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Fondo di solidarietà: gli accordi e la nuova graduatoria

venerdì 28 settembre 2007

 

Fondo di solidarietà: gli accordi e la nuova graduatoria


Poste Italiane e sindacati siglano accordi a favore dei beneficiari in materia di detrazioni fiscali e sottoscrivono “una tantum” a titolo di ulteriore incentivo all’esodo. Aggiornata la graduatoria del Fondo di Solidarietà sulla base delle revoche degli interessati.


Per tutto il mese di settembre sono proseguiti i lavori della Commissione Paritetica tra Azienda e Sindacati che ha il compito di gestire le attività operative del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale. Il 6 settembre la Commissione ha effettuato una verifica sulle domande di risoluzione contestuale del rapporto di lavoro e di accesso al Fondo di Solidarietà che sono state inviate entro lo scorso 14 agosto, così come stabilito nell’accordo del 23 febbraio. Le domande di revoca complessive sono state 724 di cui 346 nelle prime 2000 posizioni, 47 dalla posizione 2001 alla 2346, 2 dalla 2347 alla 2393. In seguito a ciò la Commissione Paritetica ha concordato di aggiornare la graduatoria pubblicata lo scorso 31 luglio per l’individuazione delle 2000 risorse che accederanno alle prestazioni straordinarie. L’ultima posizione utile ai fini dell’accesso al Fondo di Solidarietà risulta essere la 2.395. La graduatoria definitiva è disponibile presso tutte le sedi regionali di H.R.O (?). di Poste Italiane e consultabile sul sito internet aziendale. Lo scorso 27 settembre inoltre Azienda e sindacati si sono riuniti in merito alla corretta applicazione della determinazione dell’importo dell’assegno straordinario. È previsto infatti che la quota da corrispondere al beneficiario sia pari all’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria.


Per fugare ogni dubbio relativo alla nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, la Commissione ha dovuto dirimere la questione interpretativa sul tener o meno conto delle detrazioni e/o deduzioni fiscali eventualmente spettanti al lavoratore interessato. Si è giunti così alla sottoscrizione di un verbale di accordo nel quale si afferma che l’importo netto del trattamento pensionistico si determina assoggettando il suo importo lordo al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile o delle detrazioni di imposta di volta in volta vigenti.

Ora toccherà al Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà ratificare la decisione presa. Sempre nella stessa giornata, è stato sottoscritto un altro accordo nel quale l’Azienda, a titolo di ulteriore incentivo all’esodo, intende riconoscere al lavoratore interessato un importo lordo, “una tantum” alla cui determinazione si procederà lordizzando l’importo netto in relazione alla situazione individuale delle detrazioni fiscali al momento di accesso al Fondo di Solidarietà moltiplicato per i mesi di permanenza.

Situazione individuale al momento di accesso al Fondo di Solidarietà

Importo Netto

Lavoro + coniuge 110 x mesi di permanenza
Lavoro + coniuge + 1 figlio 180 x mesi di permanenza
Lavoro + coniuge + 2 figli 214 x mesi di permanenza
Lavoro + coniuge + 3 figli 246 x mesi di permanenza
Lavoro + coniuge + 4 figli 370 x mesi di permanenza
Lavoro + figli 60 x mesi di permanenza
Lavoro 60 x mesi di permanenza


Ricordiamo che l’assegno straordinario di accompagnamento verrà corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della fruizione della pensione. Inoltre la sottoscrizione presso le sedi dell’Unione Industriali degli accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro delle risorse individuate nella graduatoria.

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