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ACCORDO RECAPITO DEL 29 FEBBRAIO 2008

sabato 1 marzo 2008

 

ACCORDO RECAPITO DEL 29 FEBBRAIO 2008

Abbiamo firmato in tarda nottata i due verbali che si allegano.

Il primo riguarda il trattamento del maggior traffico collegato alle imminenti consultazioni elettorali.

Poiché nel passato in tali occasioni si sono riscontrati comportamenti difformi nei vari territori si è concordato di uniformare, identificando un adeguato periodo di riferimento, l’azione aziendale nei vari territori con il ricorso, qualora necessario, a prestazioni straordinarie.

Il secondo verbale è l’accordo riguardante la modifica degli indici parametrici ed altri aspetti inerenti gli accordi del 25 gennaio e 6 febbraio u.s., che hanno, modificato l’intesa del 15 settembre 2006.

Con gli interventi sugli indici si completa il lavoro di riscrittura dell’accordo del 15 settembre per quel che riguarda lo strumento che serve a determinare il numero delle zone.

Con l’accordo odierno abbiamo recuperato un 4% sul parametro riguardante i raccordi ed abbiamo portato il coefficiente per la determinazione della parte variabile del tempo di preparazione da 0,08 a 0,082.

E’ stato altresì ricondotto all’interno dell’indice di affollamento dei centri di distribuzione interessati il 10 % dei pezzi complessivi di invii senza indirizzo.

L’inserimento riguarda il totale dei pezzi e non solo quelli relativi alle due campagne che vengono inserite nella prestazione ordinaria, quindi nel concreto vengono calcolate tutte le campagne per le quali è prevista una erogazione economica aggiuntiva. Su quel totale si calcola la percentuale del 10% che entra nell’indice di affollamento e concorre a determinare la prestazione di zona.

Cosa determina in termini di punteggi complessivi l’intervento sui parametri?

Il calcolo che segue è ovviamente puramente indicativo poiché nella determinazione finale delle zone, come è noto, entrano le tipologie e le classi, oltre che il range di normalità di zona (340/380).

Esso è utile nel confronto regionale per riscontrare i dati aziendali, che potrebbero nascondere tentativi di manipolare quelli reali di traffico nel sistema geopost, che rimane una scatola chiusa sulla quale al momento non viene data nessuna possibilità di verifica da parte sindacale.

Casellari: la modifica del coefficiente per la determinazione della parte variabile del tempo di preparazione a 0,082 produce una modifica di punteggio complessivo che sul dato Italia equivale a 90 zone.

Raccordi: il recupero del 4% medio del punteggio riferito ai raccordi equivale a 49 zone.

L’affidamento della ripartizione presso i singoli presidi decentrati di distribuzione produce un punteggio equivalente, a livello nazionale, a circa 200 zone (accordo 6 febbraio u.s.).

Il rientro nell’articolazione universale di circa 40.000 civici ad alto traffico comporta un conseguente aumento delle zone di questa articolazione.

Vanno poi aggiunti i posti assegnati alla ex articolazione speciale confluita nella dedicata, che sono: 202 fattorini, 260 ulteriori posti assegnati, 462 totale

Questi sono i numeri nazionali.

La gestione del nuovo sistema, se parcellizzata nei singoli CD, non consentirebbe una gestione ben controllata pertanto è opportuno che le segreterie regionali approntino un calcolo sommario per la loro regione come elemento di riferimento per il controllo dei dati che l’Azienda andrà a fornire.

Nei prossimi giorni questo dipartimento provvederà a fornire alle sezioni il programma di calcolo delle zone aggiornato con i nuovi coefficienti.

Per l’utilizzo del programma è necessario avere l’indice di affollamento/indice di frequenza per CPD che l’Azienda è obbligata a fornire e i dati del viario che possono essere riscontrati sul modello 44R consegnato (obbligatoriamente) ai portalettere.

Questo consentirà alle nostre strutture territoriali di verificare, su una campionatura di uffici, l’esattezza dei dati aziendali.

Questo dipartimento rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sull’argomento.

Ricordiamo che, secondo quanto concordato nell’accordo del 6 febbraio, il nuovo modello verrà implementato, previo confronto decentrato, in maniera sperimentale nei centri dove non vi era ancora stata l’implementazione. A conclusione positiva della sperimentazione entro il 30 aprile 2008 il modello sarà esteso a tutti i centri del territorio nazionale.

Nel verbale è stata affrontata anche la questione delle inidoneità temporanee alle mansioni di portalettere.

Si è concordato di accantonare l’attuale prassi utilizzata in maniera unilaterale e impropria dall’Azienda che, richiamandosi all’articolo 17 del D.L. 626, utilizzava il medico competente per accertare l’ inidoneità affermata dal lavoratore attraverso un certificato medico privo di prognosi.

Giova specificare che se al contrario nel certificato il medico indicava un periodo temporale preciso, l’Azienda lo considerava una prognosi e pertanto inizio del periodo di malattia per il tempo indicato nel certificato.

L’Azienda ha convenuto di utilizzare da ora in avanti il meccanismo previsto dall’articolo 5 della legge 300 e richiederà alla competente ASL di effettuare una visita del dipendente per accertarne la inidoneità alla mansione.

Entro una settimana dalla presentazione del certificato l’Azienda attiverà la procedura indicata.

Da quel momento il lavoratore sarà applicato a servizi interni in ambito COO nel proprio ufficio o in quello più vicino per prossimità territoriale ove vi siano posti disponibili riferiti alla sua categoria di inquadramento e compatibili con lo stato fisico dichiarato.

Ove non ci fossero posti disponibili sarà applicato al CMP di riferimento.

Tutta la materia sarà monitorata a livello regionale per sanare eventuali criticità che dovessero emergere.

Per tutto il tempo di tale applicazione temporanea al dipendente sarà riconosciuta la indennità di trasferta di cui all’articolo 42 del vigente CCNL.

Il portalettere durante l’assegnazione provvisoria manterrà comunque la titolarità della propria zona per un periodo di 3 mesi, decorsi i quali la zona potrà essere attribuita ad altro personale.

Infine nel verbale si è concordato di attivare un ulteriore confronto sul tema della copertura del servizio, dei meccanismi di sostituzione e di flessibilità da colludersi entro il 30 aprile p.v.

NUOVE MODALITA’ PER RASSEGNARE LE DIMISSIONI DAL SERVIZIO

A seguito di quanto previsto dalla Legge 188/’07 (recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie) e dal Decreto interministeriale 21 gennaio 2008, a partire dal 5 marzo p.v. il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni dal servizio dovrà necessariamente avvalersi del MDV (Modulo Dimissioni Volontarie), messo a disposizione dal Ministero del Lavoro; il mancato utilizzo del MDV rende le dimissioni dal servizio NULLE e quindi prive di effetto.

Nella pratica il lavoratore che voglia dimettersi dal servizio dovrà acquisire presso Comuni, Centri per l’impiego, Direzioni provinciali del lavoro e – dopo la stipula di apposite convenzioni – sindacati e patronati – il MDV oppure dovrà registrarsi personalmente sul sito web del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it), compilare on-line il MDV, inviarlo in via informatica, stampare la copia da consegnare al datore di lavoro.

Cordiali saluti

MARIO PETITTO - SEGRETARIO GENERALE /FIRMATO/


Documenti allegati:
Accordo consultazioni elettorali - [ PDF ]
Modifica degli indici paramentrici delle zone di recapito [ PDF ]



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