COMUNICATO URGENTE AVV. FABIO COLONNA- giovedì 11 novembre 2010
Comunicato importatante e urgente:
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010 n. 262 del Collegato Lavoro alla Finanziaria (Legge 4 novembre 2010 n. 183)_ Allegata
Come sovente accade da qualche tempo, le notizie - quelle vere, quelle che dovrebbero occupare le prime pagine dei giornali a tiratura nazionale, quelle che davvero interessano ai cittadini perché da esse spesso dipendono le sorti di milioni di vite - vengono taciute o, nella migliore delle ipotesi, vengono relegate in spazi di ultimissimo piano dai mass media.
Al netto di queste "atecniche" considerazioni, con la presente mi duole comunicarVi che nella Gazzetta Ufficiale di ieri (emarginata in oggetto) è stata pubblicata la Legge 4 novembre 2010 n. 183 avente ad oggetto (diversamente da quello che il titolo del medesimo atto normativo vuole significare, id est:
"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro")
una vera e propria rivoluzione copernicana del mondo del lavoro e del processo del lavoro.
Con tale legge (dal sottoscritto subito identificata con il nome del suo relatore: Cazzola Giuliano), vengono introdotte importantissime modifiche sia in tema di diritto del lavoro sostanziale, sia di diritto del lavoro processuale, sulle quali .
Nel rimandare ogni più 'approfondita analisi e commento del disposto normativo de quo, mi preme sottoporre alla Vs attenzione le seguenti importanti modifiche introdotte in tema di
impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro dall'art. 32 Legge Cazzola (allegata alla presente).
In sintesi, a far tempo dal 24 novembre 2010 (data dell'entrata in vigore della Legge Cazzola)
tutti i lavoratori assunti a tempo determinato potranno ottenere la declaratoria di nullità del termine unicamente impugnando il contratto di assunzione
ENTRO 60 giorni dalla cessazione del termine. La normativa ha anche validità retroattiva, per cui tutti i lavoratori assunti prima del 24 novembre 2010, potranno far valere l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro ENTRO 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge Cazzola (per intenderci entro la prima metà di gennaio 2011).
Mi esimo, in questa sede, dal commentare la predetta previsione normativa e tutte le altre contenute nel Collegato Lavoro (o Legge Cazzola che dir si voglia), ma sono pronto a scommettere che presto la Corte Costituzionale sarà chiamata a valutarne la conformità al dettato costituzionale per violazione , tra gli altri, degli articoli 1, 3, 10, 24 e 111 della Costituzione.
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