Permessi lavorativi: modificato l'articolo 33 della Legge 104/1992
Nella seduta del 3 marzo scorso è stato approvato in via
definitiva dal Senato il cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i
due rami del Parlamento dal 2008.
Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».
Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il
Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene anche
modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai
lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano
sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate.
L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni
iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni
saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti
previdenziali.
Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo
24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene
sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero
della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di
permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il
secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del
figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado
(esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una
delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano
deceduti o
mancanti; il termine “mancanti”
presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse
interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è
stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti
previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi
saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65
anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i
requisiti di assistenza esclusiva e
continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore
non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di
convivenza era stato superato
dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione,
appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora
quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di
convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie
la precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni
concesse. Tuttavia, chi scrive ha l'impressione che con questa modificazione
(nessun requisito di continuità ed esclusività) gli aventi diritto aumenteranno
anzichè - come auspicato da parte del Governo - dimunire.
Per i genitori di bambini di età
inferiore ai tre anni rimangono
invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o
prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di
vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3,
anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono
avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese.
Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già
ampiamente applicata operativamente.
Sede di lavoro
Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che
assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove
possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso. Il primo è un
interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è
un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il
domicilio della persona
disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
Controlli
All’articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un comma che
rafforza la possibilità di effettuare
controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione
dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei
permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di
vista amministrativo: il datore di lavoro e l’INPS possono richiedere
l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica
Amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno
probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia
effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi, anche se
questo controllo di merito diventerebbe piuttosto insostenibile avendo abrogato
i requisiti di "continuità ed esclusività" dell'assistenza.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai
benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.
Monitoraggio, privacy e semplificazione
La nuova norma fissa l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai
lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di
parentela fra lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il Dipartimento
della Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui
conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche sono
autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono
alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla
loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze
amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.
Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione
dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle
amministrazioni interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle
elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L’articolo 23 della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la delega ad
emanare specifici atti volti alla
razionalizzazione e
semplificazione dei documenti da presentare, con particolare
riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da
patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Associazioni storiche
Piuttosto singolare è l’ultimo periodo dell’ultimo comma
dell’articolo 24 che appare giustapposto e non pertinente con il resto di
disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio, per le ASL, l’invio degli
elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, ad ENS, ANMIC e UIC.
Questi elenchi devono contenere soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a norme che risalgono al 1970/71,
tutti i nominativi di chi viene sottoposto a visita di accertamento per
minorazioni civili, vengono trasmessi alle Associazioni cosiddette “storiche”,
anche in assenza di autorizzazione o informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova disposizione, sembra mirato a ribadire una
normativa datata e messa in discussione da alcune parti, se non addirittura
disattesa da alcune ASL. |