LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104
"
Legge - quadro per
l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate"
Garantisce il pieno
rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia
della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia , nella scuola , nel laboro e nella societa'.
Per ottenere alcuni
servizi ed agevolagioni e' necessario essere in possesso di un
certificato che attesti l'invalidita' dell'handicap. Come fare , come
richiedere questa certificazione , a chi rivolgersi. Con questo
articolo, tentiamo di fare un po' di chiarezza .
Qualsiasi disabile
viene non considerato tale dallo Stato se non e' in possesso di un
certificato che comprovi la sua minorazione. E non si tratta di un
certificato che possa essere rilasciato da un qualsiasi medico.
La
minorazione puo' derivare da
una causa di guerra o una causa di lavoro , da una causa di servizio
oppure puo' essere il risultato di una malattia, di un incidente o di
una fatalità che nulla hanno a che vedere con le cause precedenti.
In questo caso la
minorazione viene definita " civile
" esempio la cecità, il sordomutismo ecc. In questo articolo
ci limitiamo ad affrontare i procedimenti di accertamento delle
monorazioni civili, cogliendo l'occasione per approfondire anche quelli
di valutazione dell' handicap.
Quando richiedere l'accertamento
Le
provvidenze economiche
(pensioni, assegni, indennita') vengono erogate solo in presenza di una
speciale certificazione di invalidita', ma non sono le sole prestazioni
che richiedono il possesso di "quel pezzo di carta. Per accedere ad
agevolazioni lavorative, benefici
fiscali, contributi di varia natura , la condizione posta è
sempre "l'adeguata documentazione medica".
Invalidita' o handicap ?
Coesistono in Italia
modalita' di accertamento che seguono logiche procedure molto diverse.
E' un fatto che la maggioranza delle persone che si avvicinano, loro
malgrado, a questo ambito stentano a comprendere. Ci limitiamo qui a
spiegare la differenza fra l'accertamento dell'invalidita' e la
valutazione dell'handicap.
L'accertamento dell'invalidita'
civile , piu' datato storicamente, segue una logica
medicolegale , ed è basato
sulla percentualizzazione
delle diverse minorazioni ed affezioni. La commissione preposta
all'accertamento si basa cioe' su tabelle di riferimento approvate dal
Ministero della Sanità (decreto 5 febbraio 1992) e che fissano per
ciascuna minorazione una percentuale (fissa o variabile) di invalidita'.
Per definizione l'invalidita' e' " la difficolta' a svolgere alcune
funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una
menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o
dell'udito"
La valutazione
dell'handicap , che discende dalla Legge 104/1992, si attiene invece ad
una logica di tipo medicosociale,
tendendo cioe' a soppesare la ricaduta sociale, nelle relazioni, nella
necessita' di assistenza di una persona con una minorazione. L'handicap
viene infatti definito come la situazione di svantaggio sociale che
dipende dalla disabilita' dalla menomazione e dal contesto sociale di
riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
La
domanda
Dunque l'accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap affidato alle
Aziende Usl che operano
attraverso proprie specifiche commissioni. Le domande di accertamento
vanno quindi presentate, dall'interessato o da chi lo rappresenta
legalmente (genitore,tutore,curatore,) alla
segreteria della commissione
dell'Azienda Usl di residenza.
La domanda si presenta
compilando un modulo disponobile presso la segreteria. Alla domanda
bisogna allegare una certificazione
medica che riporti la diagnosi e la tipologia della
menomazione.E' possibile, ed e' opportuno, allegare cartelle cliniche,
lettere di dimissione ospedaliera e la documentazione medica piu'
significativa in possesso del richiedente, sapendo che poi, al momento
della visita si puo' presentare ulteriore documentazione.
E'
possibile farsi assistere nella presentazione della domanda e per i
successivi passaggi da sindacati patronati o associazioni di categoria.
La
visita
Chi ha richiesto
l'accertamento riceve, nei mesi successivi, una comunicazione che indica
la data e il luogo dove verra' effettuata la visita. E' bene sapere che
esiste l'opportunita' di farsi assistere durante la visita , a proprie
spese da un medico di fiducia .
La
visita a domicilio viene
solitamente attivata solo per persone allettate o per le quali gli
eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la loro salute.La visita
puo' essere effettuata anche durante un ricovero ospedaliero in
particolare nei casi di ricovero in reparti di lunga degenza o di
riabilitazione.Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in
una Azienda Usl diversa da quella di residenza, puo' esere richiesto il
cosiddetto accertamento di rogatoria
che va comunque presentato all'Azienda Usl di residenza.questa
richiedera' alla commissione dell'Azienda Usl dove e' domiciliato o
ricoverato il disabile di effettuare gli accertamenti sanitari del caso
e di comunicarne l'esito alla commissione competente che provvede ad
emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale (
per l'invalidita') o dell'handicap.
Cosa accade dopo la visita
Dopo la visita, e
l'eventuale perfezionamento della pratica con ulteriori accertamenti ,
la commissione Usl emette un verbale
di invalidita' e ,se richiesto, di handicap.
I verbali vengono
trasmessi ad un altro organo: la
commissione di verifica questa convalida o meno il verbale.
Il
verbale
Una volta completato
l'iter di accertamento e di convalida, la commissione dell'Azienda Usl
trasmette all'interessato il verbale
che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da
attivare per l'eventuale ricorso.Il verbale di invalidita' civile e
quello di handicap non sempre si fanno leggere con semplicita' ed
immediatezza in sostanza non sempre e' facile capire a che cosa danno
diritti, se e' opportuno presentare ricorso, se possono concedere o meno
agevolazioni di qualche natura , nasce da qui la volonta' da parte del
SLP - CISL di Foggia di offrire un adeguato supporto attraverso
l'apertura di uno sportello presso la sede della Segreteria
Provinciale sita in Via Trento 42, Foggia. Aperto il Venerdì dalle ore
18,00 alle ore 20,00.