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Benefici fiscali per l’acquisto di un veicolo per il trasporto del disabile

martedì 1 settembre 2009

 

Benefici fiscali per l’acquisto di un veicolo per il trasporto del disabile

Per ciò che concerne i benefici fiscali e l’adattamento di un veicolo per il trasporto del disabile, vediamo quali sono i soggetti aventi diritto che possono beneficiare di questa detrazione:

· Sordomuti;

· Ciechi assoluti;

· Ipovedenti “ ventesimisti ” ;

· Ipovedenti “decimisti”;

· Portatori di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3, legge 104/1992;

· Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

· Invalidi civili con grave limitazione della capacità di deambulazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, ovvero anche comma 3, legge 104/1992 disabili affetti da pluriamputazioni;

· Familiare avente fiscalmente a carico un disabile rientrante tra gli aventi diritto.

L’agevolazione può riguardare veicoli adattati o anche non adattati, ciò in considerazione della tipologia dell’avente diritto; per esempio, l’acquisto di veicolo per il trasporto e l’utilizzo di sordomuto o cieco totale o ipovedente, non comporta adattamenti di sorta.

Gli adattamenti devono essere quelli annotati nella carta di circolazione del veicolo e possono riguardare sia i comandi di guida ( è considerato adattamento, anche il cambio automatico se prescritto dalla Commissione medica del rilascio della patente speciale ) sia modifiche riguardanti la carrozzeria o l’interno del veicolo per permettere l’accesso al disabile.

In ogni caso, per adattamento s’intende una modifica o allestimento caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo. Non vengono considerati adattamenti gli optional su scelta dell’acquirente.

de Nisi Clementina


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