MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DECRETO 31 agosto 2007
Facolta' di
riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia
e adeguamento delle tabelle
per l'applicazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790,
della legge 27 dicembre 2007, n. 296.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che
riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai
lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la
facolta' di
riscattare i periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il successivo comma 790 della
citata legge
n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche
per
la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione
delle modalita' di esercizio della facolta' di riscatto
di cui al
precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle
emanate
per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4
della citata legge n. 53 del 2000;
Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante
disposizioni attuative
dell'art. 4 della predetta legge;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del
predetto decreto che,
ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4,
comma 2, della citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di
famiglia,
individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da
produrre a corredo
dell'istanza di congedo;
Visto l'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state
approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista
dall'anzidetta norma;
Considerato
che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006
dispone che siano adeguate le
predette tariffe;
Viste le
nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, trasmesse
con nota dell'8 marzo 2007;
Ritenuto che i criteri adottati dal predetto
Istituto sono idonei a
fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione del citato art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338;
Decreta:
Art. 1.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge
8 marzo
2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che
esercitano la facolta' di riscatto di
cui all'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,
devono comprovare, per i periodi di aspettativa
antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento
di un rapporto di lavoro subordinato, la
ricorrenza di gravi motivi di
famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale
21 luglio 2000, n. 278.
I predetti
lavoratori, all'atto della presentazione della domanda
di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con
riferimento a ciascuno dei casi di
cui al predetto comma 1 dell'art. 2, la
documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3 del
predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I soggetti in costanza di
lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa
documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo.
Gli
enti previdenziali interessati accertano,
anche mediante scambio di informazioni,
la scopertura contributiva del periodooggetto di riscatto nelle diverse
gestioni assicurative.
Art. 2.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai
fini dell'applicazione dell'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono
adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne
costituiscono parte integrante (allegato 1).
Per le domande presentate in data anteriore a quella di
entrata in vigore del
presente decreto, e non ancora definite, continuano ad Applicarsi le
tariffe approvate con il decreto ministeriale
19 febbraio 1981.
Il presente decreto sara'
inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31
agosto 2007
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Damiano
Il Ministro delle politiche per
la famiglia
Bindi
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti
il 16 ottobre 2007
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298
Allegato 1
TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13
DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 789 E 790 DELLA
LEGGE N. 296/2006
|