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FERIE D'UFFICIO: - giovedì 18 ottobre 2007

FERIE D'UFFICIO:
QUANDO SONO UNA RICHIESTA ILLEGITTIMA!

Ci viene ancora una volta segnalata una gestione delle ferie che presenta caratteristiche di illegittimità.

Ci riferiamo soprattutto al malvezzo delle cosiddette: “ferie d’ufficio” ossia della pretesa aziendale di “imporre” ai lavoratori periodi brevissimi di ferie (uno o due giorni) senza alcuna richiesta del lavoratore.

Tale comportamento è da ritenersi assolutamente illegittimo, sia alla luce delle disposizioni di legge e degli orientamenti giurisprudenziali, sia alla luce dei contenuti del nostro contratto e della policy attuativa centrale.

Vediamo brevemente gli aspetti relativi alle disposizioni di legge ed agli orientamenti giurisprudenziali, il diritto alle ferie annuali è sancito dall’articolo 36 della costituzione e tutela l’integrità fisica e lo stato di salute del lavoratore (latamente inteso e comprensivo anche di quello afferente alla sfera psicologica).

Alle ferie si riconosce infatti, sia da dottrina che da giurisprudenza la funzione di garantire - attraverso il riposo e le più varie attività ricreative esplicabili nel tempo libero, soddisfacendo così esigenze di ordine igienico, ricreativo, familiare e sociale in senso lato – sia un efficiente recupero delle energie psicofisiche usurate dopo un periodo annuale di effettiva prestazione lavorativa, sia un periodo di tempo libero a titolo evasivo e psicologicamente ristoratore, gravante quale “diritto fondamentale” del lavoratore sulla controparte datoriale.

L’articolo 2109 c.c. dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione possibilmente continuativa in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica. Lo scopo ristoratore (affinché esso non venga vanificato) esige infatti che l’eventuale frazionamento sia moderato e che il beneficio feriale si realizzi attraverso frazioni di ferie di sufficiente ampiezza.

E’ stato affermato in giurisprudenza al riguardo che “assenze brevissime, di qualche giorno, non possono integrare il concetto di godimento del periodo feriale, che invece presuppone un periodo continuativo tale da permettere al lavoratore di reintegrare e ritemprare le proprie energie fisiche e di tutelare la sua personalità morale”.

La cassazione stabili fin dagli anni 40 che : “ le singole assenze, irregolarmente saltuarie o periodiche, non possono rappresentare un compenso sostitutivo delle ferie annuali”.

A MENO CHE IL LAVORATORE NON ABBIA ESPRESSAMENTE CHIESTO (ED OTTENUTO) I PERMESSI GIORNALIERI NELLA FORMA DELLA FRAZIONE FERIALE, SI RITIENE IN GIURISPRUDENZA CHE, QUALORA L’AZIENDA DI PROPRIA INIZIATIVA ABBIA PROCEDUTO ALLO SCOMPUTO DEGLI STESSI IN FERIE ANNUALI IL LAVORATORE POSSA LEGITTIMAMENTE PRETENDERE DI FRUIRE DEL PERIODO DI FERIE INTEGRALMENTE SPETTANTEGLI.

Spetta al datore di lavoro di prestabilire il periodo di godimento delle ferie , “ tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, formula che richiede un equo contemperamento del potere di determinazione datoriale con le esigenze e le necessità personali o familiari o di ordine economico del prestatore di lavoro.

A questo si accompagna l’obbligo del datore di lavoro di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo definito per il godimento del riposo annuale.

L’onere della comunicazione preventiva è finalizzato a consentire al lavoratore di organizzarsi, in tempo utile, per trascorrere il periodo feriale eventualmente fuori della località sede di lavoro o di residenza, per ricongiungersi al nucleo familiare d’origine o per concordare con taluni di detto nucleo le modalità di utilizzo. Pertanto la formulazione del 3^ comma dell’articolo 2109 del c.c. postula una comunicazione con un periodo di ragionevole e congruo preavviso ( per rispetto del prestatore e di una non trascurabile esigenza dello stesso).

Questo, per estrema sintesi, è quanto previsto da legge e giurisprudenza.

Vediamo ora le norme contrattuali e la relativa policy di attuazione e i contenuti di accordi intervenuti fra le parti.

Il CCNL stabilisce che : “il periodo di ferie è programmato dalla società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti”. Ancora: “la società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre più una ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile”.

La policy attuativa centrale conferma questi orientamenti : “i periodi di ferie sono programmati dalla società tenendo conto delle richieste dei lavoratori e compatibilmente con le stesse esigenze di servizio. Fermo restando che la fruizione delle ferie avviene nel rispetto della programmazione effettuata, la società assicura comunque ogni anno, il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre e una ulteriore settimana nel periodo 15 gennaio - 15 aprile .”

Se a quanto sopra aggiungiamo che l’Azienda a livello centrale assegna precisi budget di erogazione ferie, abbiamo la possibilità di fare alcune osservazioni conclusive:

- è confermato che l’erogazione delle ferie avviene tenendo presente le richieste dei lavoratori, pertanto al limite l’azienda potrà spostare, per esigenze di servizio e rispetto dei turni di ferie, un periodo di ferie richiesto, ma non identificarne uno di sua iniziativa senza alcuna richiesta del lavoratore, e per di più particolarmente breve (un giorno o due);

- tutti i periodi di ferie vengono erogati secondo una programmazione che le stesse disposizioni interne aziendali prevedono;

- È conseguenziale che le ferie programmate e poi posposte per esigenze di servizio devono trovare una loro riprogrammazione che tenga conto delle esigenze dei lavoratori, e non centellinate d’imperio dall’azienda, vanificando il principio generale di recupero psico-fisico al quale le ferie stesse sono finalizzate.

A sostegno di quanto sopra affermato fu sottoscritto un ulteriore accordo il 21 giugno 2006 nel quale si ribadiva che il periodo di ferie è programmato dalla società tenendo conto delle richieste del lavoratore.

L’Azienda si impegnava ad adottare tutte le opportune azioni finalizzate a rendere esigibili le disposizioni contrattuali in materia di ferie , anche al fine di ridurre il fenomeno delle ferie residue. Si dava mandato ai tavoli regionali di fare accordi sulle ferie collettive degli staff e si demandava a quei tavoli il monitoraggio della fruizione delle ferie e l’analisi dei piani di programmazione delle ferie nei diversi settori aziendali.

A seguito di quegli accordi in alcuni realtà territoriali sono stati chiariti alcuni importanti principi attuativi, a titolo di esempio ne riportiamo alcuni (che ovviamente operano solo nella realtà di riferimento):

- le ferie dell’anno in corso verranno programmate su base trimestrale;

- entro il 15 del mese successivo verrà confermata la prenotazione riferita al mese successivo;

-con riferimento alle ferie residue nella programmazione delle ferie dei lavoratori si terrà conto dei lavoratori con residui più elevati, per favorirne il riallineamento;

- le parti si incontreranno con cadenza trimestrale per la verifica dell’andamento del piano ferie.

Per tutto quanto sopra esposto si invita a seguire con attenzione il fenomeno, contrastando, con tutti i mezzi a disposizione, il malvezzo delle ferie d’imperio , che rappresentano una degenerazione del fenomeno e sono contrarie, come visto, anche agli orientamenti che l’Azienda ha fornito ai propri capi e agli affidamenti inseriti negli accordi sottoscritti.

18.10.07 SLP - CISL

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