IL MINISTRO BRUNETTA PROPONE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992
Il
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha
diffuso, ufficialmente, tramite il proprio
sito istituzionale il comunicato stampa che riportiamo
integralmente di seguito.
“19/09/2008 - Assenze per malattia e legge 104: Brunetta
presenta emendamenti al DDL 1441
Il
ministro Renato Brunetta, in accordo con i ministri Ignazio
La Russa e Roberto Maroni, ha presentato oggi al ministro
per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito alcuni
emendamenti al disegno di legge 1441 in discussione alla
Camera, tesi a perfezionare e chiarire le norme del decreto
legge 112 relative alle assenze per malattia nonché a
modificare la legge 104 riguardante i permessi per i
diversamente abili e i loro famigliari.
In
particolare, con un emendamento si interviene per evitare la
riduzione del trattamento economico del personale del
comparto sicurezza e difesa (ivi compreso i Vigili del
Fuoco) in caso di assenza per malattia: l’obiettivo è quello
di evitare che il predetto personale sia gravato da una
riduzione (oltre il quadruplo) del trattamento economico
maggiore di quella applicata agli altri dipendenti pubblici.
Inoltre sono eliminati i dubbi interpretativi per la
retribuzione accessoria su alcune tipologie di assenza, ad
esempio per i donatori di sangue e per i genitori e i
parenti (se dipendenti pubblici) che assistono soggetti
portatori di handicap grave. Per quanto riguarda gli
interventi sulla 104, questi riguardano la quantificazione
dei permessi in 18 ore mensili; la restrizione al coniuge,
ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della
platea di soggetti che possono fruire dei permessi per
assistere il portatore di handicap; l’introduzione della
distanza massima stradale di 100 km tra il Comune di
residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di
residenza del soggetto che presta assistenza; la
precisazione che all’interno del medesimo nucleo familiare i
permessi possono essere usufruiti da un solo dipendente.
Quest’ultimo non deve comunque trovarsi in situazione di
handicap grave, a meno che non si tratti di genitore con
handicap grave che presti assistenza a figlio con handicap
grave.”
Le
effettive intenzioni del Ministro trasparivano già nella
Circolare 5 settembre 2008, n. 8, già
commentata nel nostro sito. La Circolare era
meno rigida
della precedente emessa dallo stesso Dicastero e più
aderente alla normativa vigente anche per timore di
contenziosi sfavorevoli. Tuttavia, nell’ultimo capitolo, si
precisava “in
previsione di un eventuale
riordino della disciplina
allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto
sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia
ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di
assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari
con handicap in situazione di gravità.”
Il
Ministero si è affrettato a proporre
modifiche all’articolo
33
della
Legge 104/1992 proprio per rendere più incisive, e
supportate da un dettato normativo approvato dal Parlamento,
le restrizioni ai permessi lavorativi.
Il testo dell’emendamento al
Progetto di Legge 1441
non è ancora stato diffuso. Rimandiamo, quindi, l’analisi
dettagliata al momento del deposito del testo alla Camera
dei Deputati.
Peraltro, il Progetto di Legge di iniziativa governativa n.
1441
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria) sta seguendo un
iter piuttosto anomalo e attualmente risulta ampiamente
stralciato dall’aula. Ma queste sono notazioni tecniche
marginali.
Vediamo piuttosto il significato pratico delle intenzioni
già espresse e ora formalizzate, dal Ministro per la
Funzione Pubblica, Renato Brunetta.
Attenzione:
se finora la questione interessava solo i
dipendenti pubblici,
nel caso venisse modificata la Legge 104/1992 le restrizioni
riguarderebbero
anche i dipendenti privati.
La
quantificazione dei permessi in 18 ore mensili
Il
Ministero ritorna all’ipotesi già vagheggiata nel Decreto
Legge 112 (poi convertito con modificazioni dalla
Legge 133/2008).
L’intento è di
tradurre i tre giorni di permesso mensile
previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 in un
monte ore
massimo mensile: 18 ore.
Questo perché? Per evitare che il lavoratore scelga
sistematicamente come giorni di permesso lavorativo quelli
in cui l'orario è maggiore (esempio, rientri pomeridiani
lunghi) e il conteggio sia comunque pari a 3 giorni.
Un esempio. Supponiamo che in un azienda sia previsto una
volta alla settimana una giornata lavorativa di 8 ore,
quindi più lunga delle altre. Se il lavoratore fruisce dei
permessi a giorni (tre) e sceglie sempre quella giornata,
alla fine del mese avrà fruito di 24 ore di permesso. Fino
ad oggi la legge glielo consente. Con la modifica proposta
dal Ministro Brunetta, non sarebbe più possibile.
Restrizione
della platea dei beneficiari
L’emendamento previsto dal Ministero prevede “la
restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il
secondo grado della platea di soggetti che possono fruire
dei permessi per assistere il portatore di handicap.”
Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992
sono concessi ai
parenti e
affini fino
al terzo grado
oltre che al coniuge.
Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e
sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di
secondo grado. Zii
e nipoti (figli di un fratello o una
sorella) sono parenti di terzo grado. Questi ultimi
verrebbero esclusi
nel caso venisse accolto l’emendamento in questione.
L’affinità, poi, è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui ciascuno
è parente di uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro
coniuge. Ad esempio il suocero è affine di primo grado, in
quanto parente di primo grado della moglie.
Il Ministero propone anche
“la
precisazione che all’interno del medesimo nucleo familiare i
permessi possono essere usufruiti da un solo dipendente.”
L’affermazione è ambigua e andrà verificata nel testo
ufficiale. Sembra una locuzione ripetitiva: già attualmente
un solo lavoratore può fruire dei permessi per assistere un
disabile. Ma potrebbe anche significare che nel caso ci
siano due disabili
in un nucleo familiare, i permessi vengono concessi solo, ad
esempio, ad uno dei due genitori. In tal caso non è chiaro
se il lavoratore può raddoppiare i permessi.
L’ultima affermazione riguarda il caso del
lavoratore disabile che fruisce dei permessi lavorativi
in proprio e li richiede anche per assistere un familiare
con handicap grave.
Il Ministero propone che il lavoratore che richiede i
permessi
“non
deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave, a
meno che non si tratti di genitore con handicap grave che
presti assistenza a figlio con handicap grave.”
Quindi, ad esempio, il lavoratore disabile non può chiedere
i permessi per assistere la moglie che sia persona con
handicap grave.
Distanza
massima fra le abitazioni
La Legge 53/2000 aveva modificato l’articolo 33 della Legge
104/1992 abrogando l’obbligo di convivenza con la persona
disabile e sostituendo quel vincolo con la condizione di “assistenza continua ed esclusiva”. L’individuazione
operativa di questi concetti è sempre stata
piuttosto complessa ed è stata oggetto di numerose
circolari degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP, in
particolare).
Su questo complicato aspetto il Ministero si sofferma solo
sulla distanza
minima stradale fra tra il Comune di
residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di
residenza del soggetto che presta assistenza, proponendo di
fissare, per legge, il limite massimo di 100 chilometri.
Si rimanda
per approfondimenti alla pubblicazione del testo
dell’emendamento.