DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- martedì 13 maggio 2008
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULL'ENERGIA ELETTRICA PER I
NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO E PER LE PERSONE
CHE USANO APPARECCHI ELETTROMEDICALI SALVAVITA.
Al momento attuale il riferimento normativo è il Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre
2007.
Dopo la nota liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica, il Legislatore, sulla scorta di direttive
comunitarie, ha previsto forme di tutela dei clienti più
svantaggiati.
Il Decreto, infatti, determina i criteri per “la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta
per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizione di salute”.
Chi ne ha
diritto
La compensazione, in realtà, è prevista per due
categorie di utenti: per i clienti domestici in
condizioni di disagio economico e i clienti domestici
utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche.
Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) del nucleo,
indicato in 7500 euro anni, e parametrato sulla
composizione del nucleo familiare stesso.
L’agevolazione per chi usa apparecchiature medico
terapeutiche, merita una precisazione: ci si riferisce
alle solo apparecchiature necessarie all’esistenza in
vita di chi le usa. Sono certamente inclusi gli
apparecchi attinenti la funzione respiratoria
(ventilatori, concentratori di ossigeno,
broncoaspiratori ecc), alla funzione urinaria (dialisi a
domicilio) e alla funzione alimentare (pompe enterali,
infusori ecc.).
Non sono inclusi servoscala, piattaforme elevatrici,
caricabatterie per carrozzine, ascensori, ed altri
apparecchi utili all’autonomia personale, ma non
indispensabili alla “esistenza in vita”.
Le compensazioni dovrebbero produrre un risparmio per
l’utente medio indicativamente del 20%.
Le due compensazioni (disagio economico e apparecchi
medicali) sono cumulabili.
Da quando?
Le compensazioni decorrono dal primo gennaio 2008, ma
diverranno operative solo dopo l’approvazione di uno
specifico provvedimento dell’Autorità per l'energia
elettrica e il gas. Il provvedimento, non ancora
emanato, è atteso entro l’estate. Il provvedimento è
strettamente necessario anche sotto il profilo
organizzativo.
È da ritenere che, dopo l’approvazione del
provvedimento, verranno restituiti i “risparmi”
pregressi, cioè dal primo gennaio 2008 in poi.
Dove?
Il Decreto individua i responsabili dell’accoglimento
e delle verifiche delle domande nei Comuni di residenza
dell’utente.
Presso i Comuni andranno quindi presentate domande, ISEE
del nucleo e certificazione relativa all’uso di
apparecchi medicali necessari per l’esistenza in vita
che verrà rilasciata, nei modi ancora da definire,
dall’Azienda Usl di residenza.
In allegato il testo del decreto.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28
dicembre 2007
“Determinazione dei criteri per la definizione delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di
salute.”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 febbraio 2008, n. 41)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro
delle attività produttive, adottato d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, siano definiti criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare
una revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in
particolare l'art. 2, comma 12, lettera e), ai sensi del
quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di
seguito Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base,
i parametri e gli altri elementi di riferimento per
determinare le tariffe elettriche, nonchè le modalità di
recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di
realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale,
di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle
risorse;
Visto il provvedimento CIP n. 34/1974, che ha istituito
la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente
pubblico non economico che svolge la sua attività nel
settore energetico con competenze in materia di
riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni
patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas e dalle altre amministrazioni
competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri
generali di sistema;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 concernente «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A).» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali
integrativi per la definizione delle tariffe
dell'elettricità e del gas, il quale prevede che
l'Autorità definisca le modalità di imputazione degli
oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine
di minimizzare il costo complessivo dell'intervento e di
rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle
diverse tipologie di utenza;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25
convertito con legge 17 aprile 2003, n. 83 ed in
particolare l'art. 2, comma 5, secondo cui, al fine di
tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema
energetico nazionale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, possono essere individuati
ulteriori oneri generali afferenti al sistema
energetico;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3,
comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino
«misure adeguate per tutelare i clienti finali ed
assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili,
un'adeguata protezione, comprese misure atte a
permettere loro di evitare l'interruzione delle
forniture»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del
settore energetico, nonchè di delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia che prevede tra gli obiettivi generali di
politica energetica, in particolare, la tutela degli
utenti-consumatori, con particolare riferimento alle
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante
misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia convertito con modificazioni con la legge 3
agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con
il quale è stata introdotta la disciplina in materia di
definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
recante disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
«testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 ove, all'art. 4, è definita la
famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
conviventi nella medesima residenza;
Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n.
233 in base al quale le originarie attribuzioni del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
materia di politiche sociali e assistenza, spettano al
Ministro della solidarietà sociale;
Visto l'art. 1, comma 19, lettera e) del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio
2006, n. 233 in base al quale le attribuzioni del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
materia di politiche per la famiglia sono state
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2006 con il quale, in particolare,
sono state delegate al Ministro delle politiche per la
famiglia le iniziative necessarie per la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle
misure di sostegno alla famiglia;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato e, in particolare l'art. 1,
commi 362, 363, 364 e 365; con cui è costituito un Fondo
da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di
riduzione dei costi della fornitura energetica a
finalità sociali;
Visti i documenti di consultazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas sulla «Revisione del
sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa
tensione a partire dall'1° luglio 2007», pubblicati in
data 18 gennaio 2007 e in data 21 maggio 2007;
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 13 giugno 2007, n. 135/2007,
concernente tariffe per i servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata
ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione
in vigore dall'1° luglio 2007»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della
fascia di clienti finali in condizioni di disagio
economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica, è opportuno utilizzare un indicatore
che definisca criteri unificati di valutazione della
situazione economica del relativo nucleo familiare;
Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento
ampliamente utilizzato sul territorio nazionale per
l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;
Considerato che i Comuni sono titolari delle competenze
relative alla gestione della procedura di accesso a
prestazioni sociali e assistenziali;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
Ritenuto che la direttiva europea 2003/54/CE prevede
l'adozione da parte degli Stati membri di misure di
tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali è
opportuno ricomprendere non solo i clienti domestici in
condizioni di disagio economico, ma anche quelli in
gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo
di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la
loro esistenza in vita e alimentate ad energia
elettrica;
Ritenuto necessario introdurre, nell'ambito della
revisione dei meccanismi tariffari per l'utenza
domestica, misure di compensazione per la tutela dei
clienti domestici di cui sopra, da coprire tramite una
componente tariffaria a carico di tutti gli utenti del
sistema elettrico, prevedendo anche la modulazione delle
componenti a copertura degli oneri di sistema;
Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di
protezione sociale a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in
ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema
tariffario applicato alla generalità dell'utenza,
prevedendo altresì meccanismi periodici di monitoraggio
dell'efficacia dell'applicazione delle misure di
compensazione di cui al presente decreto;
Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di cumulare
le agevolazioni per i clienti domestici che, versando in
condizioni di disagio economico, si trovano anche in
gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo
di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la
loro esistenza in vita e alimentate ad energia
elettrica;
Ritenuto opportuno che la compensazione della spesa
sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia
riconosciuta in ragione di un livello di potenza
impegnata e di consumo di energia elettrica coerente con
il numero di componenti della famiglia anagrafica e con
le ordinarie apparecchiature di uso domestico;
Ritenuto necessario che, per il riconoscimento delle
agevolazioni ai clienti finali domestici che versano in
gravi condizioni di salute tali da richiedere l'uso di
apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la
loro esistenza in vita e alimentate ad energia
elettrica, siano previsti livelli di potenza impegnata e
livelli di consumi di energia elettrica compatibili con
le tipologie delle suddette apparecchiature;
Ritenuto opportuno che le procedure per l'accesso e
l'attivazione del meccanismo di compensazione di cui al
presente provvedimento facciano riferimento ai comuni,
in considerazione della gestione sinergica dei
meccanismi di agevolazione che già svolgono, anche con
riferimento alle agevolazioni del settore gas ad essi
già affidate;
Ritenuto di utilizzare le disponibilità finanziarie del
Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.
1, comma 362, per la copertura degli eventuali maggiori
oneri sostenuti dai Comuni per le procedure le attività
di gestione delle procedure di accesso e attivazione del
meccanismo di compensazione tariffaria di cui al
presente decreto;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'uniformità del
riconoscimento delle agevolazioni individuare una soglia
unica, a livello nazionale, del valore dell'Indicatore
di Situazione Economica Equivalente;
Visto il parere favorevole dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas reso con deliberazione 15 ottobre
2007, n. 262, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
legge n. 25 del 2003, convertito nella legge n. 83 del
2003;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata
Stato regioni, città e autonomie locali espresso nella
seduta del 30 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari rilasciati in data 29 novembre 2007, 5
dicembre 2007 e 6 dicembre 2007 ai sensi della legge 17
aprile 2003, n. 83, e tenuto conto delle osservazioni
formulate;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta
per la fornitura di energia elettrica per i clienti
domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art.
1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonchè per i clienti domestici in grave condizione di
salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e
alimentate ad energia elettrica.
2. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento
tariffario per i clienti domestici del settore
elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
definisce la compensazione della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di
cui al comma 1, in modo che la stessa:
a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e
trasparenti;
c) promuova un uso efficiente delle risorse.
3. La compensazione di cui al comma 1 è applicata alla
spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota
fissa e delle quote variabili relative ai consumi di
energia elettrica, incluse le componenti A e UC
applicate alla clientela domestica agevolata.
4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa
di cui al presente decreto sono inclusi tra gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico. Per la
copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas istituisce una apposita componente
tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che
alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per
il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della
medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti
dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di
cui al comma 1.
Art. 2. Criteri di compensazione per i clienti domestici
in condizioni di disagio economico
1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario,
la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura
di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici
in condizioni di effettivo disagio economico, in forma
parametrata al numero di componenti la famiglia
anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di
energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile
con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature
elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre
una riduzione della spesa dell'utente medio
indicativamente del 20%.
2. L'Autorità provvede a definire le modalità
applicative, secondo criteri di equità e di graduale
superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi
attualmente esistenti, mitigando le conseguenze
economiche sulle categorie di clienti domestici,
negativamente interessati dalla manovra.
3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni
di effettivo disagio economico, è utilizzato come
riferimento l'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso,
contestualmente alla revisione del sistema tariffario
applicato alla generalità dell'utenza, hanno diritto
alla compensazione della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica i clienti domestici con
ISEE fino a 7.500 euro.
Art. 3. Criteri di compensazione per i clienti domestici
utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche
1. La compensazione della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti
domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in
vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di
compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo
di dette apparecchiature.
2. A tal fine, l'Autorità sottopone all'approvazione del
Ministero dello sviluppo economico possibili modalità
compensative, entro il 1° gennaio 2008, riferite sia al
maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di
energia elettrica connessi all'utilizzo delle
apparecchiature di cui al comma 1.
3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 è
cumulabile con la compensazione prevista dall'art. 2,
comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di
ammissibilità.
Art. 4. Gestione dell'ammissione alla compensazione
della spesa per la fornitura di energia elettrica
1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli artt.
2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta
apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta,
per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è
riferita alle forniture di energia per una sola
abitazione di residenza dei componenti il nucleo
familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'art.
2, comma 3.
2. Il comune, anche attraverso supporto informatico,
valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa
verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo
familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel
limite indicato all'art. 2, comma 4 ovvero previa
presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda
sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi
condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo
familiare tali da richiedere l'utilizzo delle
apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la
loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica
di cui all'art. 3, comma 1.
3. In caso di esito positivo della procedura di
ammissione, il comune rilascia al cliente di cui al
comma 1, un certificato che riconosce la titolarità a
godere della compensazione e comunicano al soggetto
competente, individuato ai sensi del comma 5, gli
elementi informativi necessari alla gestione dei clienti
tutelati.
4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle
richieste formulate ai sensi del comma 1, il comune
provvede ordinariamente in via diretta, fatte salve le
facoltà previste dalle disposizioni di cui al titolo II,
capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con
proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua:
a) il soggetto della filiera elettrica competente a
ricevere il certificato nonchè gli elementi informativi
di cui al comma 3, e a gestire ed erogare la
compensazione;
b) le modalità con cui la medesima compensazione è
trasferita ai clienti finali.
6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica è
tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso
alla propria rete risulti effettivamente titolare della
potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e
che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di
cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di
cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini
dell'attuazione delle procedure di distacco programmato,
fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero
della salute, ai fini della individuazione delle
apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1.
7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare
con tempestività all'impresa fornitrice di energia
elettrica il venir meno delle condizioni di cui all'art.
1, comma 1 del presente decreto e la relativa
decorrenza.
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento
tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas può prevedere
l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un
periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle
agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.
2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per
l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi
da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle
disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora
gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente
decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e
delle finanze, della famiglia e della solidarietà
sociale al fine dell'adozione di disposizioni
modificative ed integrative.
4. Il presente decreto è inviato alla registrazione
della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2007
Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze:Padoa
Schioppa
Il Ministro della solidarietà sociale: Ferrero
Il Ministro per le politiche della famiglia: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività
produttive, Registro n. 1, foglio n. 87
Non
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