NUOVA NORMATIVA PER LE DIMISSIONI DAL LAVORO Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia ed informiamo che è stata emanata la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n.16 del 4 marzo 2008, che alleghiamo. La nuova normativa, come noto, è operativa dal 5 marzo e riguarda tutti i contratti di lavoro. Secondo le nuove regole la lettera di dimissioni dovrà essere presentata, pena nullita', su appositi moduli informatici resi disponibili in apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it). I moduli riportano un codice progressivo di identificazione ed hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione. Secondo l’interpretazione fornita dalla circolare il lavoratore che intende dimettersi deve obbligatoriamente utilizzare uno dei soggetti indicati dalla legge stessa (direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali, centri per l'impiego, organizzazioni sindacali dei lavoratori e patronati) che fungerà da “certificatore” della volontà del lavoratore, e deve obbligatoriamente presentare le dimissioni utilizzando una procedura “on line”, tramite la quale il modulo viene inviato direttamente al Ministero del lavoro, mentre la legge lasciava aperta la strada del modulo “cartaceo” ed indicava i soggetti intermediari soltanto come soggetti abilitati a rendere disponibili i moduli stessi. In definitiva la procedura (punto 6 della Circolare) è la seguente: il lavoratore compila, tramite uno dei soggetti abilitati, il modulo on-line, al quale viene attribuito un codice. Al termine della procedura viene attribuita al modulo una ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modulo, che deve essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro. Il lavoratore può pre-compilare il modulo on-line, ma dovrà comunque rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati per la “validazione” del modulo stesso. Si fa presente che la possibilità per organizzazioni sindacali e patronati di fare parte dei soggetti abilitati non è automatica, bensì vincolata ad apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate con modalità da stabilire con decreto del ministro del lavoro, che non è stato ancora emanato. Va segnalato che la circolare citata precisa che la nuova disciplina non è applicabile agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (lasciando così aperta una scappatoia alle dimissioni forzate, che è proprio quello che la legge voleva evitare) né alle dimissioni unilaterali del lavoratore nel periodo di prova. |
Documenti allegati: La circolare del Ministero del Lavoro [ PDF ] |