RISARCIMENTO SOTTO LE CINQUE MENSILITA'
La Cassazione, con la sentenza n. 25308
del 1° dicembre 2009, in caso di licenziamento illegittimo spetta al
lavoratore la reintegrazione e un risarcimento del danno commisurato
alla retribuzione, con un minimo di cinque mensilità. Non sussiste
quindi alcun automatismo tra la retribuzione medio tempore
percepibile e il risarcimento del danno, il quale può essere ridotto
in determinate circostanze.
Questo principio deve valere a maggior ragione nel caso in cui le
mancanze sono state valutate al limite dell'illiceità disciplinare e
frutto di una gestione disinvolta del settore affidato al
dipendente.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 14 dicembre
2009
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