FRUIZIONE FERIE- mercoledì 11 gennaio 2012
Dr. Paolo Faieta Risorse Umane e Org.ne – R.I. Poste Italiane S.p.A. Viale Europa, 175
00144 ROMA
Roma, 11 Gennaio 2012
Oggetto: fruizione ferie
Ci viene segnalato da varie nostre strutture territoriali che, sia nella divisione Servizi Postali sia nella divisione Mercato Privati, i lavoratori vengono “invitati” in maniera più o meno coercitiva, a programmare ogni mese brevi periodi di ferie. Tale orientamento sarebbe motivato dall’assegnazione di obiettivi sulle ferie alle strutture territoriali aziendali molto parcellizzati (mensili), che inducono i vari responsabile a forzare i lavoratori a prenotare periodi troppo brevi per riuscire a svolgere la funzione principale che la legge assegna a questo istituto, ovvero: “il ripristino delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento della prestazione lavorativa”. La brevità e la ripetitività in periodi troppo ravvicinati dei periodi di ferie vanifica l’altro aspetto che la legge parimenti tutela, ovvero quello che la programmazione deve tener conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. Il datore di lavoro come è noto deve contemperare gli interessi delle maestranze con le esigenze dell’impresa, in modo da evitare soluzioni penalizzanti per i lavoratori. Una copiosa giurisprudenza conferma quanto sopra affermato, citiamo a mero titolo di esempio alcune estratti di sentenze: 1. Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso 2. È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche 3. E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative I principi sopra affermati trovano puntuale applicazione nel nostro vigente CCNL all’articolo 36 punto VI, nel quale viene stabilito un ulteriore principio che non viene rispettato da parte aziendale con i comportamenti sopra descritti: “la programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.” Per tutto quanto sopra esposto con la presente siamo a richiedere un urgente vs intervento presso le varie strutture territoriali per ricondurre le modalità di gestione delle ferie al rispetto dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento agli aspetti di consultazione preventiva territoriale sull’argomento. Distinti saluti
Le Segreterie Nazioneli SLP CISL - UIL POST - CONFSAL COM - UGL COM
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