ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI- giovedì 22 gennaio 2009
ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI
ROMA, 22 GENNAIO 2009
Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo,
con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita
occupazionale fondata sull’aumento della produttività,
l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti
e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di
realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di
quattro anni – un accordo sulle regole e le procedure della
negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva,
in sostituzione del regime vigente.
Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali
sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri,
tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di
seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore
pubblico e nel settore privato:
1. l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due
livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria e la contrattazione di secondo livello come definita
dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
avrà durata triennale tanto per la parte economica che
normativa;
avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore
ovunque impiegati nel territorio nazionale;
per la dinamica degli effetti economici si individuerà un
indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il
triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata -
un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA
(l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo
per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati. L’elaborazione della previsione sarà
affidata ad un soggetto terzo;
si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra
l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata,
considerando i due indici sempre al netto dei prodotti
energetici importati;
la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti
registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello
interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio,
analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo
accordo;
il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la
vigenza di ciascun contratto nazionale;
il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore
retributivo individuato dalle specifiche intese;
nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo
delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà
demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le
Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della
necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria,
assumendo l’indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei
prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento
per l’individuazione dell’ indice previsionale, il quale viene
applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di
carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di
programmazione;
nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali
scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio
contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini
dell’eventuale recupero nell’ambito del successivo triennio,
tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto
dell’intero settore;
3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o
confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello
nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica
amministrazione;
4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può
definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di
servizi integrativi di welfare;
5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle
trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche
intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione
delle richieste sindacali, l’avvio e lo svolgimento delle
trattative stesse;
6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è
condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di
scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura
economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi,
a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento
dell’accordo;
7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono
prevedere anche l’interessamento del livello interconfederale;
8. saranno definite le modalità per garantire l’effettività del
periodo di “tregua sindacale” utile per consentire il regolare
svolgimento del negoziato;
9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle
specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti
confermano la necessità che vengano incrementate, rese
strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e
contributi, la contrattazione di secondo livello che collega
incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di
produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed
altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico
delle imprese, concordati fra le parti;
10. nel settore del lavoro pubblico l’incentivo fiscale
contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di
obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e
qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei
vincoli di finanza pubblica;
11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto
artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per
le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto
nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti
che non siano già stati negoziati in altri livelli di
contrattazione;
12. eventuali controversie nella applicazione delle regole
stabilite, saranno disciplinate dall’autonomia collettiva con
strumenti di conciliazione ed arbitrato;
13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve
avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione degli
sgravi di legge;
14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello
nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli
specifici accordi possono prevedere, in ragione delle
caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;
15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi,
ai fini della effettività della diffusione della contrattazione
di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le
soluzioni più idonee non esclusa l’adozione di elementi
economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle
condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare
riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva;
16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per
governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni
di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale,
le specifiche intese potranno definire apposite procedure,
modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche
in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o
normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria;
17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi,
i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove
regole in materia di rappresentanza delle parti nella
contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che
possono essere adottate con accordo, ivi compresa la
certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindacale;
18. le nuove regole possono determinare, limitatamente alla
contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi
pubblici locali, l’insieme dei sindacati, rappresentativi della
maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi
al termine della tregua sindacale predefinita;
19. le parti convengono sull’obiettivo di semplificare e ridurre
il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei
diversi comparti.
Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio
della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento
della produttività, anche attraverso il rafforzamento
dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per
una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e
sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di
finanza pubblica.
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