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Nuovi benefici fiscali - venerdì 31 luglio 2020
Il Decreto Legge n. 3/2020, convertito in Legge dalla L. n. 21 del 2 aprile 2020 e recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, ha apportato modifiche al trattamento integrativo del reddito di lavoro dipendente, abrogando dal 1 luglio 2020 il c.d. bonus Renzi, cioè il bonus di 80 euro spettante in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600 e in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600.
In luogo del suddetto bonus, il Decreto ha previsto, per le prestazioni di lavoro rese a decorrere dal 1° luglio 2020 le seguenti due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro:

Nuovo Bonus fiscale.
Si tratta di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo pari a 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021. Tale bonus, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, spetta ai titolari di un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 28.000 euro e con IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR, positiva.
Nuova Detrazione fiscale
Per coloro che abbiano un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, è prevista, in alternativa al bonus di cui al punto che precede, una detrazione fiscale sull’IRPEF lorda per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
La misura varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo e comporta una detrazione d’imposta di importo pari a circa 100 euro mensili per i redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (28.000 euro) mentre si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di 40.000 euro.

Analogamente a quanto previsto per il precedente bonus Renzi, le nuove misure vengono riconosciute in via automatica dal datore di lavoro sulla base dei dati reddituali in suo possesso, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2020 ed in misura rapportata al periodo di lavoro effettuato, l’Azienda provvederà ad applicare direttamente in busta paga il nuovo bonus fiscale o la nuova ulteriore detrazione in favore di ciascun dipendente il cui reddito previsionale annuo complessivo da lavoro dipendente soddisfi i requisiti di cui sopra.
Si segnala che, in sede di conguaglio (cioè con le competenze del mese di dicembre o all’atto della cessazione dal servizio, se precedente), l’Azienda verificherà la sussistenza dei requisiti reddituali sulla base del reddito da lavoro dipendente effettivamente corrisposto dalla medesima e, ove rilevi la mancata spettanza del bonus o della detrazione, provvederà al recupero in busta paga dell’importo indebitamente percepito.

Tale recupero, qualora ecceda i 60 euro, verrà effettuato in 8 rate di pari importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
I dipendenti che possiedano altri redditi da lavoro dipendente o assimilati (diversi da quelli erogati dall’Azienda) utili ai fini del raggiungimento delle soglie suindicate e che determinino il venir meno del diritto ai benefici in esame, sono invitati a darne comunicazione al proprio Focal Point, affinché possa essere bloccato o sospeso il riconoscimento del beneficio fiscale e regolarizzata la propria posizione verso l’erario. A tal fine, dovrà essere compilata, firmata e consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R alla propria funzione di Gestione del Personale la dichiarazione allegata al presente comunicato. Tale dichiarazione sarà disponibile a decorrere da settembre p.v. anche sull’applicativo Self Service Richieste Amministrative accessibile da postazione o via web.
Laddove la percezione di ulteriori redditi faccia emergere la non spettanza del bonus o della detrazione, l’Azienda interromperà l’applicazione del beneficio fiscale e provvederà, in fase di conguaglio, al recupero dell’importo indebitamente percepito, secondo le modalità suindicate.
In caso di mancata comunicazione all’Azienda degli ulteriori redditi che determinino il venir meno dei requisiti di accesso alle misure in parola, sarà onere del dipendente darne evidenza all’Agenzia delle Entrate in occasione della dichiarazione dei redditi, ai fini dell’applicazione del corretto regime fiscale e dei conseguenti conguagli, secondo le modalità ordinarie.
Le funzioni di Amministrazione del personale competenti sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento necessario.

Documenti allegati:
Dichiarazione di rinuncia

 
 
 Rsu & Rls
 
 
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