
collettivi per il lavoro
subordinato svolto nella
posizione corrispondente
del medesimo settore di
attività, o in mancanza di
contratto collettivo, in
una corrispondente
posizione secondo il
contratto di settore
analogo, a meno che il
datore di lavoro, o
committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi,
con idonee attestazioni o
documentazioni, che la
prestazione rientra in una
delle tipologie di lavoro
disciplinate nel presente
decreto ovvero in un
contratto di lavoro
subordinato speciale o con
particolare disciplina, o
in un contratto nominato
di lavoro autonomo, o in
altro contratto
espressamente previsto
nell'ordinamento.
3. In relazione agli
effetti derivanti dalla
abrogazione delle
disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 11 della
legge 24 giugno 1997, n.
196, le clausole dei
contratti collettivi
nazionali di lavoro
stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2,
lettera a) della medesima
legge e vigenti alla data
di entrata in vigore del
presente decreto,
mantengono, in via
transitoria e salve
diverse intese, la loro
efficacia fino alla data
di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di
lavoro.
4. Per le società di
somministrazione,
intermediazione, ricerca e
selezione del personale,
ricollocamento
professionale già
autorizzate ai sensi della
disciplina previgente, le
disposizioni di cui
all'articolo 4 trovano
applicazione a far data
dal 1^ gennaio 2004.
5. L'obbligo di
comunicazione di cui al
comma 4 dell'articolo 4
bis del decreto
legislativo n. 182 del
2000 si intende riferito a
tutte le imprese di
somministrazione, sia a
tempo indeterminato che a
tempo determinato.
6. Il Ministro per la
funzione pubblica convoca
le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative dei
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di
armonizzazione conseguenti
alla entrata in vigore del
presente decreto
legislativo entro sei mesi
anche ai fini della
eventuale predisposizione
di provvedimenti
legislativi in materia.
7. La previsione della
trasformazione del
rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1,
non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni cui la
disciplina della
somministrazione trova
applicazione solo per
quanto attiene alla
somministrazione di lavoro
a tempo determinato.
8. All'articolo 3,
comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese
esecutrici una
dichiarazione
dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica,
nonché una dichiarazione
relativa al contratto
collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti";
b) dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente: "b)
bis - chiede un
certificato di regolarità
contributiva. Tale
certificato può essere
rilasciato, oltre che
dall'Inps e dall'Inail,
per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle
casse edili le quali
stipulano una apposita
convenzione con i predetti
istituti al fine del
rilascio di un documento
unico di regolarità
contributiva".
c) dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente: "b)
ter - trasmette
all'amministrazione
concedente, prima
dell'inizio dei lavori
oggetto della concessione
edilizia o all'atto della
presentazione della
denuncia di inizio
attività, il nominativo
dell'impresa esecutrice
dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle
precedenti lettere b) e b)
bis.".
9. L'abrogazione ad
opera dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297
della disciplina dei
compiti della commissione
regionale per l'impiego di
cui all'articolo 5 della
legge 28 febbraio 1987, n.
56 non si intende riferita
alle Regioni a Statuto
speciale per le quali non
sia effettivamente
avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia
di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
10. Le disposizioni di
cui agli articoli 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo
III e di cui al Titolo VII,
Capo II hanno carattere
sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
procede a una verifica con
le organizzazioni
sindacali dei datori e dei
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale degli effetti
delle disposizioni in esso
contenute e ne riferisce
al Parlamento entro sei
mesi ai fini della
valutazione della sua
proroga.