MISURE DI PROTEZIONE E SICUREZZA INSUFFICIENTI- sabato 15 giugno 2013
Omessa sicurezza del luogo di lavoro sulla prevenzione per le rapine. In virtù di questa carenza la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna della società Poste Italiane al risarcimento ad un ex Direttore di un Ufficio Postale di Foggia, che aveva subito una rapina quando era in servizio nel 1999. L’ex dipendente, Franco Ernesto Antonio Picaro, che nel corso della rapina era stato anche percosso e per questo l’Inail gli aveva riconosciuto un’invalidità pari all’11%, rammentava da parte della società datoriale, oltre che il danno biologico, anche quello patrimoniale e morale. Ricordiamo che il dito indice era puntato contro soprattutto contro l’omessa sicurezza del luogo di lavoro sulla prevenzione per la rapine da parte dell’Azienda, sollevata a più riprese da Picaro e da altri colleghi, ma rimasta sempre invano. Per questo motivo l’ex dipendente Pt, dopo l’evento criminoso, si era rivolto al Tribunale di Foggia che però aveva respinto questa tesi, accogliendo invece la memoria difensiva di Poste Italiane che ascriveva ad un evento eccezionale ed imprevedibile la rapina. Presentato ricorso, a distanza di tre anni, il Tribunale di Bari aveva invece accolto la richiesta di Picaro condannando l’azienda a un risarcimento di 22mila e 500 euro. Infatti, secondo la Corte, anche se un rapina non può mai considerarsi un evento ordinario, Poste Italiane non aveva garantito i criteri per la prevenzione. Ad aggravare il tutto, il ripetersi delle rapine in quell’ufficio (altre due, una con medesima modalità, ossia sfondamento di una vetrata con un fuoristrada, tanto da far trasferire l’ufficio postale da via Consagro a via Telesforo, infine in via Marinaccio. Per di più, l’unico dispositivo di sicurezza previsto era un sistema di allarme, che però non era in quel momento funzionante. La collocazione poi dell’ufficio postale, in una zona ad alto tasso delinquenziale, e in un momento di ristrutturazione organizzativa dell’Azienda, che si avviava sempre più verso una politica bancaria, doveva indurre Poste Italiane ad adempiere agli standard di sicurezza e prevenzioni nei luoghi di lavoro utili ad evitare eventi del genere. Quindi si rileva che l’ orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito và nella direzione, in base al quale, ai sensi dell'art. 2087 codice civile, il datore di lavoro è tenuto a predisporre i mezzi di prevenzione e di sicurezza per la tutela e la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore, aggravata dall’attività creditizia di Poste Italiane.Per tutti questi motivi, con una sentenza della Suprema Corte depositata lo scorso 08 aprile, l’Azienda Poste Italiane è stata condannata, in via defintiva a risarcire l’ex direttore a seguito della rapina a mano armata.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE SLP-CISL Foggia
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