Con sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011, la Cassazione ha affermato che vanno versate le differenze retributive al lavoratore, per le mansioni superiori svolte da quest'ultimo, a prescindere dal suo diritto ad una promozione. In questo specifico caso, la richiesta legittima del lavoratore - secondo la Suprema Corte - riguardava esclusivamente la retribuzione e non l'acquisizione di un livello o una qualifica superiore.