Il giorno 4 ottobre 2007
tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST,
FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL- Comunicazioni
Premesso che
-
in data 9 giugno 2004 è
stato sottoscritto l’accordo interconfederale per il recepimento
dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso in data 16 luglio 2002;
-
il predetto accordo
interconfederale stabilisce un quadro generale a livello nazionale sulla
base del quale dare applicazione all’istituto del telelavoro secondo le
prassi negoziali in uso;
-
l’art. 30 del CCNL 11
luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. prevede
che, in via sperimentale, possa essere introdotto l’istituto del telelavoro
e che le modalità di regolamentazione della prestazione di lavoro connesse
all’attuazione di progetti di telelavoro e le figure professionali
interessate saranno oggetto di definizione tra le Parti;
-
il Protocollo d’Intesa
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa del 31 luglio 2007 contiene l’impegno
delle Parti a promuovere accordi che prevedano la sperimentazione di
soluzioni tecnologiche e organizzative innovative volte a conciliare le
esigenze dei lavoratori con quelle aziendali;
Tutto ciò premesso
si conviene
quanto segue
PARTE
GENERALE
1.
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2.
Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e
del lavoratore. Tale decisione è reversibile;
3. Le risorse che accedono al telelavoro sono individuate, nella fase di
sperimentazione, a seguito di colloqui di rispondenza/tecnico gestionale
effettuati a cura dell’Azienda e previa ricorrenza di tutte le condizioni
previste dagli specifici progetti di telelavoro.
Nel
caso in cui le domande di adesione volontaria siano maggiori rispetto alle
disponibilità previste dal progetto, ai sensi dell’art. 30 del CCNL 11 luglio
2007, viene data priorità ai lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99 nonché
ai lavoratori che riprendono servizio dopo un periodo di lunga assenza non
inferiore a cinque mesi continuativi per maternità, malattia, infortunio e
aspettativa ai sensi dell’art. 37 del CCNL 11 luglio 2007. In ogni caso, a
parità di condizioni, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica dei
richiedenti.
4.
Il lavoratore deve mettere a disposizione uno spazio idoneo allo
svolgimento dell’attività lavorativa conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive
modifiche) con particolare riferimento all’impiantistica elettrica (L. 46/90).
Da parte aziendale viene espressa la preventiva necessaria valutazione in ordine
alla ricorrenza delle condizioni tecnico-organizzative per l’istallazione della
postazione, valutazione che rappresenta la condizione necessaria per la
trasformazione della prestazione lavorativa nella forma del telelavoro.
L’idoneità
dell’ambiente è verificata durante uno specifico sopralluogo tecnico effettuato
dalle competenti
strutture aziendali e, a seguito di loro specifica
richiesta, dalle RLS che saranno preventivamente informate. Del sopralluogo
viene redatta apposita constatazione dello stato dei luoghi, precisando, in caso
di riscontrata inidoneità, le cause determinanti la carenza dei requisiti
previsti dalla normativa vigente;
5.
Una volta valutata positivamente da parte dell’Azienda l’idoneità
dell’ambiente messo a disposizione dal dipendente ad ospitare la postazione di
telelavoro, nonché la ricorrenza delle condizioni tecnico/organizzative per
l’istallazione della postazione stessa, il lavoratore e l’Azienda, con la
eventuale assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali,
stipulano un accordo individuale per l’esecuzione della prestazione lavorativa
nella forma del telelavoro;
6.
CONDIZIONI DI LAVORO. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti
garantiti dalla legge e dal vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste
Italiane S.p.A. previsti per un lavoratore comparabile che svolge la propria
attività lavorativa all’interno dei locali aziendali.
L’accesso al telelavoro non determina per il dipendente mutamenti in merito
all’inserimento nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica
del rapporto di lavoro subordinato in essere.
7.
DURATA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE, LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA
PRESTAZIONE IN TELELAVORO E SEDE DI LAVORO. Al termine del periodo concordato,
Poste Italiane S.p.A. si riserva, all’esito della verifica e valutazione
sull’andamento del progetto e sui risultati dell’attività prestata, di procedere
alla revoca o al rinnovo per un ulteriore periodo della assegnazione alla
postazione di telelavoro.
Salvo
espressa diversa manifestazione di volontà di una delle due parti, il contratto
si intende tacitamente prorogato.
Lo
svolgimento dell’attività lavorativa avviene presso il domicilio del dipendente.
Resta
confermata l’assegnazione del telelavoratore presso la propria sede di lavoro.
Non
si configura l’istituto della trasferta né durante l’esecuzione della
prestazione lavorativa presso il domicilio del telelavoratore, né in occasione
dei rientri dello stesso in Azienda.
8.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE. La prestazione di lavoro
viene svolta nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di
orario di lavoro e nel rispetto dell’articolazione oraria applicata nella
struttura organizzativa di appartenenza.
Ogni
eventuale prestazione aggiuntiva richiesta ed autorizzata dal competente
Responsabile aziendale è soggetta alla disciplina contrattuale in materia.
9.
TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO. Il trattamento retributivo da
corrispondersi al telelavoratore è quello previsto dalla contrattazione
nazionale che si applica ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
Anche
per quanto concerne la parte normativa (fruizione ferie, permessi, assenze per
malattia, ecc.) trova applicazione la disciplina contrattuale vigente ed ogni
altra disposizione in atto.
10.
POSTAZIONE DI LAVORO. Poste Italiane S.p.A. provvede alla fornitura,
istallazione ed alla manutenzione della postazione di lavoro, che presenterà le
previste caratteristiche ergonomiche, presso il domicilio del dipendente. La
manutenzione viene effettuata in sede nel caso in cui vengano forniti al
telelavoratore attrezzature portatili.
11.
OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI. Poste Italiane garantisce che la
postazione di telelavoro attivata ed il materiale a disposizione del
telelavoratore siano pienamente conformi alle normative vigenti in materia di
ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lvo 626/94 e
successive integrazioni e modificazioni.
L’Azienda fornisce pronta informativa al lavoratore in merito alle politiche
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, in
ordine all’esposizione a video. Il telelavoratore deve applicare correttamente
le direttive aziendali in materia di sicurezza durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni e, comunque, deve osservare
gli obblighi previsti dall’art. 5 del DLgs 626/94.
Al
fine di far verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di
salute e sicurezza al datore di lavoro, alle rappresentanze dei lavoratori e/o
le autorità competenti, il telelavoratore deve consentire l’accesso presso il
proprio domicilio. Tale accesso è subordinato a preavviso ed al consenso del
lavoratore, nei limiti delle norme di legge e del contratto collettivo di
lavoro.
Il
telelavoratore può chiedere ispezioni.
Il
telelavoratore si impegna ad utilizzare le attrezzature informatiche a propria
disposizione esclusivamente per lo svolgimento delle attività di telelavoro
concordate. In nessun caso il lavoratore può eseguire, sulla postazione in
dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi.
In
caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro, il dipendente deve
dare immediato avviso alle strutture aziendali competenti e deve permettere
senza dilazione a richiesta delle funzioni competenti l’effettuazione degli
opportuni interventi manutentivi.
Il
lavoratore ha debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglie
né diffonde materiale illegale.
Il
datore di lavoro si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento
degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore non
imputabili al lavoratore.
Il
lavoratore è tenuto a prestare la propria attività con diligenza e riservatezza,
a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili per lo
svolgimento dei suoi compiti e ad attenersi alle istruzioni impartite
dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro.
Poste
Italiane S.p.A. esercita le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto
di lavoro con le seguenti modalità:
Ø
presso il
domicilio del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente in merito alla
riservatezza ed alla inviolabilità del domicilio, concordandone le modalità con
il lavoratore;
Ø
in via
telematica e nel pieno rispetto dell’art. 4 della L. 300/70, con riferimento al
raggiungimento degli standard correlati alla prestazione lavorativa effettuata;
Ø
in Azienda,
in occasione dei rientri previsti al precedente punto
12.
PROTEZIONE DATI PERSONALI. Azienda e lavoratore si impegnano a
rispettare, nella trasmissione dei dati che avviene durante lo svolgimento della
prestazione in forma di telelavoro, la normativa di cui al D.lgs. 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati
personali.
13.
COPERTURA ASSICURATIVA. Per quanto concerne la copertura assicurativa, i
rischi derivanti dall’attività di telelavoro devono essere ricondotti a quelli
previsti per la generalità dei lavoratori di Poste Italiane S.p.A;
14.
FORMAZIONE. Ai telelavoratori viene assicurata la fruizione di specifici
moduli formativi finalizzati a conoscere al meglio gli strumenti tecnici di
lavoro di cui disporranno e sulle caratteristiche che contraddistinguono lo
svolgimento della loro prestazione mediante il ricorso al telelavoro.
L’Azienda valuterà la possibilità di prevedere specifici moduli formativi anche
in favore del tutor.
I
telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e
allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività
nei locali d’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di
tali lavoratori.
15.
DIRITTI SINDACALI. Le Parti si danno atto che le particolari
caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti
e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva. In particolare, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 11
luglio 2007, viene assicurata la piena partecipazione alle attività ed
iniziative di natura sindacale svolte in Azienda, garantendo le comunicazioni
con i rappresentanti dei lavoratori.
In
fase di prima applicazione, le comunicazioni delle R.S.U. e delle OO.SS.
stipulanti il CCNL ai telelavoratori sono effettuate a cura delle strutture
aziendali mediante l’utilizzo di strumenti telematici. A tal riguardo, le OO.SS.
forniranno in formato elettronico all’Azienda le informazioni di carattere
sindacale da rendere al telelavoratore.
16.
OSSERVATORIO PARITETICO. Così come previsto dall’art. 30 del CCNL 11
luglio 2007, è costituito un apposito Osservatorio Paritetico composto da 2
componenti di parte Aziendale ed 1 componente per ciascuna Sigla Sindacale, che
avrà il compito di monitorare e valutare i risultati dei progetti, anche al fine
di verificarne gli effetti sulle condizioni personali e professionali sui
lavoratori e valutare eventuali interventi di adeguamento dell’istituto.
* * *
PROGETTO
SPERIMENTALE DI TELELAVORO IN AMBITO CONTACT CENTER
I.
Le Parti
convengono di avviare un progetto sperimentale di telelavoro domiciliare
nell’ambito organizzativo del Contact Center di Poste Italiane.
II.
Alle risorse
che svolgono la propria attività lavorativa nella forma del telelavoro si
applicano le disposizioni contrattuali e legali in materia, nonché quelle
contenute nella parte generale del presente accordo e, per quanto riguarda lo
specifico ambito organizzativo del Contact Center, le previsioni di cui ai punti
successivi.
III.
Il progetto
prevede la partecipazione di complessive n. 10 unità, di cui n. 2 unità presso
la sede di Roma e n. 8 unità presso la sede di Napoli.
Il progetto
ha la durata di mesi 6. La sperimentazione prenderà inizio entro il mese di
febbraio 2008.
Al progetto
potranno partecipare le risorse di livello “C”, ruolo Operatore Senior,
attualmente assegnate presso le sedi Contact Center di Roma e Napoli che operano
nel Servizio 186 per quanto concerne il sito di Roma e nel servizio off-line
prodotti postali per quanto concerne il sito di Napoli.
IV.
Gli
interessati devono presentare istanza volontaria di adesione al progetto alla
funzione Risorse Umane - Chief Network and Sales Office, Viale Europa n. 190 -
00144 Roma, entro e non oltre la data del 15/11/2007 mediante lettera
raccomandata A/R. A tal ultimo riguardo, farà fede la data del timbro
dell’Ufficio Postale accettante.
V.
L’abitazione del dipendente deve essere ubicata
nella Regione sede del Contact Center di assegnazione
e deve essere raggiungibile con connessione MPLS Telecom Italia.
VI.
Il
telelavoratore opera su una postazione lavorativa remota munita di apposita
scheda connessa all’architettura di sala del Contact Center mediante
collegamento
elettronico.
VII.
Le
caratteristiche tecniche della postazione lavorativa, la composizione della
stessa e le specifiche relative alla connessione telematica tra la postazione di
telelavoro e l’Azienda sono definite nel dettaglio
nell’allegato tecnico
che l’Azienda rilascerà al dipendente.
VIII.
Una volta
valutata positivamente da parte dell’Azienda l’idoneità dell’ambiente messo a
disposizione del dipendente ad ospitare la postazione di telelavoro, nonché la
ricorrenza delle condizioni tecnico/organizzative per l’istallazione della
postazione stessa, il lavoratore e l’Azienda stipuleranno un accordo individuale
per l’esecuzione della prestazione lavorativa nella forma del telelavoro
domiciliare secondo lo schema di accordo che si allega al presente verbale di
cui costituisce parte integrante (all. 1).
IX.
Resta
confermata l’assegnazione del dipendente presso la sede di lavoro del Contact
Center di Roma o di Napoli ed alle relative Unità Produttive.
X.
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE. La prestazione di lavoro viene svolta nel
rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di orario di lavoro e
nel rispetto dell’articolazione oraria applicata nella struttura organizzativa
di appartenenza.
La rilevazione
delle presenze e l’osservanza dell’orario di lavoro viene accertata attraverso
le fasi di Log-in e Log-off per inizio e termine della sessione lavorativa.
E’
previsto almeno un rientro mensile presso la sede di lavoro, da concordarsi con
il Responsabile della Struttura di appartenenza, per motivi connessi allo
svolgimento della prestazione, alla pianificazione del lavoro e ad ulteriori
necessità di integrazione e comunicazione diretta e, in generale, per eventuali
regolarizzazioni della propria posizione amministrativa.
Rientri
aggiuntivi potranno essere disposti dal Responsabile della Struttura per
ulteriori esigenze quali la partecipazione del dipendente ad interventi
formativi non previsti in modalità e-learning, prolungati malfunzionamenti o
guasti che non consentano il regolare svolgimento della prestazione lavorativa o
a seguito di motivata richiesta del lavoratore.
L’Azienda provvede, altresì, alla compensazione dei costi derivanti dal
funzionamento della postazione di lavoro attraverso il riconoscimento al
telelavoratore di un importo forfettario netto onnicomprensivo mensile
quantificato in € 48,00 che le Parti si riservano di aggiornare alla luce
dell’andamento tariffario.
I
costi relativi alla connessione con la rete aziendale sono a carico di Poste
Italiane S.p.A.
XI.
REVERSIBILITA’. Il rapporto di lavoro subordinato può essere convertito dalla
modalità di telelavoro alla modalità di lavoro in sede, prima della scadenza
prevista, su richiesta del lavoratore o di Poste Italiane S.p.A., mediante
lettera raccomandata da inviare da parte del lavoratore alla funzione Risorse
Umane - Chief Network and Sales Office, Viale Europa n. 190 - 00144 Roma e, per
conoscenza al Responsabile del Centro di applicazione, e da parte dell’Azienda
al domicilio del lavoratore, previo preavviso di mesi due. In tal caso, il
rapporto di lavoro continua e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano. L’Azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali delle eventuali revoche.
XII.
Per tutto
quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le disposizione di legge
e contrattuali in materia di lavoro subordinato.
XIII.
Le Parti si
incontreranno entro trenta giorni prima della scadenza della sperimentazione per
verificare l’andamento e le principali evidenze della sperimentazione stessa.
Per
Poste Italiane S.p.A. Per le OO.SS.
SLP – CISL
SLC – CGIL
UIL POST
SAILP – CONF.SAL
FAILP – CISAL
UGL – COMUNICAZIONI
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