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AGEVOLAZIONI TELEFONICHE AI DISABILI - martedì 9 ottobre 2007

Agevolazioni telefoniche per le persone con disabilità

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/CONS) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un ente indipendente ed autonomo istituito per legge, che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare tutti i fornitori di servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di servizi internet.

La Deliberazione 514/CONS prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde (con certificazione di sordomutismo). Altre agevolazioni per le altre tipologie di disabilità erano già previste, le riassumiamo alla fine di questo documento.

Agevolazioni telefoniche per i sordi
Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico.
Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo la nascita o dopo la fase prelinguale).
L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con il sordo. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.
Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto dalla precedente Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che condizionava l'esenzione totale dal pagamento del canone, al possesso del DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), requisito non più richiesto.

Altra facilitazione: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno 50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.

Agevolazioni telefoniche per i ciechi
Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano l'accesso ad internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare).
Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente 90 ore mensili di navigazione in internet. Si tratta di un monte ore significativo per chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti (es. cosiddetti "Flat ADSL") che non prevedano limiti orari. Si consiglia di comparare le offerte (con limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche l'eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.

Le agevolazioni spettano ai ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi, all'abbonato che conviva con la persona disabile. Per accedere alle nuove facilitazioni è necessario presentare la certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell'Azienda Usl) e, nel caso siano richieste da un convivente, lo "stato-famiglia" (autocertificabile).
Anche in questo caso è previsto l'obbligo per l'abbonato convivente di comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia cessato di far parte del nucleo.

Tutti i trattamenti di favore previsti dalla Deliberazione possono essere sottoscritti in occasione di un nuovo abbonamento oppure possono essere attivati modificando il "profilo tariffario" di un abbonamento già in essere.


Le agevolazioni telefoniche già previste
Nel giugno del 2000 (1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.
Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, non deve cioè superare un livello di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), cioè del famoso redditometro di cui tanto si parla. In estrema sintesi ricordiamo che l'ISEE viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo e suddividendoli per indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE. Alcuni correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un anziano, un disabile o minori.
Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

Un'ultima agevolazione, più datata nel tempo, riguarda la telefonia mobile. Riconoscendo che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una specifica esenzione dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa dovuta mensilmente per chi è abbonato.
Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 - 21) che prevede che la tassa non sia dovuta "per le licenze o i documenti sostituitivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatonomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento".
Talvolta non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria Azienda Usl per ottenere una ulteriore specifica attestazione.
 

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