DANNO BIOLOGICO DA RAPINA: IMPORTANTE SENTENZA A FOGGIA! Impiegato postale risarcito del danno biologico sofferto per aver dovuto subire in pochi anni tre rapine a mano armata.
Impiegato di un Ufficio Postale della provincia di Foggia "sopporta" tre rapine a mano armata nell'arco di dieci anni di servizio allo sportello: La società Poste Italiane condannata dalla Corte di Appello di Bari a risarcirlo del danno morale sofferto per tali episodi.
Un ex dipendente della società Poste Italiane si è visto riconoscere dalla Corte di Appello di Bari la somma di 125mila euro a titolo di risarcimento da "danno biologico", sofferto a seguito di ben tre episodi di rapina a mano armata, che lo hanno visto "sfortunato protagonista in negativo", presso l'agenzia postale nella quale prestava il proprio servizio lavorativo.
Tra il 1989 ed il 2001 il povero impiegato aveva per ben tre volte dovuto vivere "forzatamente" la triste esperienza di essere costretto, sotto la minaccia delle armi, ad aprire la cassaforte di un Ufficio Postale della città di San Severo (Fg) , a cui era addetto, e a consegnare i valori in essa contenuti.
Una avventura che aveva segnato il dipendente postale così profondamente da farlo cadere in uno stato di profonda prostrazione fisica/psichica tale da indurlo ad iniziare un vero e proprio calvario medico legale per vedersi riconosciute le infermità derivanti da quegli episodi criminosi subiti. Dopo le rapine, infatti, l' impiegato aveva avviato presso l'Inail le pratiche per il riconoscimento dell'invalidità e , nel contempo, si era rivolto al Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro- per ottenere dall'ente Poste Italiane un'adeguata indennità per il danno biologico subito a seguito degli episodi incriminati. Il Giudice del lavoro di Foggia aveva rigettato , però, nel 2003, il ricorso avanzato, ritenendo che l'ex dipendente postale non avesse dimostrato il nesso di casualità tra il disturbo biologico e le tre rapine a mano armata, subite nell'arco dei dieci anni di lavoro presso l'ufficio postale di San Severo, preso reiteratamente di mira dai rapinatori.
Ma la Corte di Appello di Bari, a distanza di sei anni dalla pronuncia negativa in primo grado, ha ribaltato la decisione del Tribunale foggiano, riconoscendo, nella propria recente sentenza, la responsabilità dell'Ente Poste Italiane nella vicenda oggetto di controversia.
La novità introdotta dalla sentenza della magistratura del lavoro barese consiste nell'aver riconosciuto, a sfavore della società Poste Italiane, un principio di responsabilità giuridica applicato, sino ad ora, solo agli istituti di credito/banche.
Nella sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso dell'ex impiegato postale e ha condannato le Poste Italiane al risarcimento del danno morale/biologico, quantificato in euro 125 mila, la magistratura del lavoro barese ha ,infatti, affermato che " &.In caso di attività aziendale che comporti rischi extralavorativi prevedibili ed evitabili alla stregua dei comuni criteri di diligenza, il datore di lavoro che non abbia predisposto gli adeguati mezzi di tutela o li abbia predisposti in misura non idonea, risponde del danno subito dal dipendente& .nella fattispecie, è stata ritenuta la responsabilità dell' Ente Poste Italiane per inadeguatezza del livello di sicurezza, stante il nesso causale tra l'omissione delle misure di sicurezza, obbligatorie ex art. 2087 c.c., e il danno morale riportato dal dipendente a seguito dei tre episodi di rapina."
La Corte di Appello di Bari ha poi precisato che " come gia sostenuto dalla Cassazione Civile , sezione lavoro, con la sentenza del 20 aprile 1998 , n. 4012, nel danno sopportato dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza impostigli dall'art. 2087 codice civile, rientra anche il danno morale quante volte da quella inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore anche un rilievo penale che giustifica l'attribuzione del risarcimento ex art. 2059 del codice civile."
In conclusione, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisico/psichica dei propri dipendenti impone l'adozione ed il mantenimento non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate direttamente, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese , in particolare, banche ma anche, come nel caso di specie, uffici postali. Tutto questo alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Foggia, 14 maggio 2009 Avv. Eugenio Gargiulo |
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