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MULTE: ATTENTI AI TEMPI DI NOTIFICA, SONO CAMBIATI I RIFERIMENTI

lunedì 3 novembre 2008

 

MULTE: ATTENTI AI TEMPI DI NOTIFICA, SONO CAMBIATI I RIFERIMENTI

Il 20 Agosto 2007 il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare num. 300/A/1/26466/127/9 che in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale num. 477 del 26/11/2002, precisa che la notifica è valida per il mittente nel momento in cui consegna la raccomandata alla posta, mentre, invece, per il ricevente i termini dei 60 giorni per ricorrere decorrono dalla data di notifica o di ricevimento della raccomandata. Se la raccomandata contenente il verbale non viene consegnata dal postino per un motivo qualsiasi o non viene ritirata dal ricevente, il verbale si intende notificato per compiuta giacenza al termine dei dieci giorni. In questo ultimo caso i termini per ricorrere decorrono dal termine della compiuta giacenza. Se, invece, il verbale viene ritirato, anche successivamente ai dieci giorni dal ricevente (se ancora in possesso dell'Ufficio postale), la data di decorrenza per l'impugnativa decorre dalla data di ritiro del verbale. A ciò si aggiunge che se l'indirizzo del ricevente, indicato dal mittente, non è completo (cioè, ad esempio, manca il numero civico), allora il postino non è obbligato a consegnare la raccomandata (e potrebbe nascere la compiuta giacenza senza responsabilità per il ricevente) ed in questo caso nasce il contenzioso soprattutto quando il ricevente può dimostrare di essere stato sempre residente a quell'indirizzo oppure quando la compiuta giacenza inizia oltre i 150 giorni dalla data dell'infrazione. Le modalità di notifica sono identiche per tutti gli atti amministrativi per i quali è necessaria la notifica che può essere effettuata sia da messi notificatori comunali, da ufficiali giudiziari, da messi speciali dell'amministrazione finanziaria e dalle poste (verbali di contravvenzione, accertamenti fiscali, etc.).


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