MINORAZIONI CIVILI E HANDICAP: LE NUOVE PROCEDURE- sabato 19 dicembre 2009
MINORAZIONI CIVILI E HANDICAP: LE NUOVE PROCEDURE
Dal primo gennaio 2010,
salvo possibili proroghe, cambieranno parecchi aspetti dell’attuale
iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni
civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della
disabilità (Legge 68/1999).
Ne avevamo già parlato su questo sito commentando la
Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, ridisegna
alcuni percorsi e competenze in questa materia. Si spera che la
“miniriforma” migliori la qualità dei servizi erogati al Cittadino
soprattutto in quanto a tempi di attesa e a sovraccarichi
amministrativi.
Le ricadute Lo ricordiamo in sintesi: dal primo gennaio la domanda di
accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta
all’INPS. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico
INPS.
Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare
marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto. Non a
caso, già all’indomani dell’approvazione della
Legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad
organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato
formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario
del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità
operative dei procedimenti.
Le linee guida La piena trasparenza dei procedimenti è il primo obiettivo che
viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità
informatici e telematici. La presentazione delle domande e
l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema
informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema
sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo
reale.
L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di
presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento.
Verranno messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale
disomogeneità degli atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei
procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle
eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più
ristretti rispetto agli attuali
Vediamo allora quali sono le diverse fasi e cosa bisogna fare.
La certificazione medica Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi
al medico curante (medico certificatore).
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il
medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti,
riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il
soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici
nosologici internazionali (ICD-9). Dovrà, se presenti, indicare le
patologie elencate nel
Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie
stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità.
Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia
oncologica in atto.
Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto
informatico ed inviato telematicamente.
Una volta inviato il certificato, il sistema genera un codice
univoco che il medico consegna all’interessato. Il certificato ha
validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il
certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente.
Se il medico a cui ci si rivolge non è abilitato o non dispone di
computer e connessione, può compilare la certificazione su carta, ma
questo documento deve essere compilato seguendo il modello
dell’INPS.
Per l’acquisizione informatica del certificato cartaceo, bisogna
rivolgersi ad un patronato sindacale o ad altri soggetti abilitati,
che potranno però inserire il documento solo se completo di tutti i
dati.
La domanda Una volta in possesso del certificato, il Cittadino può
presentare la domanda di accertamento. Conviene farlo attraverso gli
enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali,
CAAF, altre organizzazioni.
In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico
(presente nel sistema) alla domanda che si va a compilare.
Nella domanda sono indicati i dati personali e anagrafici, il tipo
di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le
informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di
ricovero.
Il Cittadino potrà indicare anche una casella di posta elettronica
per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo
riguarda. Tutte le “fasi di avanzamento” potranno essere consultate
anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti
abilitati: basterà richiedere un codice di ingresso (PIN) al momento
della presentazione della domanda o telefonando al Contact Center
dell’INPS.
La ricevuta Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il
protocollo della domanda e l’indicazione della data, del luogo e
dell’ora della visita.
Nella stessa ricevuta vengono indicate alcune informazioni e
raccomandazioni al Cittadino.
Viene rammentato di presentare al momento della visita la
documentazione sanitaria in originale o in copia conforme e che è
possibile farsi assistere da un medico di fiducia. Viene inoltre
ricordata la possibilità di richiedere la visita domiciliare in caso
le condizioni di salute siano tanto gravi da rendere intrasportabile
la persona.
Il Cittadino potrà anche richiedere, sempre telematicamente, la
modifica della data proposta per l’accertamento.
I tempi
La Determinazione 189/2009 prevede per la convocazione alle
visite di accertamento un tempo massimo di 30 giorni dalla data
della domanda.
Il limite scende a 15 giorni nel caso in cui il richiedente sia
affetto da una patologia oncologica in atto, oppure sia affetto da
una delle gravi patologie – stabilizzate o ingravescenti – previste
dal
Decreto 2 agosto 2007.
Se questi nuovi limiti saranno rispettati, ci sarà un sostanziale
miglioramento rispetto ai tempi di attesa attualmente osservati.
La visita
La visita avviene, come ora, presso la Commissione della Azienda
USL competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico
contenente la domanda e il certificato medico.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico,
riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e
l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto
2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Saranno abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e
funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla
riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita
viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda
viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda,
previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
La visita domiciliare
La richiesta di visita domiciliare deve essere presentata per via
telematica prima del giorno fissato per la visita. È necessario
trasmettere un certificato medico che attesti che la persona non è
trasportabile se non a rischio della sua stessa salute.
Sarà il presidente della Commissione USL a valutare la richiesta e a
fissare la visita domiciliare. La procedura informatica invia
all’interessato la comunicazione di accoglimento con indicazione di
data e ora della visita oppure il rigetto della stessa confermando
la data di visita già fissata presso la Commissione ASL.
La verifica
Fino ad oggi tutti i verbali emessi delle Commissioni ASL
dovevano essere inviati alla competente Commissione INPS per la
verifica e la convalida. La Commissione INPS aveva tempo 60 giorni,
dalla ricezione dei verbali, per convalidare il verbale, oppure per
sospenderlo e chiedere chiarimenti all’Azienda USL oppure per
riconvocare a visita l’interessato. Trascorsi 60 giorni vige il
principio del silenzio assenso. Nessuna norma fissa il tempo massimo
di invio dei verbali, da parte delle Commissioni ASL all’INPS. Anche
su tale passaggio le novità sono sostanziali.
Come già detto, in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009, le
Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può
rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che –
sicuramente – di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine delle visita il verbale viene approvato
all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro
Medico Legale dell’INPS, viene spedito all’interessato da parte
dell’INPS stesso.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni,
indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo
per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche
all’ente concessore e “messo in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è
unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti
che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale
dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure
procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico
INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico
rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC) e,
nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale.
L’invio del verbale Come detto, il verbale viene inviato al Cittadino dall’INPS. Le
versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e
una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze
economiche, il Cittadino viene inviato ad inserire online i dati
richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico
dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione,
coordinate bancarie). Anche queste informazioni finiscono nella
“banca dati” e completano il profilo della persona ai fini
dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste
procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale,
un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze
economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base
dei requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel
Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Fino al
31/12/2009
Dal
01/01/2010
Il
certificato medico
Cartaceo,
senza modelli o fac-simili di riferimento
Digitale e
telematico, su modello fisso dell’INPS
La domanda
Cartacea, alla
Commissione di accertamento dell’ASL, su modelli difformi da
ASL ad ASL
Digitale e
telematica, all’INPS tramite un patronato, associazione,
soggetti abilitati
La visita
Presso la
Commissione dell’Azienda USL
Presso la
Commissione dell’Azienda USL, integrata da un medico INPS
La verifica
Sempre su
tutti i verbali, da parte della Commissione di verifica INPS
Solo sui
verbali su cui non c’è unanimità della Commissione ASL.
Rimane di competenza dell’INPS
I tempi di
convocazione
60 giorni; 15
per i malati oncologici
30 giorni; 15
per i malati oncologici e le persone affette da gravi
patologie di cui al Decreto 2 agosto 2007
I tempi fra
la domanda e l’erogazione delle provvidenze: 9 mesi + 240
giorni
I tempi fra
la domanda e l’erogazione delle provvidenze: 120 giorni
Trasparenza
Informazioni
sullo stato del procedimento sono richieste per iscritto al
responsabile e si rimane in attesa di risposta
Il flusso
dell’intero procedimento (di domanda, convocazione,
concessione ed erogazione delle provvidenze) può essere
seguito online in tempo reale
Non sono
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