Congedi
parentali, congedi straordinari, prolungamento dell'astensione di maternità:
novità dall'INPS
Alcune recenti istruzioni
dell'INPS sono intervenute sulle agevolazioni lavorative riservate ai
genitori di bambini in tenera età legate al congedo di maternità, al congedo
parentale e al congedo straordinario di due anni.
Congedi parentali
L'articolo
32 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che i genitori, anche
adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo parentale
per assistere i figli fino agli otto anni di età.
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o
continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può
essere richiesto dal lavoratore padre.
Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza
però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.
Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, vedovo,"single",
o con affidamento esclusivo), questi potrà ottenere di assentarsi per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non
inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, quindi, se
entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è
elevato a undici mesi.
Sul concetto di "genitore solo" è intervenuto il
Messaggio INPS del 20 settembre 2007, n.
22911. La condizione di "genitore solo" sussiste anche quando
l'altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisce di
prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da
adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica.
Congedi parentali e
prolungamento dell'astensione facoltativa
L'articolo
33 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che entro i primi tre
anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato
dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la
lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a
prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di
tutela della maternità.
Il
Messaggio INPS 22578 del 17 settembre 2007
(correggendo le precedenti istruzioni della
Circolare n. 133 del 17 luglio 2000
paragrafo 2.2) precisa che il diritto al prolungamento dell'astensione
facoltativa decorre in modo diverso a seconda delle diverse fattispecie.
Il prolungamento dell'astensione facoltativa (art.
33 del D. Lgs. 151/2001) è riconoscibile, indipendentemente dal
diritto dell'altro genitore:
- alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre "sola ",
dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla nascita
del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.
In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa,
è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano
trascorsi i periodi di tempo che abbiamo riportato.
Compatibilità della
fruizione del congedo straordinario con gli altri congedi
Un'altra precisazione la
offre il
Messaggio INPS 22912 del 20 settembre 2007:
è possibile, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscano anche
contemporaneamente, del congedo di maternità o del congedo parentale e del
congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di
persone con handicap grave.
Con questa precisazione l'INPS corregge le precedenti istruzioni impartite
dalla Circolare 15 marzo 2001, n. 64.
La fruizione di tali congedi è invece incompatibile, sempre riferendosi allo
stesso figlio, con la fruizione dei benefici previsti dall'articolo
33 della Legge 104/1992 (prolungamento dell'astensione
facoltativa e permessi lavorativi).
Riassumendo a titolo
esemplificativo e riferendoci comunque allo stesso figlio:
1) Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art.
42/5 - D. Lgs. 151/2001) e permessi giornalieri fino a due ore (art.
33 - L. 104/1992): sono incompatibili.
2) Congedo di maternità o congedo parentale (art.
32 - D. Lgs. 151/2001) e congedo straordinario retribuito fino a
due anni (art.
42/5 - D. Lgs. 151/2001): sono compatibili.
3) Prolungamento dell'astensione facoltativa (art.
33 - L. 104/1992) e congedo straordinario retribuito fino a due
anni (art.
42/5 - D. Lgs. 151/2001): sono incompatibili.
e per completezza:
4) Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art.
42/5 - D. Lgs. 151/2001) e permessi mensili di tre giorni (art.
33 - L. 104/1992): sono incompatibili.
Congedi parentali: affido e adozione
L'articolo
36 del D. Lgs. 151/2001 prevede che, nel caso di adozione o
affido di un minore, i congedi parentali possono essere fruiti entro i primi
tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare elevando l'età
massima da otto a dodici anni.
Il
Messaggio INPS 22913 del 20 settembre 2007
precisa - a nostro avviso forzando non poco la norma - che quello dei tre
anni è anche il limite massimo entro cui è possibile fruire del congedo
parentale.
L'INPS propone un esempio: bambino che all'atto dell'adozione o affidamento
abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento
economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro
anni e tre mesi di vita del bambino.
Lo stesso Messaggio precisa anche il relativo trattamento economico durante
il congedo. Fino al sesto anno di età l'indennità (30% della retribuzione) è
riconosciuta indipendentemente dal reddito e per un massimo di sei mesi.
Fra i sei e i dodici anni del bambino, invece, l'indennità è subordinata
alle condizioni reddituali.
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