MISURE DI CARATTERE PREVIDENZIALE (esodati)- giovedì 5 settembre 2013
Con l’emanazione del decreto legge 31 agosto 2013 nr 102 contenente misure di carattere fiscale e previdenziale all’articolo 11 sono state apportate modifiche all’articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011 nr 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 nr 214.
Con questo articolo viene prevista una nuova salvaguardia (la quarta) per 6.500 lavoratori esodati che, a determinate condizioni, potranno accedere al pensionamento secondo le regole precedenti la legge 214/2011 pur maturando i requisiti dopo il 31/12/2011.
Si tratta di lavoratori per i quali è intervenuta la risoluzione unilaterale (quindi senza accordo) del rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 e che:
• Abbiano svolto, dopo la cessazione, un attività di lavoro non riferibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato da cui sia derivato un reddito complessivo non superiore a 7.500 euro annui; • Raggiungano i requisiti pensionistici (anagrafici e contributivi) vigenti prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011 che consentano di accedere alla pensione con decorrenza entro il 6/1/2015.
Per questi lavoratori è prevista istanza alla DTL competente secondo le procedure definite dall’articolo 6 comma 2 ter DL216/2011 convertito nella legge 14/2012 e dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013.
In particolare la data di cessazione dovrà risultare da elementi certi e oggettivi come la comunicazione obbligatoria alla DTL o altri soggetti equipollenti.
Con l’occasione si ricorda che per gli esodati del terzo contingente, ossia i 10.130 lavoratori tutelati dalla riforma Fornero con il Decreto 22 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 123 del 28 maggio 2013, è prevista, entro il 25 settembre 2013, la presentazione della richiesta alla salvaguardia all’INPS per via telematica. Per quello che riguarda i lavoratori postelegrafonici gli interessati sono i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012 a seguito di accordi individuali di incentivo all’esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se successivamente al 30/06/2012 abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato ma con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/1/2015. Questi lavoratori devono presentare entro il 25 settembre 2013 istanza, corredata dall’accordo, alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Invitiamo i lavoratori interessati a presentare le istanze e le relative domande di pensione, facendosi assistere dal nostro Patronato INAS. Segnaliamo che secondo l’interpretazione dell’INPS il reddito annuo lordo complessivo di 7.500 euro da non superare per rientrare, alle condizioni date, in questa salvaguarda deve intendersi come reddito complessivo al lordo dei contributi previdenziali e non come imponibile fiscale.
Documenti allegati:
Rsu & Rls
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