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		 PREMESSA 
		
		
		Il presente Vademecum illustra a tutti i lavoratori gli adempimenti da 
		porre in essere in caso di assenze per malattia. 
		
		
		Il documento ha finalità divulgative e informative. 
		
		
		Su un piano generale, si segnala che il lavoratore assente per malattia 
		ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al relativo 
		trattamento economico per i periodi previsti dall’art. 40 del CCNL ed è 
		tenuto a porre in essere una serie di adempimenti che costituiscono 
		l’oggetto specifico del presente Vademecum. 
		
		  
		
		
		Art. 40 CCNL 11 luglio 2003 
		
		ASSENZE PER MALATTIE 
		
		TRATTAMENTO 
		
		
		I.          
		  Il 
		lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla 
		conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione 
		fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che 
		intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini 
		della maturazione del predetto periodo di dodici mesi. Nel computo del 
		periodo di dodici mesi non si tiene conto delle assenze dovute a 
		patologie di particolare gravità quali la malattia oncologica, la 
		sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da 
		immunodeficienza acquisita. Potranno inoltre essere valutate ulteriori 
		ipotesi di patologie di particolare gravità. In tali casi la 
		retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite 
		massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo comma. 
		
		
		II.        
		
		
		Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, 
		anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e 
		indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il 
		limite di ventiquattro mesi di assenza entro l’arco massimo di 
		quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno 
		del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo 
		di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto un 
		importo pari all’intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di 
		18 mesi. 
		
		
		III.      
		
		
		Superati i periodi previsti dai precedenti commi al lavoratore che ne 
		faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un 
		periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza 
		dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione 
		
		
		IV.      
		
		
		Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, la Società 
		potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo 
		al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso. 
		
		
		V.        
		
		
		L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società 
		immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno 
		stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di 
		tale assenza, salva l’ipotesi di comprovato impedimento. 
		
		
		VI.      
		
		
		Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di 
		giustificazione entro due giorni dall’inizio della malattia o della 
		eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine 
		non si considerano i giorni festivi. 
		
		
		VII.    
		
		
		La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello 
		stato di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 
		300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Qualora il 
		lavoratore durante  l’assenza debba, per particolari motivi, risiedere 
		in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà  dare 
		preventiva comunicazione scritta, precisando l’indirizzo di temporanea 
		reperibilità. 
		
		
		VIII.  
		
		
		Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di 
		assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di 
		lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 
		alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Il lavoratore, che durante tali fasce 
		orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o 
		accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a 
		darne preventiva comunicazione alla Società. 
		
		
		IX.      
		
		
		Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi 
		sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi 
		delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con 
		l’applicazione di provvedimento disciplinare. 
		
		
		X.        
		
		
		La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente 
		normativa di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie. 
		
		  
		
		QUELLO CHE 
		
		
		si deve 
		SAPERE 
		
		
		
		Qual è il primo adempimento che il lavoratore deve porre in essere in 
		caso di malattia? 
		
		
		Il giorno stesso in cui interviene la malattia ed entro l’orario di 
		inizio della giornata lavorativa della struttura di appartenenza, il 
		lavoratore deve avvertire il datore di lavoro ed è inoltre tenuto a 
		comunicare il domicilio ove risiede se diverso da quello noto al datore 
		di lavoro. 
		
		
		
		Quali ulteriori adempimenti il lavoratore deve porre in essere per 
		giustificare lo stato di malattia? 
		
		
		Entro due giorni dall’inizio della malattia o dell’eventuale 
		prosecuzione, il lavoratore deve inviare alla sua struttura di 
		appartenenza il certificato medico che reca la durata del periodo di 
		malattia (prognosi). 
		
		
		Ai fini dell’invio della certificazione fa fede la data di spedizione 
		con raccomandata A/R. Il certificato può essere anticipato via fax e 
		consegnato personalmente dal lavoratore al rientro in servizio. 
		
		
		
		Cosa accade nel caso in cui il termine per l’invio del certificato 
		medico coincide con un giorno festivo? 
		
		
		In tale ipotesi la comunicazione deve essere fornita al datore di lavoro 
		il primo giorno lavorativo successivo alla festività. 
		
		
		Per i lavoratori turnisti chiamati a lavorare in giorno festivo, 
		rimangono fermi sia l’obbligo di comunicazione che il termine di invio 
		del certificato medico. Si ricorda che il sabato non è giorno festivo. 
		
		  
		
		
		
		Quali sono i requisiti sostanziali che deve contenere la certificazione 
		giustificativa della malattia? 
		
		
		Nella certificazione non è indicata la diagnosi, salvo che il lavoratore 
		non debba comunicare al datore di lavoro il tipo di patologia per 
		specifiche esigenze (per es. ai fini dell’accertamento della sussistenza 
		di una delle patologie di particolare gravità indicate nel disposto 
		contrattuale). 
		
		
		La documentazione prodotta dal lavoratore deve contenere le seguenti 
		indicazioni: 
		
		ü       
		
		intestazione 
		
		ü       
		
		nominativo del lavoratore 
		
		ü       
		data 
		
		ü       
		firma 
		leggibile del medico 
		
		ü       
		
		prognosi espressa in giorni 
		
		
		ü       
		
		
		diagnosi nei casi in cui il lavoratore voglia certificare l’esistenza di 
		una patologia di particolare gravità 
		
		
		ü       
		
		
		abituale domicilio ed eventuale diverso temporaneo recapito. 
		
		
		
		Quali sono le conseguenze del mancato invio o del ritardo nell’invio la 
		certificazione medica? 
		
		
		Nell’ipotesi di mancato invio, il lavoratore sarà considerato assente 
		ingiustificato. Nell’ipotesi di ritardo, il lavoratore perde il 
		trattamento economico di malattia per i giorni successivi ai due giorni 
		che ha a disposizione per l’invio del certificato. 
		
		
		
		Quali comportamenti occorre porre in essere nel caso in cui la malattia 
		insorga durante una trasferta? 
		
		
		Il lavoratore deve avvertire immediatamente la struttura presso la quale 
		presta servizio in missione. Se non è in grado di rientrare entro 2 
		giorni presso la propria residenza per recarsi dal proprio medico di 
		fiducia e non ritiene di doversi rivolgere a proprie spese ad un medico 
		privato, può: 
		
		
		ü       
		
		
		chiedere l’intervento della guardia medica 
		
		
		ü       
		
		
		rivolgersi a qualsiasi “medico di famiglia” del Servizio Sanitario 
		Nazionale. 
		
		In questi casi può 
		essere richiesto alla ASL di appartenenza il rimborso delle spese 
		eventualmente sostenute per il rilascio del certificato di malattia. 
		
		  
		 Con 
		quali modalità deve essere inviato il certificato medico in caso di 
		malattia in trasferta? 
		
		
		L’invio del certificato dovrà avvenire sempre entro 2 giorni lavorativi 
		secondo le consuete modalità. 
		
		
		Occorre però distinguere a seconda che il lavoratore ammalato interrompa 
		o meno la trasferta: 
		
		
		nel primo caso, il certificato medico verrà inviato alla struttura ove 
		presta servizio in trasferta, specificando il domicilio ove risiede 
		temporaneamente; se invece il lavoratore rientra nella propria 
		residenza, dopo aver ovviamente avvertito la struttura presso la quale 
		era stato inviato in trasferta, trasmetterà il certificato medico alla 
		sua abituale sede di servizio. 
		
		
		Nel secondo caso (il lavoratore non interrompe la trasferta), se durante 
		la malattia il lavoratore rimane nella località ove è stato inviato in 
		trasferta, ha diritto, oltre al trattamento di malattia, anche al 
		trattamento di trasferta. 
		
		
		
		...e se la malattia insorge all’estero? 
		
		
		In tale caso, il lavoratore deve: 
		
		
		ü       
		
		
		avvertire immediatamente il datore di lavoro con il mezzo più rapido; 
		
		
		ü       
		
		
		inviare, entro cinque giorni dalla data di inizio della malattia, alla 
		locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, il certificato 
		medico riportante la prognosi ai fini dell’apposizione del timbro di 
		legalità per l’attestazione della sua validità come certificato; 
		
		
		ü       
		
		
		inviare contemporaneamente al datore di lavoro il certificato medico che 
		riporti le sue generalità, la data di inizio e quella di fine della 
		malattia. 
		
		
		
		Quali sono gli accertamenti che il datore di lavoro può disporre sul 
		lavoratore in malattia? 
		
		Il datore di lavoro, 
		ricevuta la comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore ammalato 
		e senza che sia necessario attendere l’invio della certificazione, potrà 
		disporre, nell’ambito delle fasce orarie di reperibilità, visite mediche 
		di controllo finalizzate all’accertamento dello stato di malattia. 
		
		  
		
		Quali sono le 
		fasce orarie di reperibilità? 
		
		
		L’obbligo di reperibilità del lavoratore, presso l’ultimo domicilio 
		ufficialmente dichiarato al datore di lavoro, sussiste nelle fasce 
		orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00 sia nei giorni feriali che nei giorni 
		festivi inclusi nel periodo di malattia certificato. 
		
		
		
		Può il lavoratore assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce 
		orarie di reperibilità? 
		
		
		No, fatta eccezione per motivi sanitari o di cura o di carattere 
		eccezionale, tali da determinare un adempimento indifferibile non 
		effettuabile in orario diverso da quello di reperibilità. 
		
		
		Ove ricorrano tali circostanze, il lavoratore deve dare comunicazione 
		dell’assenza dal domicilio al datore di lavoro prima dell’inizio della 
		fascia di reperibilità, secondo le stesse modalità previste per la 
		comunicazione della malattia e fornire la documentazione necessaria a 
		giustificare l’allontanamento dalla propria abitazione. 
		
		Cosa succede se 
		il lavoratore è assente alla visita di controllo? 
		
		
		L’assenza alla visita di controllo comporta la perdita del trattamento 
		di malattia. La perdita del trattamento si determina dall’inizio della 
		malattia fino ad un massimo di dieci giorni. 
		
		
		
		Cosa succede in caso di più visite di controllo? 
		
		
		Se il lavoratore risulta assente ed ha già in precedenza ricevuto una 
		visita fiscale per la stessa malattia alla quale è risultato presente, 
		la trattenuta economica avrà decorrenza, sempre entro il massimo di 
		dieci giorni, dalla data della prima visita. 
		
		
		Se invece il lavoratore risulta assente a due visite di controllo, oltre 
		alla trattenuta economica in misura intera per i primi dieci giorni, 
		viene operata una trattenuta nella misura del 50% per tutta la durata 
		della malattia ovvero fino all’eventuale successiva terza visita che ne 
		attesti la presenza. 
		
		Nel caso infine di 
		assenza a tre visite di controllo, viene operata una trattenuta 
		dell’intero trattamento a decorrere dalla data dell’ultima visita. 
		
		
		
		L’inosservanza degli obblighi in materia di malattia può comportare 
		l’adozione di provvedimenti disciplinari? 
		
		Si, in tutti i casi 
		in cui il lavoratore non osservi gli obblighi cui è tenuto secondo le 
		previsioni del CCNL. 
		
		
		
		Certificazioni mediche che non attestano lo stato di malattia, ma 
		esprimono giudizi di incompatibilità con l’attività svolta, possono 
		produrre effetti sul rapporto di lavoro? 
		
		
		No. Le uniche certificazioni idonee a produrre effetti sul rapporto di 
		lavoro possono essere rilasciate esclusivamente dagli organi sanitari 
		competenti per legge. 
		
		
		
		Il lavoratore, in particolari circostanze, può attivarsi per verificare 
		la compatibilità del suo stato di salute con le mansioni svolte? 
		
		
		Sì, il lavoratore può richiedere, per il tramite della sua struttura di 
		appartenenza, di essere sottoposto a visita presso il medico competente 
		legittimato a stabilire eventuali correlazioni tra patologie e mansioni 
		svolte. 
		
		
		
		Quali sono i possibili esiti e i relativi effetti della visita richiesta 
		al medico competente? 
		
		All’esito della 
		visita il medico competente formula le prescritte valutazioni riferite 
		alla compatibilità delle mansioni. 
		
		Il datore di lavoro 
		adotta i conseguenti provvedimenti organizzativi. 
		
		L’impossibilità di 
		adibire il lavoratore a mansioni diverse determina la risoluzione del 
		rapporto di lavoro.  |