MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992: RITIRATO L'EMENDAMENTO- sabato 4 ottobre 2008
MODIFICHE
ALLA LEGGE
104/1992: RITIRATO L'EMENDAMENTO
Avevamo dato notizia nei giorni scorsi di un comunicato del
Ministero della Funzione pubblica, relativo alle intenzioni
del Governo di modificare l'articolo 33 della Legge 104/1992
per la parte relativa ai permessi ai lavorativi che assisto
parenti e affini con handicap grave. L'intenzione era stata
formalizzata in uno specifico emendamento a progetto di
legge 1441-quater (Collegato alla Finanziaria) in
discussione alla Camera. Al momento della pubblicazione il
testo dell'emendamento non era ancora disponibile.
Nel frattempo l'emendamento presentato alla Camera è stato
pubblicato e, nella giornata di ieri, ritirato dallo stesso
Governo in Commissione Lavoro alla Camera, sotto la spinta
delle critiche degli stessi membri di quella Commissione.
È comunque molto interessante conoscere i contenuti di
quell'emendamento che riportiamo integralmente in calce al
presente.
L’emendamento proposto dal Governo prevedeva
l’abrogazione dell’articolo 20 della Legge 53/2000. Quella
disposizione modificava il testo originario dell’articolo 33
della Legge 104/1992 prevedendo che i permessi potessero
essere concessi al lavoratore dipendente anche quando il
coniuge non ne aveva diritto (perché lavoratore autonomo o
perché disoccupato o perché casalinga).
Si tratta di una norma che accoglie un’istanza seria e
motivata in particolare dalla considerazione che il carico
assistenziale di un figlio non può essere completamente a
carico del genitore non lavoratore.
L’emendamento proposto riportava la situazione a prima del
2000, anno di approvazione, a larghissima maggioranza, della
Legge 53.
Durata dei permessi
La modificazione proposta dal Governo era,
nell’emendamento ritirato, piuttosto subdola. Dalla
locuzione “tre giorni di permesso mensile” si
passava a “un permesso pari a tre giorni”. La nuova
definizione apriva la strada ad un contingentamento orario
nella fruizione di tali permessi.
Condizioni sanitarie
Altra modificazione proposta, apparentemente innocua,
riguardava i requisiti sanitari per accedere ai permessi.
Come è noto la fruizione è condizionata da uno specifico
accertamento di handicap con connotazione di gravità
(articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), verbale
rilasciato dalle Commissioni operanti nelle Aziende Usl.
Nel testo proposto dal Governo non è più presente il
riferimento a quello specifico verbale, ma alla “grave
disabilità”, concetto comprensibile nel senso comune, ma non
definito sotto il profilo medico legale e non dimostrabile
automaticamente con alcun certificato. Anche questa nuova
definizione apriva la strada a successive probabili
evoluzioni in cui il certificato di handicap grave non
sarebbe stato più sufficiente e, verosimilmente, sarebbe
stata richiesta una ulteriore valutazione medico legale.
Esclusività e continuità dell’assistenza
I concetti di continuità ed esclusività di assistenza sono
stati finora mal definiti dal Legislatore, ma rappresentano
i due requisiti che consentono la fruizione dei permessi
lavorativi anche in assenza di convivenza.
Nell’emendamento il Governo non reintroduce l’obbligo della
convivenza, ma enfatizza il concetto di esclusività. Avendo
abrogato – come già detto – l’articolo 20 della legge
53/2000, ne deriva che i permessi non sarebbero più stati
concessi nel caso in cui il disabile convivesse con un altro
familiare.
Inoltre il Ministero precisa che i permessi possono essere
concessi solo nel caso di convivenza o di distanza massima
dall’abitazione della persona disabile da assistere di 100
chilometri. Un’indicazione simile esiste già nella prassi
adottata da INPS.
Parenti e affini
L’emendamento previsto dal Governo prevede la restrizione
al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado
della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per
assistere il portatore di handicap.
Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992
sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado oltre
che al coniuge. Sono parenti di primo grado i figli e
genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e
nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di
un fratello o una sorella) sono parenti di terzo grado.
Controlli
Il Ministero si riserva esplicitamente la possibilità di
controlli serrati sui requisiti alla concessione dei
permessi lavorativi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a raccogliere dati specifici,
con deroghe anche alla normativa sulla privacy, sulla
fruizione dei permessi lavorativi suddivisi per dipendente.
Questi dati devono essere inviati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che costituisce una specifica banca
dati.
Anche questa parte dell’emendamento è stata ritirata.
Non sono
presenti documenti
allegati.
Documenti allegati:
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