Disposizioni congedo di maternità, paternità, parentale e permessi ex legge 104- venerdì 9 gennaio 2009
Disposizioni
congedo di maternità, paternità, parentale e permessi ex
legge 104
Come è noto, il Decreto Legge n. 112/08 convertito nella
Legge 133/08, ha introdotto alcuni importanti novità per
le aziende che - come Poste Italiane - provvedono
direttamente all'erogazione in favore dei dipendenti di
prestazioni assistenziali.
Tra le novità introdotte, a partire dal 1° gennaio 2009,
anche Poste è obbligata al versamento della
contribuzione per maternità in favore dell'INPS.
In materia, in data 30 dicembre 2008, l’Inps ha emanato
una prima circolare esplicativa in merito agli
adempimenti da osservare per accedere alle erogazioni
previste per congedo di maternità/paternità, congedo
parentale, riposi giornalieri per allattamento e per i
permessi cu cui all'art. 33 della Legge 104/92.
In allegato, Vi inviamo le prime disposizioni operative
che sono state diffuse alle competenti funzioni
aziendali e che descrivono le nuove procedure che
dovranno essere seguite dai dipendenti interessati.
CONGEDO DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’ (EX
ASTENSIONE OBBLIGATORIA) Dal 1 gennaio 2009 il lavoratore per poter
usufruire del congedo di maternità/paternità deve
presentare domanda alla sede INPS di zona (riferita alla
residenza del lavoratore) utilizzando il modello INPS
SR01 Copia della domanda, protocollata
e timbrata dall’INPS, deve essere successivamente
consegnata alla competente funzione del personale Le domande devono essere presentate prima della
data di inizio del congedo.
Nel caso in cui la domanda sia inviata all’INPS a mezzo
raccomandata, il lavoratore consegnerà copia della
domanda e della ricevuta di attestazione di invio alla
competente funzione del personale. I lavoratori che hanno iniziato il congedo
nell’anno 2008 con prosecuzione nell’anno 2009, devono
provvedere alla presentazione della domanda,
secondo le modalità sopra indicate, entro il
31/01/2009 e, comunque, non oltre l’anno di
prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine
del periodo indennizzabile. Tale indicazione
deve ritenersi operativa anche per i congedi iniziati
nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la data della
presente disposizione.
CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) Dal 1 gennaio 2009 il lavoratore per
poter usufruire del congedo parentale deve presentare
domanda alla sede INPS di zona (riferita alla residenza
del lavoratore) utilizzando il modello INPS SR23
(in allegato). Copia della domanda,
protocollata e timbrata dall’INPS, deve essere
successivamente consegnata alla competente funzione del
personale. Le domande devono essere presentate, per poter
fruire della relativa indennità, prima dell’inizio del
congedo.
Per i congedi iniziati nell’anno 2008 e che si
protraggono senza soluzione di continuità nell’anno
2009, le domande dovranno comunque essere
tempestivamente presentate anche all’INPS. Tale
indicazione deve ritenersi operativa anche per i congedi
iniziati nel periodo compreso dal 1 gennaio 2009 e la
data della presente disposizione.
Si rammenta che nella compilazione del Mod. SR23, i
lavoratori dovranno indicare anche i periodi di congedo
parentale già fruiti, compresi quelli antecedenti il 1
gennaio 2009. In tali casi potrà essere utilizzata più
volte la pagina del Mod. SR23 relativa all’indicazione
di interesse.
PERMESSI EX LEGE 104/92
Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 2009,
in base ai contenuti della circolare INPS n°114,
richiamata in premessa, anche le indennità economiche
relative ai permessi previsti dall’articolo 33 Legge
104/92, sono poste a carico dell’Inps.
Pertanto, anche per la fruizione di tali permessi, i
lavoratori interessati devono presentare in duplice
copia apposita domanda all’INPS di zona, utilizzando i
modelli INPS: SR07, SR08 o SR09
Una copia del modello presentato protocollata dall’INPS
dovrà essere consegnata alla funzione del personale
competente.
L’INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il
provvedimento di concessione o di diniego del permesso.
Le domande relative ai permessi che si intendano fruire
a partire dal 1 gennaio 2009 vanno presentate all’INPS
prima dell’inizio del periodo richiesto; in caso
contrario, saranno indennizzati dall’Istituto solo i
periodi successivi alla presentazione della domanda. I lavoratori che hanno già utilizzano i citati
permessi nel corso del 2008 e intendono continuare a
godere del beneficio senza soluzione di continuità nel
2009, dovranno presentare la domanda all’INPS entro il
31 gennaio 2009; in caso contrario saranno
indennizzati dall’Istituto solo i periodi successivi
alla data di presentazione della domanda. Tale
indicazione deve ritenersi operativa anche per i
permessi iniziati a fruire nel periodo compreso dal 1
gennaio 2009 e la data della presente disposizione.
Si evidenzia l’importanza di tale adempimento che,
qualora non rispettato, comporterà il recupero degli
importi economici relativi ai permessi già fruiti nel
mese di gennaio nel 2009 e la possibilità di continuare
a fruire degli stessi da parte del lavoratore solo con
una decorrenza successiva alla data di presentazione
della domanda.
Documenti
allegati:
Disposizioni operative maternità e legge 104 - gennaio 2009 [
PDF ]
All_5_ModSR09_Hand3 [
PDF ]
All_1_ModSR01_mat [
PDF ]
All_2_ModSR23_AST_FAC [
PDF ]
All_3_ModSR07_Hand1 [
PDF ]
All_4_ModSR08_Hand2 [
PDF ]
Documenti allegati:
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