In vigore le misure antiprecarietà del Protocollo Welfare 2007- venerdì 3 aprile 2009
In vigore le misure
antiprecarietà del Protocollo Welfare 2007
Dal 1° aprile 2009, nel caso in
cui «la successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
equivalenti abbia complessivamente superato i trentasei mesi, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato». Entra, infatti, in vigore la
«misura antiprecarietà» prevista dal Protocollo Welfare del 2007 (Legge
n.247/2007).
La sanzione dell'automatica
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato si realizza dopo un
periodo di tolleranza di venti giorni (la conversione scatta il ventunesimo
giorno dopo i trentasei mesi). Il tetto, invece, non si applica né ai
contratti di inserimento, né agli operai agricoli e nemmeno per le attività
stagionali. Le norme del Protocollo prevedono che «un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una
sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato».
Con la circolare n.13/2008 il Ministero del Lavoro ha specificato che «il
limite generale di durata massima in caso di reiterazione di contratti a
tempo determinato richiede l’identità delle parti del rapporto di lavoro e
l’equivalenza delle mansioni. Secondo i principi giurisprudenziali in
materia, l'equivalenza non deve essere intesa in termini di mera
corrispondenza del livello di inquadramento tra le mansioni svolte
precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre
verificare i contenuti concreti delle attività». Ai fini del computo di
trentasei mesi, la stessa circolare del Ministero del Lavoro suggerire di
utilizzare il criterio comune del calcolo in giorni: «considerato che la
durata media dei mesi durante l'anno è pari a trenta giorni, gli stessi
potranno considerarsi l'equivalente di un mese. A titolo esemplificativo,
pertanto, considerando due contratti a termine di cui il primo di durata 1°
gennaio-20 febbraio e il secondo 1° maggio-20 giugno si avrà un totale di
periodi lavorati pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad
un mese) e dieci giorni (residuo di giorni lavorati oltre i trenta)».
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