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DECORRENZA TERMINI LICENZIAMENTI

sabato 14 gennaio 2012

 

Entra definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2012 il nuovo testo in tema di decadenza e decorrenza dei termini per le impugnazioni di licenziamento (tutte le tipologie contrattuali) e di trasferimento.
Come ricorderete le nuove norme erano contenute nella legge 183/2010 (collegato lavoro) ed erano state poi prorogate (a tutto il 31/12/2011) dalla legge n.10 del 26/2/2011.
Pertanto dal 1 gennaio di quest’anno tutti i provvedimenti di licenziamento e/o di trasferimento vanno impugnati entro il termine perentorio di 60gg. pena la decadenza dei termini.
L’atto di impugnazione è solo la prima incombenza che il lavoratore dovrà effettuare, infatti lo stesso dovrà entro 270 gg., dalla data del provvedimento di impugnazione, depositare un apposto ricorso legale al Tribunale competente o azionare il tentativo facoltativo di conciliazione.
Segnaliamo inoltre che il Governo ha rivisitato ampiamente il Testo Unico sulle spese di giustizia estendendo il contributo unificato – in pratica una imposta di accesso al processo – anche alle cause previdenziali e di lavoro, che invece fino ad oggi erano esenti.
La nuova norma ha ricadute negative sui lavoratori che, oltre a subire gli effetti dei provvedimenti oggetto di eventuale causa, si vedono costretti, per far valere i propri diritti, ad un esborso economico rilevante; le somme possono andare dalle poche decine di euro a 900 euro per un ricorso in Cassazione, a secondo del valore della causa e del grado di giudizio (vd. http://www.contributounificato.it/index.html)
La L. 111/2011 (conversione del DL 98/2011) ha statuito che non devono essere soggetti al versamento del Contributo Unificato le persone il cui nucleo familiare nell'anno precedente ha dichiarato un reddito IRPEF non superiore a € 31.884,00.



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