DECRETO 25 marzo 1998, n.
142.
Regolamento recante norme
di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196 recante
disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare
l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui
primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non
possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi
prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma
dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della
sopra citata legge n.196 del 1997, anche in considerazione della necessità
di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota del 18 marzo 1998;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1. - Finalità
I. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono
promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che
abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici
intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non
costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in
relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a
tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra
sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura
non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2. - Modalítà di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra
loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi
degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni
circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge,
ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle
leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio
previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di
convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purché iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da
istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza, sulla base una specifica autorizzazione, fatta salva
la possibilità di revoca, della regione.
Art. 3. - Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso
idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le
coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico
gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative
di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita
il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla
copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del
lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione
minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla
base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della
tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4. - Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un
tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti
che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite
convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici
e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere
allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio,
contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del
tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi
formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del
responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi
della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una
pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il
titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di
rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di
"convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali
competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro
interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di
orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Art. 5. -Convenzioni
I. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia
della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla
regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi
locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
Art. 6. -Valore dei corsi
I. Le attività svolte nel corso dei tirocini di
formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove
debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate
nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7. - Durata
I. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata
massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle
liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano
allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione
professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post
laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della
formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari,
compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di
ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di
scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche
non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4
della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di
handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria
per maternità.
3. Le eventuali proroghe dei tirocinio sono ammesse entro
i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le
procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Art. 8. -. Estensibilità ai cittadini
stranieri
I. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini
comunitari che effettuino -esperienze professionali in Italia, anche
nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la
regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo
principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9. - Procedure di rimborso
I. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle
imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso
imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i
progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e
l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1 del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma
6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel
caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate
all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di
handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati
all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e
17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b)
sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e
di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni
scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei
piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10. -Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei presente regolamento le seguenti norme: i commi 14,
15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, dei decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236 il comma
13, dell'articolo 3, del decreto-legge 3 otto re 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dìcembre 1984, n. 863, nonché l'articolo
15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro della pubblica istruzione,il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica BERLINGUER
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato
alla Corte dei conti il 24 aprile 1998 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35 |