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Assenze dal servizio e calamità naturali

sabato 11 febbraio 2012

 

DA POSTE ITALIANE S.P.A.

NOTA.

Oggetto: assenze dal servizio e calamità naturali

Facendo seguito alle richieste di chiarimento che in questi giorni sono pervenute in merito alle assenze determinate dai recenti eventi metereologici, vi confermiamo quanto già precedentemente disposto in occasioni simili.

Qualora l’evento naturale comporti la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per fatti non addebitabili all’Azienda o al lavoratore, con conseguente impossibilità di effettuare/utilizzare la prestazione, si configura la cosiddetta “impossibilità sopravvenuta della prestazione”, ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c. In questi casi, il venir meno della prestazione o l’inutilizzabilità della stessa, libera l’Azienda dall’ obbligo di corrispondere la retribuzione.

Il lavoratore che per effetto dell’impossibilità sopravvenuta non ha potuto rendere la prestazione, sarà considerato assente giustificato dal servizio senza percezione della retribuzione (permesso non retribuito). Egli tuttavia ha la facoltà di giustificare detta assenza utilizzando i normali istituti messi a disposizione dal CCNL (ferie, permessi a carico lavoratore), per le cui modalità di fruizione si rinvia alle specifiche disposizioni contrattuali.

Per completezza, si evidenzia che le Imprese destinatarie della CIG ordinaria possono anche attivare - in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa- i c.d. ammortizzatori sociali, secondo le regole disciplinate dalla leggi n. 164/1975 e n. 240/1984.

Per Poste non è tuttavia possibile ricorrere a tali strumenti, in quanto l’Azienda non rientra nel campo di applicazione delle suddette disposizioni. Non è pertanto prevista per legge alcuna forma di supporto al reddito, salvo l’intervento di provvedimenti ad hoc diretti ad assicurare l’erogazione temporanea di un’indennità di sostegno (c.d. cassa integrazione in deroga). Tali provvedimenti sono adottati con decreti governativi a fronte di eventi specifici e straordinari e le relative procedure attuative sono stabilite, di norma, a livello regionale.

Allo stato è esclusa la possibilità di richiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per il personale di Poste di cui al decreto 178/2005 – che andrebbe comunque valutata solo a fronte di eventi di particolare portata – in quanto, ai sensi dell’art.5 del citato decreto, tali prestazioni non sono attivabili oltre i 6 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento istitutivo, termine già spirato nel corso del 2011.

Nel caso di attivazione della cassa integrazione in deroga, le assenze riconducibili allo specifico evento calamitoso che siano già state giustificate con uno dei titoli sopra indicati, saranno a questo imputate e retribuite secondo gli importi previsti.



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