PERMESSI
LAVORATIVI 104: APPROVATI IN COMMISSIONE LAVORO NUOVI
EMENDAMENTI
Approda all’aula della Camera, la discussione del disegno di
legge 1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle
Commissioni di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso
Governo.
Il testo contiene, come noto, anche una modifica all’articolo 33
della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che
assistono familiari con handicap grave. Modifica, lo
rimarchiamo, che riguarda sia i
dipendenti pubblici
che i dipendenti
privati.
Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta
azione del Governo che ha presentato – in fasi successive –
diverse proposte di modifiche all’articolo 33. Dopo ripetute
bocciature in Commissione lavoro, quello che riportiamo in calce
è la versione accettata e che verrà votata dalla Camera. I
margini di manovra per possibili emendamenti sono praticamente
inesistenti: verosimilmente il Governo porrà la fiducia.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge
104/1992 proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità
a diventare formalmente legge. L’effetto, a tutta prima, appare
piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del
Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove
disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative
ministeriali e degli istituti previdenziali.
Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma
dell’articolo 33 – che viene sostituito - e riguarda proprio la
definizione degli aventi diritti ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da
assistere, potranno godere dei
tre giorni di permesso
mensile retribuito:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado.
I parenti ed affini
di terzo grado possono fruire dei permessi
lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap
siano deceduti o “mancanti”.
b) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap
abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie
invalidanti.
Per i genitori di
bambini di età inferiore ai tre anni rimangono
invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso
giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di
maternità fino al terzo anni di vita del bambino – e viene
introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la
possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Si
potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che
entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non
si tratta di una novità sostanziale, visto che questa
possibilità era già ampiamente applicata operativamente.
Sede di lavoro
Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che
assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a
scegliere, ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un
interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è
un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come
riferimento il
domicilio della persona disabile da assistere, e
non più quella dello stesso lavoratore.
Nel testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico:
l’opportunità non è
formalmente estesa ai genitori con bambini di
età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori
contemplati dal comma 3. Un “piccolo” pasticcio che ci auguriamo
possa essere corretto in sede di approvazione.
Controlli
All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che
apre la possibilità di effettuare
controlli sulle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla
concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi
normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro
può richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei
competenti organi della
pubblica amministrazione (cioè non può
effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti
ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia
effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi
lavorativi.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni
(es. si “scopre” che il lavoratore che fruisce dei permessi li
usa per svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il
disabile) , il diritto
dei benefici decade e si verificano i
presupposti per un’azione
disciplinare.
Testo non ufficiale
dell’articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso le modifiche
redatte in Commissione Lavoro, venissero approvate dal
Parlamento.
(in corsivo le parti innovate)
Art. 33 (Agevolazioni)
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (1)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due
ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la
persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il
lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine
entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può
essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per
l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di
gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903.
5. Il lavoratore di cui al
comma 3 ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e
3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità.
7-bis. Ferma restando la
verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti
di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro,
avvalendosi dei competenti organi della pubblica
amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle
condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi
diritti.
(1) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art.
33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.