LA TUTELA DELL'HANDICAP

La tutela assistenziale del cittadino disabile non si realizza solamente attraverso l'istituto dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, ma anche attraverso normative diverse quale la Legge n. 104/1992: tale norma, pur non prevedendo l' erogazione di benefici economici di tipo diretto, si prefigge di attenuare e/o di rimuovere - attraverso specifici interventi di natura assistenziale - le difficoltà che il cittadino disabile incontra promuovendone, in particolare, l'integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società.

LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

v  Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge quadro per l' assistenza, l'Integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);

v  Legge 21 maggio 1998 n. 162 (“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”);

v  Legge 8 novembre 2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).

v  Legge 8 marzo 2000 n. 53  (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione”)

v  Legge Regionale 4 giugno 1996 n. 18 (“Promozione e coordinamento delle politiche di intervento a favore delle persone in situazione di handicap”).

CHI PUO' CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP?

1. Tutti i cittadini disabili direttamente per sé, (ad es. permessi retribuiti sul lavoro, fornitura di protesi ed ausili, di presidi o sussidi tecnici necessari ad abbattere specifici bisogni, scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, servizio di trasporto ecc.).

2. Il cittadino (genitore, parente o affine entro il 3° grado) per prestare assistenza a soggetti disabili (ad es. permessi retribuiti sul lavoro di genitori o parenti o affini di soggetti che abbisognano di intervento assistenziale permanente continuativo e globale sia nella sfera individuale che di relazione e che, in quanto tali, siano stati riconosciuti in quella situazione che la Legge n. 104/92 definisce di "gravità”).

CHI VIENE CONSIDERATO PORTATORE DI HANDICAP?

Per quanto previsto dall' art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992, è la PERSONA che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Legge n. 104/92, nel definire l'handicap, ne individua alcune situazioni particolari: tra queste l'handicap in situazione (con connotazione) di gravità che viene individuato nell'esistenza di minorazioni che abbiano ridotto l'autonomia personale del soggetto, CORRELATA ALL'ETÀ, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

QUALI SONO I BENEFICI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/1992 ?

Molteplici sono i benefici assistenziali previsti dalla Legge quadro in materia di handicap a favore delle persone aventi titolo (consultabile la normativa dal sito web aziendale www.asurzona7.marche.it - Servizio Medicina Legale - ); tuttavia la loro concedibilità risulta limitata da due variabili:

· la gravità dell’handicap riconosciuto;

· la reale utilità di tali benefici assistenziali per attenuare il processo di svantaggio sociale e di emarginazione della persona.

Qualora sia riconosciuto lo stato di handicap, sono previsti i seguenti principali benefici di natura assistenziale:

· diritto della persona assunta presso Enti pubblici alla scelta prioritaria della sede di lavoro ed alla precedenza in sede di trasferimento qualora la stessa presenti, oltre all'handicap permanente, un grado di invalidità superiore ai 2/3 (> del 66%) o minorazioni inserite alla prima, seconda o  terza categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648;

· diritto alla fornitura e alla riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici;

· interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona;

· diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative;

· diritto a tempi aggiuntivi nelle prove concorsuali.

Nel caso in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in situazione (con connotazione) di gravità, sono previste, oltre ai benefici di cui sopra, le seguenti ulteriori forme di intervento:

a) al soggetto lavoratore, che potrà chiedere, direttamente per sé:

- due ore di permesso giornaliero retribuito per un massimo di 18 ore o un  permesso mensile retribuito di tre giorni;

- di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;

- di non essere trasferito senza il suo consenso in altra sede.

b) a soggetti con un rapporto di lavoro pubblico o privato, che potranno chiedere i seguenti principali benefici finalizzati a prestare la necessaria assistenza ad altri:

- genitori di figli minori di tre anni handicappati gravi, prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o possibilità di fruire di due ore di permesso giornaliero lavorativo retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;

- genitori o parenti od affini entro il terzo grado che assistano con continuità ed esclusività, anche se non conviventi, figli o familiari di età superiore ai tre anni handicappati in situazione di gravità, possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa purché la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati;

- al lavoratore che assista con continuità ed esclusività un soggetto handicappato, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e diritto di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

LE STRUTTURE REFERENTI A LIVELLO DELLA ZONA TERRITORIALE n. 7  PER L'APPLICAZIONE DI TALE NORMA

La competenza e la responsabilità degli accertamenti finalizzati alla certificazione dell'handicap, ivi compresa la presentazione delle relative domande, è l'Unità Operativa di Medicina Legale della ZT n. 7 coincidente con l’ambito territoriale di residenza dell’assistito.

Limitatamente agli alunni portatori di handicap, la certificazione è invece in capo alla Unità Multidisciplinare dell’età Evolutiva, struttura afferente al Distretto Sanitario di residenza della stessa Zona Territoriale 7.

DOVE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

La domanda finalizzata all'accertamento dell'handicap, analogamente agli altri settori di tutela assistenziale, può essere presentata con le seguenti modalità:

a) direttamente, presentandosi all’Ufficio preposto delle UU.OO. del Servizio di Medicina Legale coincidenti con il territorio di residenza dell’assistito;

b) per via postale, direttamente da parte del cittadino o tramite gli Istituti di Patronato e/o le Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi.

COME DEVE ESSERE COMPILATA LA DOMANDA

La domanda finalizzata all'accertamento dell' handicap deve essere redatta su un'apposita modulistica (scaricabile anche in download dal sito web aziendale www.asurzona7.marche.it ) o reperibile presso le UU.OO. del Servizio di Medicina Legale e/o le UMEE / UMEA della Zona Territoriale 7.

Sono previsti due moduli: uno generico ed analogo a quello dell’invalidità civile ed uno adottato a livello regionale con due aree distinte a seconda che il beneficio sia richiesto direttamente per sé o per altri.

I moduli sono reperibili presso le UU.OO. di Medicina Legale, presso gli Istituti di Patronato e le Associazione a tutela dei disabili.

Nella modulistica la persona interessata dovrà riportare:

- i propri dati anagrafici e, nel caso in cui i benefici assistenziali siano richiesti per terze persone, anche i dati anagrafici di quest'ultime;

- il codice fiscale;

- il recapito telefonico;

- le motivazioni per cui il beneficio assistenziale viene richiesto per sé o per altri;

- fornire altre eventuali informazioni richieste dalla modulistica regionale con autocertificazioni.

ALLA DOMANDA SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- fotocopia dell'eventuale verbale di invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo o della eventuale invalidità da causa di lavoro, di servizio o di guerra;

- un certificato medico (in originale) redatto in data non antecedente a sei mesi, in cui sia sinteticamente descritta la storia clinica della  persona, siano attestate le principali patologie invalidanti e sia formulato un sintetico giudizio sulle finalità (obiettivi) dei benefici assistenziali.

IL PERCORSO AMMINISTRATIVO

Il personale amministrativo delle UU.OO. di Medicina Legale della Zona Territoriale n. 7, per quanto di competenza territoriale,  provvede a convocare il cittadino ad accertamento sanitario con comunicazione scritta nella quale sono specificate le seguenti informazioni:

· il giorno, l'ora (*) e la sede della visita medica (le visite mediche sono effettuate nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale che coincidono con l’ambito distrettuale territoriale di residenza .

· L’opportunità di produrre in copia fotostatica l'eventuale documentazione sanitaria disponibile.

· La necessità di comunicare tempestivamente al personale amministrativo dell’Unità Operativa l'eventuale impossibilità a presenziare alla visita medica programmata (qualora ciò avvenga per motivi di salute dovrà essere inviato un certificato medico attestante l'impedimento).

· Che l'assenza ingiustificata alla visita comporta l'archiviazione della domanda.

· La possibilità del cittadino di farsi assistere, a sue spese, da un medico di sua fiducia.

GLI ACCERTAMENTI SANITARI

L' accertamento dell'handicap viene eseguito nella sede della U.O. di Medicina Legale territorialmente competente da una specifica Commissione sanitaria che rispetta la composizione indicata dall’art. 4 della legge 104/92.

Tale Commissione Sanitaria è formata da:

- un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, con funzioni di Presidente;

- due medici dipendenti o convenzionati con l’Azienda sanitaria;

- da un medico specialista (con funzioni di "esperto") nella principale patologia da esaminare, dipendente dell’azienda sanitaria;

- da un Operatore Sociale dipendente dell’ASUR – Zona Territoriale n. 7.

La Commissione Socio-Sanitaria è di volta in volta integrata con:

- medico in rappresentanza dell’ANMIC, dell’ANFAS, dell’UIC o dell’ENS a seconda dei casi da esaminare.

LA VALUTAZIONE DELL'HANDICAP

La valutazione medico-legale dell'handicap non risulta diversificata in relazione all'età del soggetto, come avviene per il settore di tutela dell' invalidità civile ed è principalmente orientata a valutare la natura e l'entità delle minorazioni (fisiche, psichiche e sensoriali) e la loro incidenza sull'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione lavorativa del cittadino.

Definito, pertanto, il processo di svantaggio sociale o di emarginazione connesso alle minorazioni ed accertata l’esistenza dell'handicap, il processo valutativo deve definire:

· se l'handicap possa ritenersi permanente o temporaneo;

· se l'handicap assuma la connotazione di gravità (e necessiti, quindi, di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale);

· se i benefici di Legge richiesti dal cittadino siano o meno rispondenti alle finalità contemplate dall'articolo 1 della Legge n. 104/92 e alle reali necessità di attenuare la condizione di svantaggio e/o di emarginazione.

Le finalità di cui all' art. 1 della Legge-quadro in materia di handicap attengono, in particolare, al diritto della persona disabile alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, al suo recupero funzionale e sociale, alla prevenzione ed alla rimozione delle condizioni invalidanti, anche al fine di consentire il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Contro il giudizio espresso dalla Commissione Socio-Sanitaria deputata all'accertamento dello stato di handicap non è previsto proporre ricorso amministrativo essendo ammesso solo il ricorso giudiziario presso il Magistrato del Tribunale Civile competente.

COSA SUCCEDE DOPO LA VISITA MEDICA DI ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'HANDICAP

Dopo aver effettuato l’accertamento socio-sanitario e redatto il verbale mediante l’utilizzazione dello specifico modulo adottato in sede regionale, I'Unità Operativa di Medicina Legale provvede ad inoltrarlo alla CMV del Ministero dell’Economia e Finanze che entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del verbale, lo esamina e lo restituisce, per la notifica, alla Commissione Socio-Sanitaria dell’ASUR – Zona Territoriale n. 7, qualora non siano state formulate obiezioni.

In alternativa la CMV può adottare i seguenti provvedimenti:

· sospensione della procedura con richiesta di ulteriori accertamenti incaricando l’espletamento degli stessi alla Commissione Socio-Sanitaria della ASUR _ Zona Territoriale n. 7  o disponendoli direttamente;

· sospensione della procedura con invito al cittadino a presentarsi a visita diretta presso la CMV.

Decorso il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte della CMV o non appena l’Unità Operativa di Medicina Legale riceva comunicazione dalla CMV, che attesti di non aver nulla da osservare in ordine alla proposta valutativa contenuta nel verbale trasmesso, il personale amministrativo della medesima U.O. provvede ad inviarlo ai seguenti soggetti:

- alla persona che ha richiesto l'accertamento sanitario;

- agli Enti di Patrocinio e/o alle Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi, qualora l'interessato abbia sottoscritto un regolare mandato di assistenza.

GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL CITTADINO DOPO L'ACQUISIZIONE DEL VERBALE DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'HANDICAP

Tali adempimenti si diversificano in funzione della tipologia di beneficio assistenziale erogato al cittadino:

· Nessun adempimento nel caso in cui il cittadino non sia stato riconosciuto portatore di handicap.

· Qualora al cittadino siano stati riconosciuti i benefici di cui agli articoli 21 e 33 della Legge n. 104/92 (commi 1, 2, 3, 5 e 6) lo stesso dovrà presentare il verbale di accertamento dell'handicap al proprio datore di lavoro (pubblico o privato).

· Qualora al cittadino siano stati riconosciuti i benefici di cui all'articolo 20 (prove concorsuali) lo stesso dovrà presentare il verbale di accertamento dell'handicap all' Amministrazione competente (Servizio per il Personale).

· Qualora il cittadino (minore di età) sia stato riconosciuto portatore di handicap per beneficiare di interventi di carattere socio-psico-pedagogico può rivolgersi all’UMEE (Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva).

· Qualora il cittadino (in età compresa tra 18 e 65 anni) sia stato riconosciuto portatore di handicap per beneficiare di interventi di carattere socio-psico-pedagogico e di integrazione nel mondo del lavoro può rivolgersi all’UMEA (Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta).

· Per interventi di esclusiva pertinenza sociale il cittadino riconosciuto portatore di handicap deve rivolgersi al proprio comune di residenza.

· Per le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme è necessario rivolgersi alla Agenzia delle Entrate.

 Il riconoscimento dello stato di Handicap consente di ottenere una serie di benefici

BENEFICI

REQUISITI

Art 21 (IC > 2/3)

Priorità assunzione sede di lavoro

H e HG

Art. 25

Concessione ausili per comunicazione

H e HG con deficit sensoriali

Art 27

Trasporti individuali

H e HG

Patente A, B, C speciale con incapacità motoria

Art. 31

Finanziamenti per modifiche alle abitazioni

H e HG con ridotte o impedite capacità motorie

Art. 33, comma 1

Astensione facoltativa dal lavoro per uno dei genitori

HG minorenne non ricoverato

Art. 33, comma 2

Priorità assunzione sede di lavoro

minore HG non ricoverato fino al 3° anno di vita

Art 33, comma 5

Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio ed impedimento al trasferimento

Genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o affine entro il 3° grado con H

Art 3, comma 6

Permessi orari giornalieri, scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio, impedimento al trasferimento

 

HG maggiorenne

Esenzione tasse auto

Art. 8 c. 7 L. 449/97; cir. N. 186 del 15.7.98   del Dip. Entrate

H con ridotte o impedite capacità motorie permanenti il cui veicolo sia intestato a loro stessi o a persone fiscalmente a loro carico

H: persona cui è riconosciuta la condizione di Handicap

HG: persona cui è riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità.