RISARCIMENTO SOTTO LE CINQUE MENSILITA' La Cassazione, con la sentenza n. 25308 del 1° dicembre 2009, in caso di licenziamento illegittimo spetta al lavoratore la reintegrazione e un risarcimento del danno commisurato alla retribuzione, con un minimo di cinque mensilità. Non sussiste quindi alcun automatismo tra la retribuzione medio tempore percepibile e il risarcimento del danno, il quale può essere ridotto in determinate circostanze. Questo principio deve valere a maggior ragione nel caso in cui le mancanze sono state valutate al limite dell'illiceità disciplinare e frutto di una gestione disinvolta del settore affidato al dipendente.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 14 dicembre
2009
|
Non sono presenti documenti allegati. |