Legge di conversione del DL 102/2013- mercoledì 6 novembre 2013
Il 24 ottobre 2013 è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge 102/2013, già approvato dalla Camera dei deputati. Per l’effettiva entrata in vigore è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le varie disposizioni è stato inserito in sede di conversione l’articolo 11 bis che amplia la possibilità di accedere alla pensione con le regole precedenti al riforma pensioni della legge 214/2011 per i familiari di disabili che usufruiscono del congedo biennale e di permessi ai sensi della legge 104/1992 nel limite di 2.500 soggetti.
L’articolo 11 bis prevede:
All’art. 24 comma 14 viene aggiunta la lettera e-ter che prevede la salvaguardia dall’applicazione delle regole pensionistiche precedenti la riforma pensioni Fornero per una nuova categoria di lavoratori.
Si tratta di coloro che nel corso dell’anno 2011 (quindi tra gennaio e dicembre) risultino:
- in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 (congedo biennale retribuito per assistenza a persone con handicap grave)
- o abbiano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33 c. 3 legge 104/1992
i quali:
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per raggiungere la decorrenza del diritto a pensione secondo le regole precedenti l’art. 24 legge 214/2011 entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 201/2011 (vale a dire entro il 6/1/2015).
Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza precedente il 1/1/2014 (quindi non spettano eventuali arretrati riferiti al periodo 2012-2013).
La salvaguardia è riconosciuta nel limite di 2.500 soggetti e per i seguenti limiti di spesa:
23 milioni € per il 2014 17 milioni € per il 2015 9 milioni € per il 2016 6 milioni € per il 2017 2 milioni € per il 2018
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento, se risulti raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previste dalla norma non prenderà in esame ulteriori istanze dirette ad ottenere questo beneficio.
Di seguito vi riportiamo il giudizio della nostra confederazione:
Non possiamo che apprezzare l’attenzione che questa volta è stata rivolta dal legislatore ai famigliari delle persone disabili per i quali in precedenza era stata prevista una salvaguarda estremamente limitata e che ora viene ampliata. Da un lato l’accesso al pensionamento non riguarda più solo i famigliari di figli disabili ma tutti coloro che si trovano in congedo straordinario per handicap nell’anno 2011 (e non solo alla data del 31/12/2011) a prescindere dal grado di parentela, dall’altro i previgenti requisiti pensionistici possono riguardare non solo la pensione con 40 anni di contributi ma anche la pensione di anzianità raggiunta con il requisito della quota oppure della pensione di vecchiaia, infine, in coerenza con le salvaguardie previste per i lavoratori in esodo, i requisiti possono essere maturati entro 36 mesi e non solo 24 mesi come previsto in precedenza.
Con questa misura, sono quindi oggi 139.130 i lavoratori salvaguardati, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori 6.000 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari secondo quanto previsto dalla legge di stabilità in corso di esame in Parlamento.
Documenti allegati:
Rsu & Rls
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