In seguito ai numerosi quesiti pervenutici, vi confermiamo che l’Azienda, nell’applicare i contenuti dell’art.67/68 (tredicesima-quattordicesima mensilità) del CCNL in riferimento al personale oggetto di demansionamento professionale, applica la differenza stipendiale assegnata al lavoratore interessato (per colmare la differenza tra la retribuzione ante e post demansionamento) come “assegno ad personam”.
Conseguentemente l’Azienda in applicazione del predetto art.67/68 sostiene che la 13 e 14 mensilità devono essere calcolate e retribuite sul nuovo stipendio tabellare, conseguente la procedura di demansionamento, senza tenere conto dell’assegno ad personam che non costituisce base di calcolo.
Tale interpretazione oltre ad avere effetti sul calcolo della 13 e della 14 mensilità produce anche ricadute sul calcolo della pensione (ex retributivo ed ex misto) in quanto l’assegno ad personam erogato per compensare la retribuzione mensile) sulla retribuzione del mese non è maggiorabile (18%) sul calcolo della prestazione pensionistica.
Nelle more di un nostro intervento in Azienda finalizzato a chiarire le suddette procedure in relazione anche ai contenuti dell’art. 2103 del Codice Civile vi invitiamo ad informare i lavoratori interessati.