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PENSIONI: SIGLATO L’ACCORDO CON IL GOVERNO

domenica 9 settembre 2007

 

PENSIONI: SIGLATO L’ACCORDO CON IL GOVERNO

Raggiunta l’intesa tra Governo e Sindacati sulla riforma delle pensioni. Dopo un confronto serrato che ha tenuto conto delle compatibilità economiche e degli impegni assunti dal Governo in sede europea, l’accordo ha recepito il superamento dello “scalone” previsto dalla legge Maroni.

Dopo una lunga trattativa Cgil, Cisl e Uil hanno raggiunto l’intesa con il Governo sulle pensioni.

Vediamo nel dettaglio i risultati raggiunti:

· a partire dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori dipendenti è consentito l’accesso al pensionamento anticipato con il contestuale requisito dei 58 anni di età e 35 di contributi;

· a partire dal 1° luglio 2009 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 95”, requisito ottenibile sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con un minimo di 59 anni (si potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e un’età anagrafica di 60, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età anagrafica di 59);

· a partire dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 96”, requisito ottenibile sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con minimo 60 anni (si potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e un’età anagrafica di 61, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età anagrafica di 60 );

· a partire dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 97”, requisito conseguibile sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con minimo 61 anni (si potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e un’età anagrafica di 62, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età anagrafica di 61 ).

IPOTESI DI REVISIONE DEL COSIDDETTO “SCALONE”

Requisito minimo per l’accesso al pensionamento con 35 anni di contributi versati

1° Gennaio 2008

1° Luglio 2009

1° Gennaio 2011

1° Gennaio 2013

Quota 95

Quota 96

Quota 97

58 anni+35 contributi

59 anni+36 contributi

60 anni+35 contributi

60 anni+36 contributi

61 anni+35 contributi

61 anni+36 contributi

62 anni+35 contributi

Resta, ovviamente, possibile il pensionamento anticipato al raggiungimento dei quaranta anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Confermata l’età per il pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Prima del 2013 Governo e Sindacato verificheranno i conti previdenziali.

Se i risultati economici saranno in ordine, la quota “97” potrà non entrare in vigore.

L’accordo sulle pensioni prevede inoltre la costituzione di quattro Commissioni Governo-Sindacati:

- la prima, entro il mese di settembre 2007 dovrà esaminare la possibilità di inserire le finestre di uscita verso la pensione, nell’ambito dei dispositivi che regolano le pensioni di anzianità per uomini e donne

- la seconda, entro settembre 2007, dovrà individuare le attività che possono essere definite “lavori usuranti”, prevedendo fra essi i lavoratori individuati dal Decreto Salvi del 1999, i lavoratori notturni definiti dal D.Lgs. 66/2003, i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena e i conducenti di mezzi pubblici pesanti

- la terza, con il compito di verificare e proporre modifiche dei coefficienti di trasformazione entro il 31/12/2008

- la quarta, entro il 15 settembre 2007 avrà come obiettivo la definizione delle modalità tecniche di implementazione della detassazione dei premi di risultato.

L’età di pensionamento dei lavoratori dipendenti:

la riforma “Berlusconi” e quella di “Prodi” a confronto

RIFORMA BERLUSCONI-MARONI

Dal 2008 si accede alla pensione di anzianità con:

  • 35 anni di contribuzione e 60 anni di età;
  • Dal 2010 con 35 anni di contribuzione e 61 anni di età (per gli uomini);
  • Dal 2014 con 35 anni di contribuzione e 62 anni di età (per gli uomini);
  • Resta confermata la possibilità di accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva (due finestre per la decorrenza).

RIFORMA PRODI-DAMIANO

Dal 2008 si accede alla pensione di anzianità, con:

  • 35 anni di contribuzione e 58 anni di età;
  • Dal 1/7/2009 “quota 95” (con minimo 59 anni);
  • Dal 1/1/2011 “quota 96” (con minimo 60 anni);
  • Dal 1/1/2013 “quota 97” (con minimo 61 anni), con la possibilità di posticiparne la decorrenza, previa verifica fra il Governo e le Parti Sociali
  • Resta confermata la possibilità di accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva (quattro finestre per la decorrenza).

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