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In vigore le misure antiprecarietà del Protocollo Welfare 2007

venerdì 3 aprile 2009



In vigore le misure antiprecarietà del Protocollo Welfare 2007
 
Dal 1° aprile 2009, nel caso in cui «la successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti abbia complessivamente superato i trentasei mesi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato». Entra, infatti, in vigore la «misura antiprecarietà» prevista dal Protocollo Welfare del 2007 (Legge n.247/2007).
 
La sanzione dell'automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato si realizza dopo un periodo di tolleranza di venti giorni (la conversione scatta il ventunesimo giorno dopo i trentasei mesi). Il tetto, invece, non si applica né ai contratti di inserimento, né agli operai agricoli e nemmeno per le attività stagionali. Le norme del Protocollo prevedono che «un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato».
Con la circolare n.13/2008 il Ministero del Lavoro ha specificato che «il limite generale di durata massima in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato richiede l’identità delle parti del rapporto di lavoro e l’equivalenza delle mansioni. Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività». Ai fini del computo di trentasei mesi, la stessa circolare del Ministero del Lavoro suggerire di utilizzare il criterio comune del calcolo in giorni: «considerato che la durata media dei mesi durante l'anno è pari a trenta giorni, gli stessi potranno considerarsi l'equivalente di un mese. A titolo esemplificativo, pertanto, considerando due contratti a termine di cui il primo di durata 1° gennaio-20 febbraio e il secondo 1° maggio-20 giugno si avrà un totale di periodi lavorati pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad un mese) e dieci giorni (residuo di giorni lavorati oltre i trenta)».

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