BUONUSCITA SETTORE POSTE SERVIZIO PRIMA DEL FEBBRAIO 1998 - CHIARIMENTI IN MATERIA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO Il decreto Legge 13/8/2011 n.138, convertito in legge 14/9/2011 n.140, riguardante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione della finanza e per lo sviluppo”, ha stabilito, tra le altre cose, che per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche il pagamento della buonuscita avverrà decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per effetto di ciò è bene ricordare a tutti i colleghi che hanno in corso percorsi di incentivo all’esodo che la buonuscita relativa al periodo antecedente febbraio 1998 sarà corrisposta dall’ex IPOST ora INPS dopo 24 mesi (+ 3 mesi per la lavorazione della pratica). La predetta normativa vale per tutti coloro che sono cessati e/o cesseranno dopo il 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto, che al comma 22 prevede: a) attesa di 24 mesi e corresponsione non oltre 27 mesi dalla cessazione per chi va in pensione con quota 96 (nel 2012) o 97 dal 2013 in poi; b) attesa di 6 mesi e corresponsione non oltre 9 mesi dalla cessazione per chi va in pensione per limiti di età (donne 61 anni nel 2011 o 65 dal 2012 - uomini 65 anni) o di servizio (40 anni); c) corresponsione non oltre 105 gg dalla cessazione nei casi di decesso in servizio del dipendente o di cessazione per motivi di salute. |
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