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PDR – DETASSAZIONE

martedì 3 luglio 2012

 


Numerosi territori ci hanno segnalato la mancata applicazione della cosiddetta tassazione agevolata sulle somme erogate nello scorso mese di giugno come Premio di Risultato.

AL fine di poter chiarire la questione posta giova ricordare che il 30 maggio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n.125 è stato pubblicato il DPCM 23 marzo 2012, con il quale viene data attuazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per l’anno 2012 sulle somme derivanti da incremento della produttività, efficienza organizzativa o altra somma valutata positivamente dall’azienda, solamente se in forza di contrattazione collettiva di secondo livello.

Con il Decreto in esame vengono fissati i nuovi requisiti reddituali ed in particolare:
- l’imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno 2012 sarà pari a € 2.500,00 mentre
- il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno2011, dovrà essere stato pari ad un importo massimo di €. 30.000,00.
La modifica degli importi, introdotta con il DPCM 23.03.2012, fa ridurre notevolmente la platea degli aventi diritto. Ricordiamo, infatti, che nel 2011, riferito all’esercizio 2010, la detassazione era applicata ad un imponibile massimo di €.6.000,00 ed il reddito di riferimento non doveva essere superiore a €. 40.000,00.
Occorre pertanto, per ogni singolo lavoratore, tenere in considerazione i nuovi parametri per poter valutare se la tassazione riportata dall’Azienda sulla busta paga del mese di giugno e corretta o meno.



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