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INDENNITA’ DI MATERNITA’ – CHIARIMENTI - martedì 24 novembre 2009

Indennità di maternità - chiarimenti.

 

A seguito delle richieste in merito alla corresponsione dell’indennità di maternità ed alle corrispondenti voci riportate nel cedolino paga, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

L’art. 45 del vigente CCNL prevede che durante il congedo maternità e di paternità venga corrisposta ai dipendenti un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità ed alla produttività dell’unità produttiva di appartenenza, con esclusione di quella legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.

 

Per il calcolo dell’indennità giornaliera viene presa a riferimento la retribuzione base giornaliera che, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, si ottiene dividendo per 26 la retribuzione base mensile, costituita da un dodicesimo del minimo tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell’indennità di contingenza e dell’elemento distintivo della retribuzione ove spettante.

 

Data tale previsione pattizia, si evidenzia che il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs.151/2001) riconosce alle lavoratrici in congedo di maternità un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (artt. 22 e ss. T.U. citato).

Tale retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo ed è comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia, alla tredicesima mensilità, ed agli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente spettanti alla lavoratrice. L’indennità così calcolata è corrisposta al netto degli oneri contributivi, essendo l’istituto del congedo di maternità coperto interamente da contribuzione figurativa.

 

Fatta la necessaria premessa in ordine alla differente base di calcolo prevista dal CCNL e dal citato T.U. per la determinazione della misura dell’indennità di maternità, si evidenzia che, a far data dal 1° gennaio 2009, Poste Italiane versa all’INPS i contributi per maternità per i propri dipendenti e conseguentemente, da tale data, l’indennità di maternità, nella quota dovuta per legge, è posta a carico dell’INPS.

A fronte di ciò, l’Azienda dal 1° gennaio 2009 provvede a corrispondere alle lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità:

 

1) la quota di indennità dovuta per legge dall’INPS, quota che l’Azienda provvede ad anticipare per conto dell’INPS e che, successivamente, conguaglia con i contributi di maternità dovuti al medesimo Istituto. Tale indennità è ad oggi riportata nel cedolino paga alla voce “maternità obbligatoria” (in precedenza, “maternità obbligatoria 80%”).

 

2) l’eventuale differenza tra l’indennità anticipata per conto dell’INPS, calcolata al lordo dei contributi previdenziali (c.d. indennità lordizzata), ed il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali. Tale differenza è riportata nel cedolino paga alla voce “maternità obbligatoria integrazione azienda”.

 

L’integrazione di cui al precedente punto 2) viene, pertanto, corrisposta dall’Azienda esclusivamente nei casi in cui il trattamento economico di maternità previsto dal citato T.U. risulti essere inferiore all’indennità di maternità calcolata secondo le disposizioni del vigente CCNL e, in tale ultimo caso, l’importo di tale integrazione è pari alla relativa differenza.


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