NORMATIVA PENSIONISTICA: NOVITA’ DAL 2010 La legge n. 247 del 23 luglio 2007 ha modificato in parte la disciplina pensionistica introdotta dalla legge n. 243 de 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni); di seguito riportiamo un riepilogo delle norme – vecchie e nuove - che regolano la previdenza obbligatoria per i lavoratori di Poste Italiane SpA. *SISTEMA CONTRIBUTIVOIl sistema previdenziale contributivo riguarda tutti i lavoratori che siano stati assunti a partire dal 1.1.1996.REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA Per l’accesso alla pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, rimangono confermati i requisiti anagrafici richiesti dalla precedente normativa. Il diritto al trattamento pensionistico si matura con il raggiungimento dell’età pensionabile prevista per le donne e per gli uomini (60 e 65) congiuntamente ad un minimo di cinque (5) anni di contribuzione purché l’importo pensionistico da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale INPS. E’ da ritenere che nel settore poste non ci siano, fino all’anno 2020 circa, lavoratori interessati alla pensione di vecchiaia con il metodo contributivo. CALCOLO DELLA PENSIONE Alla fine del periodo lavorativo i contributi versati sono sommati per dare origine alla base contributiva chiamata “montante individuale”, sul quale calcolare l’importo della pensione. La pensione si calcola: · Individuando la retribuzione di ogni anno lavorato; · Calcolando l’ammontare dei contributi di ogni anno, pari al 33%della retribuzione annua; · Rivalutando questi contributi sulla base degli indici ISTAT con meccanismo composto; · Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge che è legato all’età; con decorrenza 1° gennaio 2010 - a seguito della modifica introdotta dalla legge 247/’07 (vedi tabella A) che supera le previsioni della legge 335/’95 – il coefficiente si abbassa e va da un minimo del 4,419% (a 57 anni) ad un massimo del 5,620% (a 65 anni). Tabella A (nuovi coefficienti di calcolo per le pensioni erogate con metodo contributivo in vigore da 1.1.2010)
Risulta quindi del tutto rafforzata la necessità, soprattutto per le giovani generazioni, di disporre della copertura integrativa della previdenza complementare. *SISTEMA RETRIBUTIVO Il sistema pensionistico retributivo riguarda tutti i lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità di lavoro pari o superiore a 18 anni. REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia si consegue nel sistema retributivo quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono, nel settore privato, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ed il requisito contributivo minimo di 20 anni (15 per coloro che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1992). Alla modifica apportata dalla tabella a della legge 24 dicembre 2007 n. 247 non sono interessati i lavoratori e le lavoratrice che alla data del 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione perché il loro sistema di calcolo della pensione è legato interamente alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (quota A e quota B). PENSIONE DI ANZIANITA’Dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità si matura a condizione che il lavoratore raggiunga la quota minima prevista dalla tabella che segue che è determinata dalla somma dei requisiti anagrafici e della anzianità contributiva (cosiddetta “quota”).
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*ACCESSO AI TRATTAMANTI PENSIONISTICI (FINESTRE)
PENSIONI DI VECCHIAIA Altra novità introdotta dalla legge 243 riguarda le pensioni di vecchiaia alle quali vengono estese le cosiddette “finestre”, che sono quattro secondo lo schema che segue:
************* *ALTRE NOTIZIE UTILI RICALCOLO PENSIONI CON OLTRE 40 ANNI DI CONTRIBUTITrattasi di una miglioria per coloro i quali, andati in quiescenza con oltre 40 anni di contributi, hanno percepito negli ultimi anni cospicue somme relative alle indennità accessorie.In sostanza, la quota massima da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è l’80% e viene così quantificata: fino al 31 – 12 – 1992 l’aliquota maturata serve a quantificare la quota “A” mentre le somme delle aliquote maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla data della quiescenza servono a quantificare la quota “B”. E’ ovvio che una persona che posta in quiescenza con oltre 40 anni di contributi, supera abbondantemente la quota massima dell’80%. Questo potrebbe far si che la sua pensione venga calcolata maggiormente con le aliquote maturate con la quota “A” e non con quelle maturate con la quota “B” , andando a sacrificare quei cospicui emolumenti accessori di cui si fa cenno sopra. La normativa è favorevole solo a coloro che negli ultimi anni hanno percepito grosse cifre di indennità accessorie, quale ad esempio lo straordinario. La riliquidazione della pensione in questione non avviene d’ufficio bensì solo a seguito di specifica domanda dell’interessato. Conviene quindi far presentare apposita istanza all’IPOST da parte dei pensionati richiedendo l’applicazione del trattamento più favorevole. PENSIONE DIRETTA PER INABILITA’ FISICAInabilità al lavoroLa pensione di inabilità può essere erogata quando il lavoratore è inabile all’attività lavorativa.I requisiti necessari per aver diritto alla prestazione sono: · Anzianità contributiva minima di 14 anni 11 mesi e 16 giorni; · Inabilità ad attività lavorativa. Hanno diritto alla prestazione i dipendenti di Poste Italiane e delle società collegate e la decorrenza della pensione è il primo giorno successivo alla dispensa dal servizio. La prestazione si ottiene a domanda dell’interessato, da presentare a Poste Italiane che predispone la visita medica presso la ASL. La durata della pensione è vitalizia. Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro A decorrere dal 1° gennaio 1996, nei confronti di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l’erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione ed il compimento dell’età pensionabile. La pensione non può superare l’80% dell’importo preso a base nè l’importo spettante nel caso di pensione privilegiata nè l’anzianità massima di 40 anni. Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni mediche istituite presso gli Ospedali militari. I requisiti per aver diritto alla prestazione sono: · 5 anni di iscrizione al fondo di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. La prestazione si ottiene a domanda dell’iscritto da presentare alla Filiale/struttura di appartenenza di Poste italiane. L’aumento dell’anzianità avviene: · Per i soggetti che al 31-12-95 avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni l’incremento è riferito agli anni mancanti tra l’età alla data della cessazione e quella di anni 65,sia per le donne che per gli uomini; · Per i soggetti che alla data del 31-12-1995 avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore ad anni 18, l’incremento è riferito agli anni mancanti tra l’età alla data della cessazione e quella di anni 60. BENEFICI ECONOMICI DI CUI AGLI ARTT. 43 E 44 DEL RDL 1290 DEL 30/9/1922 Questi benefici competono ai mutilati, agli invalidi per servizio e, per effetto della legge 15 luglio 1950 n° 539, ai congiunti dei caduti per servizio. I benefici consistono in incrementi stipendiali pari al 2,50 % per le infermità ascritte alle prime sei categorie e pari all’1,25% per quelle ascritte alle ultime due categorie di cui al Dpr 30 dicembre 1981 n 834. Gli stessi benefici spettano anche al personale in quiescenza, purchè abbia ottenuto in costanza di rapporto di lavoro ed in ogni caso entro il 26/11/1994, il riconoscimento della “ causa di servizio” (parere n° 452 del 13/12/1999 sezione terza del Consiglio di Stato). Gli interessati a detti benefici possono inoltrare domanda a Poste Italiane: quelli in servizio per segnalare il diritto mentre quelli già in quiescenza, per ottenere il riconoscimento. Nella base di calcolo, va considerata anche la RIA. Per il disposto del secondo comma dell’articolo 2 del Dpr 296/1939 modificato dall’art. 2 della legge 428/1985, i benefici di cui sopra, sono soggetti alla prescrizione quinquennale relativamente alle singole mensilità arretrate. A cura del Dipartimento Previdenza e della Segreteria Nazionale SLP CISL |
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