CASSETTE DOMICILIARI: L'AZIENDA SENSIBILIZZERA' LA CLIENTELA? Un recente decreto ministeriale, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce ancora meglio le caratteristiche delle cassette domiciliari per la consegna della corrispondenza da parte dei portalettere. E' evidente che i tempi sempre piu' stretti di lavorazione delle corrispondenze e l'aumento degli infortuni nel recapito necessitano di alcune semplificazioni organizzative che agevolino il lavoro del portalettere riducendone i rischi. Ci aspettiamo quindi che l'azienda attui una massiccia campagna di informazione nei confronti della clientela affinche' non siano come sempre solo gli addetti a dover osservare i regolamenti...
Articolo 21 Cassette domiciliari Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverrà presso l'ufficio postale previo avviso di giacenza. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo. Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso. |
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