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Disposizioni congedo di maternità, paternità, parentale e permessi ex legge 104 - venerdì 9 gennaio 2009
Disposizioni congedo di maternità, paternità, parentale e permessi ex legge 104
 
Come è noto, il Decreto Legge n. 112/08 convertito nella Legge 133/08, ha introdotto alcuni importanti novità per le aziende che - come Poste Italiane - provvedono direttamente all'erogazione in favore dei dipendenti di prestazioni assistenziali.
Tra le novità introdotte, a partire dal 1° gennaio 2009, anche Poste è obbligata al versamento della contribuzione per maternità in favore dell'INPS.

In materia, in data 30 dicembre 2008, l’Inps ha emanato una prima circolare esplicativa in merito agli adempimenti da osservare per accedere alle erogazioni previste per congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri per allattamento e per i permessi cu cui all'art. 33 della Legge 104/92.

In allegato, Vi inviamo le prime disposizioni operative che sono state diffuse alle competenti funzioni aziendali e che descrivono le nuove procedure che dovranno essere seguite dai dipendenti interessati.
 
 
 
CONGEDO DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
Dal 1 gennaio 2009
il lavoratore per poter usufruire del congedo di maternità/paternità deve presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS SR01  Copia della domanda, protocollata e timbrata dall’INPS, deve essere successivamente consegnata alla competente funzione del personale
Le domande devono essere presentate prima della data di inizio del congedo.
Nel caso in cui la domanda sia inviata all’INPS a mezzo raccomandata, il lavoratore consegnerà copia della domanda e della ricevuta di attestazione di invio alla competente funzione del personale.
I lavoratori che hanno iniziato il congedo nell’anno 2008 con prosecuzione nell’anno 2009, devono provvedere alla presentazione della domanda, secondo le modalità sopra indicate, entro il 31/01/2009 e, comunque, non oltre l’anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i congedi iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della presente disposizione.


CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)
Dal 1 gennaio 2009 il lavoratore per poter usufruire del congedo parentale deve presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS SR23 (in allegato). Copia della domanda, protocollata e timbrata dall’INPS, deve essere successivamente consegnata alla competente funzione del personale.
Le domande devono essere presentate, per poter fruire della relativa indennità, prima dell’inizio del congedo.
Per i congedi iniziati nell’anno 2008 e che si protraggono senza soluzione di continuità nell’anno 2009, le domande dovranno comunque essere tempestivamente presentate anche all’INPS. Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i congedi iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della presente disposizione.

Si rammenta che nella compilazione del Mod. SR23, i lavoratori dovranno indicare anche i periodi di congedo parentale già fruiti, compresi quelli antecedenti il 1 gennaio 2009. In tali casi potrà essere utilizzata più volte la pagina del Mod. SR23 relativa all’indicazione di interesse.


PERMESSI EX LEGE 104/92
Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 2009, in base ai contenuti della circolare INPS n°114, richiamata in premessa, anche le indennità economiche relative ai permessi previsti dall’articolo 33 Legge 104/92, sono poste a carico dell’Inps.
Pertanto, anche per la fruizione di tali permessi, i lavoratori interessati devono presentare in duplice copia apposita domanda all’INPS di zona, utilizzando i modelli INPS: SR07, SR08 o SR09
Una copia del modello presentato protocollata dall’INPS dovrà essere consegnata alla funzione del personale competente.
L’INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di diniego del permesso.
Le domande relative ai permessi che si intendano fruire a partire dal 1 gennaio 2009 vanno presentate all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto; in caso contrario, saranno indennizzati dall’Istituto solo i periodi successivi alla presentazione della domanda.
I lavoratori che hanno già utilizzano i citati permessi nel corso del 2008 e intendono continuare a godere del beneficio senza soluzione di continuità nel 2009, dovranno presentare la domanda all’INPS entro il 31 gennaio 2009; in caso contrario saranno indennizzati dall’Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda. Tale indicazione deve ritenersi operativa anche per i permessi iniziati a fruire nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della presente disposizione.

Si evidenzia l’importanza di tale adempimento che, qualora non rispettato, comporterà il recupero degli importi economici relativi ai permessi già fruiti nel mese di gennaio nel 2009 e la possibilità di continuare a fruire degli stessi da parte del lavoratore solo con una decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Documenti allegati:
Disposizioni operative maternità e legge 104 - gennaio 2009 [ PDF ]

All_5_ModSR09_Hand3 [ PDF ]
All_1_ModSR01_mat [ PDF ]
All_2_ModSR23_AST_FAC [ PDF ]
All_3_ModSR07_Hand1 [ PDF ]
All_4_ModSR08_Hand2 [ PDF ]

Documenti allegati:

 
 
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