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IL MINISTRO BRUNETTA PROPONE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 - martedì 23 settembre 2008

IL MINISTRO BRUNETTA PROPONE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992

Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha diffuso, ufficialmente, tramite il proprio sito istituzionale il comunicato stampa che riportiamo integralmente di seguito.

“19/09/2008 - Assenze per malattia e legge 104: Brunetta presenta emendamenti al DDL 1441
Il ministro Renato Brunetta, in accordo con i ministri Ignazio La Russa e Roberto Maroni, ha presentato oggi al ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito alcuni emendamenti al disegno di legge 1441 in discussione alla Camera, tesi a perfezionare e chiarire le norme del decreto legge 112 relative alle assenze per malattia nonché a modificare la legge 104 riguardante i permessi per i diversamente abili e i loro famigliari.
In particolare, con un emendamento si interviene per evitare la riduzione del trattamento economico del personale del comparto sicurezza e difesa (ivi compreso i Vigili del Fuoco) in caso di assenza per malattia: l’obiettivo è quello di evitare che il predetto personale sia gravato da una riduzione (oltre il quadruplo) del trattamento economico maggiore di quella applicata agli altri dipendenti pubblici. Inoltre sono eliminati i dubbi interpretativi per la retribuzione accessoria su alcune tipologie di assenza, ad esempio per i donatori di sangue e per i genitori e i parenti (se dipendenti pubblici) che assistono soggetti portatori di handicap grave. Per quanto riguarda gli interventi sulla 104, questi riguardano la quantificazione dei permessi in 18 ore mensili; la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap; l’introduzione della distanza massima stradale di 100 km tra il Comune di residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di residenza del soggetto che presta assistenza; la precisazione che all’interno del medesimo nucleo familiare i permessi possono essere usufruiti da un solo dipendente. Quest’ultimo non deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave, a meno che non si tratti di genitore con handicap grave che presti assistenza a figlio con handicap grave.”

Le effettive intenzioni del Ministro trasparivano già nella Circolare 5 settembre 2008, n. 8, già commentata nel nostro sito. La Circolare era meno rigida della precedente emessa dallo stesso Dicastero e più aderente alla normativa vigente anche per timore di contenziosi sfavorevoli. Tuttavia, nell’ultimo capitolo, si precisava “in previsione di un eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità.”

Il Ministero si è affrettato a proporre modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 proprio per rendere più incisive, e supportate da un dettato normativo approvato dal Parlamento, le restrizioni ai permessi lavorativi.
Il testo dell’emendamento al Progetto di Legge 1441 non è ancora stato diffuso. Rimandiamo, quindi, l’analisi dettagliata al momento del deposito del testo alla Camera dei Deputati.
Peraltro, il Progetto di Legge di iniziativa governativa n. 1441 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sta seguendo un iter piuttosto anomalo e attualmente risulta ampiamente stralciato dall’aula. Ma queste sono notazioni tecniche marginali.
Vediamo piuttosto il significato pratico delle intenzioni già espresse e ora formalizzate, dal Ministro per la Funzione Pubblica, Renato Brunetta. Attenzione: se finora la questione interessava solo i dipendenti pubblici, nel caso venisse modificata la Legge 104/1992 le restrizioni riguarderebbero anche i dipendenti privati.

La quantificazione dei permessi in 18 ore mensili

Il Ministero ritorna all’ipotesi già vagheggiata nel Decreto Legge 112 (poi convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008).
L’intento è di tradurre i tre giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 in un monte ore massimo mensile: 18 ore.
Questo perché? Per evitare che il lavoratore scelga sistematicamente come giorni di permesso lavorativo quelli in cui l'orario è maggiore (esempio, rientri pomeridiani lunghi) e il conteggio sia comunque pari a 3 giorni.
Un esempio. Supponiamo che in un azienda sia previsto una volta alla settimana una giornata lavorativa di 8 ore, quindi più lunga delle altre. Se il lavoratore fruisce dei permessi a giorni (tre) e sceglie sempre quella giornata, alla fine del mese avrà fruito di 24 ore di permesso. Fino ad oggi la legge glielo consente. Con la modifica proposta dal Ministro Brunetta, non sarebbe più possibile.

Restrizione della platea dei beneficiari

L’emendamento previsto dal Ministero prevede “la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap.”
Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado oltre che al coniuge.
Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella) sono parenti di terzo grado. Questi ultimi verrebbero esclusi nel caso venisse accolto l’emendamento in questione.
L’affinità, poi,  è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui ciascuno è parente di uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Ad esempio il suocero è affine di primo grado, in quanto parente di primo grado della moglie.
Il Ministero propone anche “la precisazione che all’interno del medesimo nucleo familiare i permessi possono essere usufruiti da un solo dipendente.”
L’affermazione è ambigua e andrà verificata nel testo ufficiale. Sembra una locuzione ripetitiva: già attualmente un solo lavoratore può fruire dei permessi per assistere un disabile. Ma potrebbe anche significare che nel caso ci siano due disabili in un nucleo familiare, i permessi vengono concessi solo, ad esempio, ad uno dei due genitori. In tal caso non è chiaro se il lavoratore può raddoppiare i permessi.
L’ultima affermazione riguarda il caso del lavoratore disabile che fruisce dei permessi lavorativi in proprio e li richiede anche per assistere un familiare con handicap grave.
Il Ministero propone che il lavoratore che richiede i permessi “non deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave, a meno che non si tratti di genitore con handicap grave che presti assistenza a figlio con handicap grave.”
Quindi, ad esempio, il lavoratore disabile non può chiedere i permessi per assistere la moglie che sia persona con handicap grave.

Distanza massima fra le abitazioni

La Legge 53/2000 aveva modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992 abrogando l’obbligo di convivenza con la persona disabile e sostituendo quel vincolo con la condizione di “assistenza continua ed esclusiva”. L’individuazione operativa di questi concetti è sempre stata piuttosto complessa ed è stata oggetto di numerose circolari degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP, in particolare).
Su questo complicato aspetto il Ministero si sofferma solo sulla distanza minima stradale fra tra il Comune di residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di residenza del soggetto che presta assistenza, proponendo di fissare, per legge, il limite massimo di 100 chilometri.

Si rimanda per approfondimenti alla pubblicazione del testo dell’emendamento.


Non sono presenti documenti allegati.


Documenti allegati:

 
 
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