A
seguito delle richieste in merito alla corresponsione dell’indennità di
maternità ed alle corrispondenti voci riportate nel cedolino paga, si
forniscono i seguenti chiarimenti.
L’art. 45 del vigente CCNL prevede
che durante il congedo maternità e di paternità venga corrisposta ai
dipendenti un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione
normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità
ed alla produttività dell’unità produttiva di appartenenza, con esclusione
di quella legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ed al
raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.
Per il
calcolo dell’indennità giornaliera viene presa a riferimento la retribuzione
base giornaliera che, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, si ottiene dividendo
per 26 la retribuzione base mensile, costituita da un dodicesimo del minimo
tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell’indennità di
contingenza e dell’elemento distintivo della retribuzione ove spettante.
Data tale previsione
pattizia, si evidenzia che il Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità (D.Lgs.151/2001) riconosce alle lavoratrici in
congedo di maternità un'indennità giornaliera pari all'80 % della
retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo di maternità (artt. 22 e ss. T.U. citato).
Tale retribuzione media
globale giornaliera si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo ed è comprensiva del rateo giornaliero relativo
alla gratifica natalizia, alla tredicesima mensilità, ed agli altri
premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente spettanti alla
lavoratrice. L’indennità così calcolata è corrisposta al netto degli oneri
contributivi, essendo l’istituto del congedo di maternità coperto
interamente da contribuzione figurativa.
Fatta la necessaria premessa in ordine alla
differente base di calcolo prevista dal CCNL e dal citato T.U. per la
determinazione della misura dell’indennità di maternità, si evidenzia che, a
far data dal 1° gennaio 2009, Poste Italiane versa all’INPS
i contributi per maternità per i propri dipendenti e
conseguentemente, da tale data, l’indennità di maternità, nella quota dovuta
per legge, è posta a carico dell’INPS.
A fronte di ciò, l’Azienda dal 1° gennaio 2009
provvede a corrispondere alle lavoratrici/lavoratori in congedo di
maternità/paternità:
1) la quota di
indennità dovuta per legge dall’INPS, quota che l’Azienda provvede ad
anticipare per conto dell’INPS e che, successivamente, conguaglia con i
contributi di maternità dovuti al medesimo Istituto. Tale indennità è ad
oggi riportata nel cedolino paga alla voce “maternità obbligatoria” (in
precedenza, “maternità obbligatoria 80%”).
2) l’eventuale
differenza tra
l’indennità anticipata per conto dell’INPS, calcolata al lordo
dei contributi previdenziali (c.d. indennità lordizzata), ed il
trattamento previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali. Tale
differenza è riportata nel cedolino paga alla voce “maternità
obbligatoria integrazione azienda”.
L’integrazione di cui al precedente punto 2)
viene, pertanto, corrisposta dall’Azienda esclusivamente nei casi in cui il
trattamento economico di maternità previsto dal citato T.U. risulti essere
inferiore all’indennità di maternità calcolata secondo le disposizioni del
vigente CCNL e, in tale ultimo caso, l’importo di tale integrazione è pari
alla relativa differenza.