Agevolazioni telefoniche per le persone
con disabilità
Nella Gazzetta Ufficiale
del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione (3
ottobre 2007, n. 514/CONS) dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie -
nuove agevolazioni per le persone con disabilità.
L'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni è un ente indipendente ed autonomo
istituito per legge, che ha il compito di assicurare la corretta
competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i
cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare tutti i fornitori di
servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di servizi internet.
La Deliberazione 514/CONS
prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde (con
certificazione di sordomutismo). Altre agevolazioni per le altre tipologie
di disabilità erano già previste, le riassumiamo alla fine di questo
documento.
Agevolazioni telefoniche per i sordi
Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del
canone mensile sulla telefonia fissa. Non sono invece previste
agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico.
Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato di
sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di
comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo
la nascita o dopo la fase prelinguale).
L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con il
sordo. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né
tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile.
Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia"
(autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la
sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato
dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del
nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore
telefonico.
Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto dalla precedente
Deliberazione
1 giugno 2000, n. 314/00/CONS
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che condizionava l'esenzione
totale dal pagamento del canone, al possesso del DTS (Dispositivo
Telefonico per Sordi), requisito non più richiesto.
Altra facilitazione: gli
operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni
specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30
novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno
50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di
ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello
stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche
nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di
telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la
certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità
dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa riferimento alcuno
alle carte ricaricabili.
Agevolazioni telefoniche per i ciechi
Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano l'accesso ad
internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse agevolazioni
sull'uso di servizi internet dal cellulare).
Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente 90 ore mensili
di navigazione in internet. Si tratta di un monte ore significativo per
chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti (es. cosiddetti "Flat
ADSL") che non prevedano limiti orari. Si consiglia di comparare le offerte
(con limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche
l'eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o
modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.
Le agevolazioni spettano ai
ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai
ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi,
all'abbonato che conviva con la persona disabile. Per accedere alle nuove
facilitazioni è necessario presentare la certificazione sanitaria (Verbale
della Commissione dell'Azienda Usl) e, nel caso siano richieste da un
convivente, lo "stato-famiglia" (autocertificabile).
Anche in questo caso è previsto l'obbligo per l'abbonato convivente di
comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia cessato di far parte
del nucleo.
Tutti i trattamenti di
favore previsti dalla Deliberazione possono essere sottoscritti in occasione
di un nuovo abbonamento oppure possono essere attivati modificando il
"profilo tariffario" di un abbonamento già in essere.
Le agevolazioni telefoniche già previste
Nel giugno del 2000 (1
giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con
esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul
canone mensile di abbonamento. Non viene invece riconosciuta alcuna
agevolazione sul consumo di scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi
i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore
di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia
disoccupato.
Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di
trovarsi in difficoltà economica, non deve cioè superare un livello
di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base all'ISEE
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente), cioè del famoso
redditometro di cui tanto si parla. In estrema sintesi ricordiamo che l'ISEE
viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo e suddividendoli per
indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè
quanto più è numeroso il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE. Alcuni
correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un
anziano, un disabile o minori.
Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere
all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta
in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà
richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone
di abbonamento.
Un'ultima agevolazione, più
datata nel tempo, riguarda la telefonia mobile. Riconoscendo che il
telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di
soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una
specifica esenzione dal pagamento della relativa tassa di
concessione governativa dovuta mensilmente per chi è abbonato.
Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 - 21) che
prevede che la tassa non sia dovuta "per le licenze o i documenti
sostituitivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatonomica o
funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità
deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa
certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della
stipulazione dell'abbonamento".
Talvolta non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già
in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria
Azienda Usl per ottenere una ulteriore specifica attestazione. |