Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni
dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'art. 2 o che, richiesti dell'effettuazione
delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, non prestino
la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario,
il relativo importo è versato dal datore di lavoro all' Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria,
per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art.
2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un
periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti
dagli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché dalle norme di legge regolamentari o contrattuali, che disciplinano
le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione
dell'art. 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su
indicazione della Commissione di cui all'art. 12, per un periodo di due
mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente
delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'art.
1, comma uno, i quali non osservino le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con
decreto del ministro per la Funzione pubblica o, rispettivamente, del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'Ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma
di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore
a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata
violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico
per un periodo non superiore a 6 mesi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli, 6, comma terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo,
quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
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