FERIE
D'UFFICIO:
QUANDO SONO UNA RICHIESTA ILLEGITTIMA!
Ci viene ancora una volta segnalata una gestione
delle ferie che presenta caratteristiche di illegittimità.
Ci riferiamo soprattutto al malvezzo delle
cosiddette:
“ferie d’ufficio” ossia della pretesa aziendale di “imporre” ai lavoratori
periodi brevissimi di ferie (uno o due giorni) senza alcuna richiesta del
lavoratore.
Tale comportamento è da ritenersi assolutamente
illegittimo, sia alla luce delle disposizioni di legge e degli orientamenti
giurisprudenziali, sia alla luce dei contenuti del nostro contratto e della
policy attuativa centrale.
Vediamo brevemente gli aspetti relativi alle
disposizioni di legge ed agli orientamenti giurisprudenziali, il diritto alle
ferie annuali è sancito dall’articolo 36 della costituzione e tutela l’integrità
fisica e lo stato di salute del lavoratore (latamente inteso e comprensivo anche
di quello afferente alla sfera psicologica).
Alle ferie si riconosce infatti, sia da dottrina
che da giurisprudenza la funzione di garantire - attraverso il riposo e le più
varie attività ricreative esplicabili nel tempo libero, soddisfacendo così
esigenze di ordine igienico, ricreativo, familiare e sociale in senso lato – sia
un efficiente recupero delle energie psicofisiche usurate dopo un periodo
annuale di effettiva prestazione lavorativa, sia un periodo di tempo libero a
titolo evasivo e psicologicamente ristoratore, gravante quale “diritto
fondamentale” del lavoratore sulla controparte datoriale.
L’articolo 2109 c.c. dispone che
il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione possibilmente
continuativa in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e
della salutare distensione e ricreazione psicologica. Lo scopo ristoratore
(affinché esso non venga vanificato) esige infatti che
l’eventuale frazionamento sia moderato e che il beneficio feriale si realizzi
attraverso frazioni di ferie di sufficiente ampiezza.
E’ stato affermato in giurisprudenza al riguardo
che “assenze brevissime, di qualche giorno, non possono integrare il concetto di
godimento del periodo feriale, che invece presuppone un periodo continuativo
tale da permettere al lavoratore di reintegrare e ritemprare le proprie energie
fisiche e di tutelare la sua personalità morale”.
La cassazione stabili fin dagli anni 40 che :
“ le singole assenze, irregolarmente saltuarie o periodiche, non possono
rappresentare un compenso sostitutivo delle ferie annuali”.
A MENO CHE
IL LAVORATORE NON ABBIA ESPRESSAMENTE CHIESTO (ED OTTENUTO) I PERMESSI
GIORNALIERI NELLA FORMA DELLA FRAZIONE FERIALE, SI RITIENE IN GIURISPRUDENZA
CHE, QUALORA L’AZIENDA DI PROPRIA INIZIATIVA ABBIA PROCEDUTO ALLO SCOMPUTO DEGLI
STESSI IN FERIE ANNUALI IL LAVORATORE POSSA LEGITTIMAMENTE PRETENDERE DI FRUIRE
DEL PERIODO DI FERIE INTEGRALMENTE SPETTANTEGLI.
Spetta al datore di lavoro di prestabilire il
periodo di godimento delle ferie , “ tenuto conto delle esigenze dell’impresa e
degli interessi del lavoratore”, formula che richiede un equo contemperamento
del potere di determinazione datoriale con le esigenze e le necessità personali
o familiari o di ordine economico del prestatore di lavoro.
A questo si accompagna l’obbligo del datore di
lavoro di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo definito per il
godimento del riposo annuale.
L’onere della comunicazione preventiva è
finalizzato a consentire al lavoratore di organizzarsi, in tempo utile, per
trascorrere il periodo feriale eventualmente fuori della località sede di lavoro
o di residenza, per ricongiungersi al nucleo familiare d’origine o per
concordare con taluni di detto nucleo le modalità di utilizzo.
Pertanto la formulazione del 3^ comma dell’articolo 2109 del c.c. postula una
comunicazione con un periodo di ragionevole e congruo preavviso ( per rispetto
del prestatore e di una non trascurabile esigenza dello stesso).
Questo, per estrema sintesi, è quanto previsto
da legge e giurisprudenza.
Vediamo ora le norme contrattuali e la relativa
policy di attuazione e i contenuti di accordi intervenuti fra le parti.
Il CCNL stabilisce che : “il periodo di ferie
è programmato dalla società tenendo conto delle eventuali richieste del
lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle
ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti”. Ancora: “la società
assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di
ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre più una ulteriore settimana di ferie
collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile”.
La policy attuativa centrale conferma questi
orientamenti : “i periodi di ferie sono programmati dalla società tenendo
conto delle richieste dei lavoratori e compatibilmente con le stesse esigenze di
servizio. Fermo restando che la fruizione delle ferie avviene nel rispetto della
programmazione effettuata, la società assicura comunque ogni anno, il godimento
di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre e una
ulteriore settimana nel periodo 15 gennaio - 15 aprile .”
Se a quanto sopra aggiungiamo che l’Azienda a
livello centrale assegna precisi budget di erogazione ferie, abbiamo la
possibilità di fare alcune osservazioni conclusive:
- è confermato che
l’erogazione delle ferie avviene tenendo presente le richieste dei
lavoratori, pertanto al limite l’azienda potrà spostare, per esigenze
di servizio e rispetto dei turni di ferie, un periodo di ferie richiesto,
ma non identificarne uno di sua
iniziativa senza alcuna richiesta del lavoratore, e per di più
particolarmente breve (un giorno o due);
- tutti i periodi di ferie vengono erogati
secondo una programmazione che le stesse disposizioni interne aziendali
prevedono;
-
È conseguenziale che le ferie
programmate e poi posposte per esigenze di servizio devono trovare una loro
riprogrammazione che tenga conto delle esigenze dei lavoratori,
e non centellinate d’imperio dall’azienda, vanificando il principio generale
di recupero psico-fisico al quale le ferie stesse sono finalizzate.
A sostegno di quanto sopra affermato fu
sottoscritto un ulteriore accordo il 21 giugno 2006 nel quale si ribadiva che il
periodo di ferie è programmato dalla società tenendo conto delle richieste del
lavoratore.
L’Azienda si impegnava ad adottare tutte le
opportune azioni finalizzate a rendere esigibili le disposizioni contrattuali in
materia di ferie , anche al fine di ridurre il fenomeno delle ferie residue. Si
dava mandato ai tavoli regionali di fare accordi sulle ferie collettive degli
staff e si demandava a quei tavoli il monitoraggio della fruizione delle ferie e
l’analisi dei piani di programmazione delle ferie nei diversi settori aziendali.
A seguito di quegli accordi in alcuni realtà
territoriali sono stati chiariti alcuni importanti principi attuativi, a titolo
di esempio ne riportiamo alcuni (che ovviamente operano solo nella realtà di
riferimento):
- le ferie dell’anno in corso verranno
programmate su base trimestrale;
- entro il 15 del mese successivo verrà
confermata la prenotazione riferita al mese successivo;
-con riferimento alle ferie residue nella
programmazione delle ferie dei lavoratori si terrà conto dei lavoratori con
residui più elevati, per favorirne il riallineamento;
- le parti si incontreranno con cadenza
trimestrale per la verifica dell’andamento del piano ferie.
Per tutto quanto sopra esposto si invita a
seguire con attenzione il fenomeno, contrastando, con tutti i mezzi a
disposizione, il malvezzo delle
ferie d’imperio , che rappresentano una degenerazione del fenomeno e sono
contrarie, come visto, anche agli orientamenti che l’Azienda ha fornito ai
propri capi e agli affidamenti inseriti negli accordi sottoscritti.
18.10.07 SLP - CISL |