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LAVORATORI CHE PRESENTANO CERTIFICATI DI INIDONEITA’

martedì 23 ottobre 2007

 

LAVORATORI CHE PRESENTANO CERTIFICATI DI INIDONEITA’ A TALUNI SERVIZI, IMPROPRIA PROCEDURA AZIENDALE.

Ci viene segnalato da alcune strutture territoriali che l’azienda continua a fare un uso improprio dell’articolo 17 del D.Lgs. 626, utilizzandolo per aggirare di fatto quanto previsto dall’articolo 5 della legge 300 (statuto dei lavoratori).

Nello specifico accade che lavoratori che svolgono mansioni non sottoposte a sorveglianza sanitaria, presentano un certificato medico che attesta una correlazione tra patologia e mansioni privo di prognosi, al ricevimento di tale certificato l’Azienda anziché richiedere l’accertamento dell’inidoneità presso le competenti strutture ASL invita il lavoratore a presentarsi al medico competente, ritenendo quel certificato una implicita richiesta di visita al medico competente.

Se il lavoratore non si presenta l’Azienda attiva un procedimento disciplinare a suo carico: di fatto un presunta richiesta si trasforma inopinatamente in un obbligo contrattuale di tale entità da consentire un provvedimento disciplinare.

Il medico competente, a detta aziendale non fa una verifica della capacità lavorativa ma emette un parere tecnico (che in verità nessuno ha richiesto) , ma gli effetti di quel parere sono gli stessi di un accertamento, perché sulla base di esso il lavoratore viene poi successivamente utilizzato.

Di fatto diventa un modo per aggirare il divieto dell’articolo 5 dello statuto dei lavoratori, che impedisce ai datori di lavoro di svolgere direttamente controlli sanitari sui dipendenti facendo loro obbligo di servirsi delle strutture pubbliche istituzionalmente previste.

Siamo intervenuti con l’Azienda con la lettera che si allega, e invitiamo tutti i dirigenti periferici ad un severo controllo, e ad interventi energici per ripristinare lo stato di diritto.

Con l’occasione riteniamo opportuno che venga suggerito ai lavoratori all’atto della presentazione del certificato un preciso riferimento all’articolo 5 della legge 300, rifiutandosi di presentarsi alla visita presso il medico competente, di fatto imposta in violazione delle norme in vigore.


“Dr. Claudio Picucci

HRO

Dr. Ruggero Parrotto

HRO – RI

Poste Italiane Spa

Viale Europa 175

00144 ROMA

Roma, 23/10/2007

Prot. nr. 6324/SIND/BP/BPI/gs

Oggetto: Lavoratori che svolgono mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria e che presentano un certificato medico che attesta una correlazione tra patologia e mansioni, privo di prognosi: uso improprio dell’articolo 17 del D.Lgs. 626 da parte aziendale e violazione dell’articolo 5 delle legge 300 /1970.

Con la presente siamo a comunicarvi il nostro profondo dissenso sulla metodologia utilizzata dall’azienda nel trattamento dei casi di lavoratori che svolgono mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria e che presentano un certificato medico, privo di prognosi, che attesta una correlazione tra patologia e mansioni.

In tali casi l’azienda afferma che la presentazione di tale certificato equivale ad una richiesta di visita del medico competente e pertanto l’avvia a visita presso quest’ultimo.

Se il lavoratore non si presenta avvia un procedimento disciplinare.

Ora appare ben strano questo comportamento: se quella del lavoratore è una richiesta come mai poi presentarsi alla visita diventa un obbligo contrattuale tanto stringente da consentirne la censura attraverso il provvedimento disciplinare?

A nulla vale l’affermazione tutta aziendale che non si tratta di verifica della capacità del lavoratore, come viene affermato nella disposizione, ma un parere tecnico motivato, perché gli effetti sul lavoratore sono esattamente quelli di un accertamento svolto attraverso un medico pagato dal datore di lavoro. Tale procedura è un’aperta violazione dell’articolo 5 della legge 300 del 1970 (statuto dei Lavoratori) che fa divieto ai datori di lavoro di svolgere accertamenti sulla idoneità dei lavoratori, demandando tale possibilità ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, su richiesta dei datori di lavoro.

Appare assolutamente incongruo anche il richiamo, nella stessa disposizione, all’articolo 2087 del codice civile, atteso che tale articolo non fa riferimento ad accertamenti sanitari ma a PREVENTIVE misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’organizzazione e nell’esercizio di impresa.

Sulla scorta delle argomentazioni svolte si invita l’Azienda ad un corretto comportamento, attivando le modalità previste dall’articolo 5 della legge 300 nei casi suddescritti, e si diffida formalmente dall’attivare provvedimenti disciplinari verso quei lavoratori che correttamente, rivendicando l’attivazione della procedura ex art 5/300, non si presentano alla visita, mai richiesta, presso il medico competente.

La scrivente darà indicazione a tutte le sue strutture territoriali di vigilare con fermezza sulla violazioni sopra indicate, richiamando formalmente il rispetto delle norme in vigore (legge 300), senza escludere la richiesta di intervento dei locali servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e l’apertura di contenziosi giudiziari.

In attesa di un pronto positivo riscontro si porgono distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Petitto (Originale Firmato)”

Cordiali saluti

MARIO PETITTO

SEGRETARIO GENERALE

/FIRMATO/

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